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Numero d'incarto:
52.2000.276
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00276
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4364) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 3 marzo 2000 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI) ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il
"__________" di __________;
viste le risposte:
-
10 novembre 2000 della
__________;
-
7 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
20 novembre 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, SPI;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
-
che il 22
giugno 1999 l'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI), ha notificato alla __________ la tassa annuale (fr. 1404.- ) relativa
all'autorizzazione a gestire il __________ a __________;
-
che la
tassa è rimasta impagata;
-
che il 20
settembre 1999 il Pretore di Locarno Città ha concesso alla ricorrente una
moratoria concordataria della durata di sei mesi, successivamente prorogata di
un altro mese;
-
che,
richiamandosi all'art. 68 LesPub, il 31 gennaio 2000 la SPI ha diffidato la
ricorrente a pagare la tassa scoperta, pena la sospensione dell'autorizzazione
a gestire l'esercizio pubblico;
-
che con
decisione 29 febbraio 2000 il commissario del concordato ha comunicato alla
SPI/UP di non dar seguito alla richiesta, per non privilegiare un creditore a
scapito degli altri;
-
che con
decisione 3 marzo 2000 la SPI/UP ha sospeso l'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico, di cui la ricorrente è titolare, per la durata di tre
mesi per mancato pagamento della tassa annua;
-
che con
giudizio 10 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________;
-
che, dopo
aver ricordato che l'art. 297 LEF inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure
esecutive contro il debitore durante la moratoria concordataria, il Consiglio
di Stato ha in sostanza ritenuto che la sospensione dell'autorizzazione a
gestire l'esercizio pubblico, decretata dalla SPI/UP, fosse da confermare
siccome non rientrante nel novero delle procedure esecutive inibite dalla norma
succitata;
-
che
contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo perché l'autorità
cantonale, semplice creditrice chirografaria, non potrebbe pretendere più del
dividendo (15 %), previsto dal concordato omologato dal Pretore per questa
classe di creditori;
-
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la SPI/UP,
che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
-
che il
commissario del concordato postula invece l'accoglimento dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
-
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LEsPub;
-
che la
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal
provvedimento impugnato è certa;
-
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
-
che
giusta l'art. 68 lett. c LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio
pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di
tre mesi, quando non si effettua il pagamento della tassa annua prevista
dall'art. 35 LEsPub; se si persiste o si ricade nell'infrazione per la quale è
stata sospesa, l'autorizzazione è revocata (art. 69 lett. b LEsPub);
-
che la
sospensione, rispettivamente la revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio
pubblico per mancato pagamento della tassa annua sono mezzi coercitivi, che la LEsPub
mette a disposizione dell'autorità per ottenerne il pagamento;
-
che
nell'applicazione di tali mezzi, sostanzialmente indipendenti da quelli
previsti dalla LEF per l'incasso di crediti, l'autorità deve comunque
rispettare il principio della forza derogatoria del diritto federale;
-
che
l'autorità cantonale non può prevalersi di tali mezzi, allorché il debitore
viene costretto od indotto ad eludere le prevalenti norme di diritto federale
disciplinanti la procedura esecutiva per l'incasso di crediti;
-
che, come
giustamente annota il Consiglio di Stato, la procedura concordataria è retta
dal principio della par condicio creditorum;
-
che la
tassa annua, di cui l'autorità rivendica il pagamento, costituisce un credito
chirografario, sorto prima della concessione della moratoria concordataria;
-
che, dal
profilo della LEF, il credito vantato dallo Stato nei confronti della
ricorrente dà diritto unicamente al dividendo (15%), previsto in sede di
omologazione del concordato;
-
che,
richiamandosi per analogia all'art. 35 cpv. 2 LEsPub, l'autorità cantonale avrebbe
semmai potuto suddividere la tassa annua in due componenti: una ragguagliata al
periodo precedente la moratoria concordataria (fr. 1'053.-, pari a 9/12 di fr.
1'404.-) e soggetta al dividendo, l'altra ragguagliata al periodo successivo
(fr. 351.-, pari a 3/12 di fr. 1'404.-), non soggetta a tale percentuale;
-
che la
controversa sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico della
ricorrente configura con ogni evidenza un provvedimento coercitivo finalizzato
all'incasso dell'intero credito;
-
che
siffatto provvedimento non può essere avallato, poiché costringe il debitore ad
eludere le prevalenti disposizioni di diritto federale, che garantiscono la
parità di trattamento fra i creditori;
-
che,
stando così le cose, la controversa decisione di sospensione dell'autorizzazione
a gestire l'esercizio pubblico e la risoluzione governativa che la conferma
devono essere annullate siccome lesive del diritto;
-
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia,
-
che le
ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 35, 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 43,
60, 61,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 10 ottobre 2000 (n. 4364) del
Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 3 marzo 2000 della SPI/UP.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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