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Numero d'incarto:
52.2000.25
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00025
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 22 dicembre 1999 (no. 5613) del
Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 29 ottobre 1999, con cui
il municipio di __________ ha negato a __________ la licenza edilizia per la
costruzione di un manufatto a tettoia sulla part. no. __________ RF di
__________ limitatamente al dispositivo no. 3 (ripetibili);
viste le risposte:
-
20 gennaio 2000 di
__________;
-
25 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
1° febbraio 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
notifica 18 agosto 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire un manufatto coperto attrezzato con un forno, due grill,
due piani di lavoro, un fornello di rame e un lavello sulla part. no __________
RF del comune.
Alla domanda si è opposta __________,
proprietaria del fondo confinante, contestando che l'opera fosse una
costruzione accessoria.
Il 29 ottobre 1999 il municipio di
__________ ha negato la licenza edilizia adducendo che, l'istante avrebbe
dovuto presentare una domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria,
poiché il manufatto non poteva essere considerato una costruzione accessoria.
B. Con ricorso
12 novembre 1999 __________ ha impugnato la predetta decisione municipale
davanti al Consiglio di Stato.
In sede di osservazioni il municipio di
__________, esposte le ragioni che lo avevano indotto a negare il rilascio
della licenza edilizia litigiosa, si è rimesso al giudizio dell'autorità di
ricorso.
Dal canto suo __________, ha postulato la
reiezione del gravame e la conferma della decisione municipale.
C. Con
risoluzione 22 dicembre 1999 il Governo ha accolto il ricorso giudicando l'opera
in esame una costruzione accessoria. L'esecutivo cantonale ha quindi condannato
__________ e il comune di __________ a versare a __________, in ragione di un
mezzo ciascuno, fr. 500.-- a titolo di indennità per ripetibili.
D. Con ricorso
13 gennaio 2000 il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al
dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover
rifondere alcunchè a titolo di ripetibili, visto come il municipio sia
intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente.
In simili circostanze, il comune non può essere considerato come parte
soccombente nel giudizio pronunciato dal Consiglio di Stato. Rileva inoltre che
in sede di osservazioni il municipio si è espressamente rimesso alla decisione
dell'autorità di prime cure.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni e __________ che auspica di non essere coinvolta nel pagamento di
spese giudiziarie e ripetibili qualora l'impugnativa venga accolta.
__________ dal canto suo si limita ad
osservare che in caso di accoglimento del gravame le ripetibili decise dal
Consiglio di Stato dovranno interamente essere accollate a __________.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE.
La legittimazione attiva del comune
ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte.
Di principio, anche l'ente pubblico, in
quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento
di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle
ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della
comparsa in causa dell'ente pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna
dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente
si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista
della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico
sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte
non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla
quale si è a torto opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi
in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad
altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si
giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si
sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992
in re Comune di __________ pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
§ 38 no. 3, pag. 330).
- A ragione
dunque il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di
partecipare alla rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che
possano giustificare la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato
all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, bensì
__________ quale rilasciatario della licenza impugnata e __________ quale
opponente della stessa. Soltanto queste parti potevano e dovevano quindi essere
chiamate a pagare le ripetibili.
La decisione qui dedotta in giudizio è
ancora più insostenibile, se si considera che nella procedura davanti al
Consiglio di Stato il comune di __________ non si era neppure opposto
all'accoglimento dell'impugnativa presentata da __________, rimettendosi al
giudizio dell'autorità di ricorso, e pertanto l'ente pubblico non poteva
neppure essere considerato come soccombente rispetto alle domande di giudizio
formulate in quella sede.
In concreto, soccombente è risultata __________
alla quale tuttavia l'Esecutivo cantonale, senza peraltro alcun valido motivo,
ha imposto l'obbligo di versare le ripetibili soltanto in misura di un mezzo.
- Visto
quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Di conseguenza il dispositivo della
decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che
queste ultime sono poste esclusivamente a carico di __________.
- Posto
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 3 della
decisione 22 dicembre 1999 (no 5613) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato
nel senso che le ripetibili di fr. 500.-- sono interamente poste a carico di
__________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
4 Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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