Suspension of public-house licence during concordat moratorium annulled

52.2000.276Altro tribunale14 dic 2000Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the suspension of its public-house operating licence imposed because it had not paid an annual fee, despite an ongoing concordat moratorium. The State Council had upheld the measure. The administrative court held that the fee was a pre-moratorium chirographic claim subject only to the concordat dividend and that licence suspension functioned as an impermissible coercive device to obtain full payment, contrary to federal insolvency rules and creditor equality. The appeal was allowed, both administrative decisions were annulled, no court fee was charged, and the State had to pay CHF 500 in costs.

Massima Omnilex

Art. 68 LEsPub and federal debt-enforcement law; suspension of a public-house operating licence for non-payment of an annual fee during a concordat moratorium. Coercive administrative measures designed to secure payment of a pre-moratorium chirographic claim may not be used where they would compel the debtor to circumvent the par condicio creditorum and the effects of the moratorium under Art. 297 LEF. The authority must, where applicable, limit itself to the concordat dividend for the pre-moratorium portion of the claim; a measure intended to obtain full payment is unlawful and must be annulled (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.276

Data decisione, Autorità: 14.12.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00276

Lugano 14 dicembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 della


patr. da: studio legale __________

contro

la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4364) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 marzo 2000 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il "__________" di __________;

viste le risposte:

  • 10 novembre 2000 della __________;

  • 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

  • 20 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, SPI;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

  • che il 22 giugno 1999 l'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI), ha notificato alla __________ la tassa annuale (fr. 1404.- ) relativa all'autorizzazione a gestire il __________ a __________;

  • che la tassa è rimasta impagata;

  • che il 20 settembre 1999 il Pretore di Locarno Città ha concesso alla ricorrente una moratoria concordataria della durata di sei mesi, successivamente prorogata di un altro mese;

  • che, richiamandosi all'art. 68 LesPub, il 31 gennaio 2000 la SPI ha diffidato la ricorrente a pagare la tassa scoperta, pena la sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico;

  • che con decisione 29 febbraio 2000 il commissario del concordato ha comunicato alla SPI/UP di non dar seguito alla richiesta, per non privilegiare un creditore a scapito degli altri;

  • che con decisione 3 marzo 2000 la SPI/UP ha sospeso l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, di cui la ricorrente è titolare, per la durata di tre mesi per mancato pagamento della tassa annua;

  • che con giudizio 10 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________;

  • che, dopo aver ricordato che l'art. 297 LEF inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure esecutive contro il debitore durante la moratoria concordataria, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, decretata dalla SPI/UP, fosse da confermare siccome non rientrante nel novero delle procedure esecutive inibite dalla norma succitata;

  • che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo perché l'autorità cantonale, semplice creditrice chirografaria, non potrebbe pretendere più del dividendo (15 %), previsto dal concordato omologato dal Pretore per questa classe di creditori;

  • che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la SPI/UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;

  • che il commissario del concordato postula invece l'accoglimento dell'impugnativa;

considerato, in diritto

  • che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LEsPub;

  • che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato è certa;

  • che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

  • che giusta l'art. 68 lett. c LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi, quando non si effettua il pagamento della tassa annua prevista dall'art. 35 LEsPub; se si persiste o si ricade nell'infrazione per la quale è stata sospesa, l'autorizzazione è revocata (art. 69 lett. b LEsPub);

  • che la sospensione, rispettivamente la revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico per mancato pagamento della tassa annua sono mezzi coercitivi, che la LEsPub mette a disposizione dell'autorità per ottenerne il pagamento;

  • che nell'applicazione di tali mezzi, sostanzialmente indipendenti da quelli previsti dalla LEF per l'incasso di crediti, l'autorità deve comunque rispettare il principio della forza derogatoria del diritto federale;

  • che l'autorità cantonale non può prevalersi di tali mezzi, allorché il debitore viene costretto od indotto ad eludere le prevalenti norme di diritto federale disciplinanti la procedura esecutiva per l'incasso di crediti;

  • che, come giustamente annota il Consiglio di Stato, la procedura concordataria è retta dal principio della par condicio creditorum;

  • che la tassa annua, di cui l'autorità rivendica il pagamento, costituisce un credito chirografario, sorto prima della concessione della moratoria concordataria;

  • che, dal profilo della LEF, il credito vantato dallo Stato nei confronti della ricorrente dà diritto unicamente al dividendo (15%), previsto in sede di omologazione del concordato;

  • che, richiamandosi per analogia all'art. 35 cpv. 2 LEsPub, l'autorità cantonale avrebbe semmai potuto suddividere la tassa annua in due componenti: una ragguagliata al periodo precedente la moratoria concordataria (fr. 1'053.-, pari a 9/12 di fr. 1'404.-) e soggetta al dividendo, l'altra ragguagliata al periodo successivo (fr. 351.-, pari a 3/12 di fr. 1'404.-), non soggetta a tale percentuale;

  • che la controversa sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico della ricorrente configura con ogni evidenza un provvedimento coercitivo finalizzato all'incasso dell'intero credito;

  • che siffatto provvedimento non può essere avallato, poiché costringe il debitore ad eludere le prevalenti disposizioni di diritto federale, che garantiscono la parità di trattamento fra i creditori;

  • che, stando così le cose, la controversa decisione di sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico e la risoluzione governativa che la conferma devono essere annullate siccome lesive del diritto;

  • che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia,

  • che le ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 35, 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 10 ottobre 2000 (n. 4364) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 3 marzo 2000 della SPI/UP.

  1. Non si preleva tassa di giustizia.

  2. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public-house licenceconcordat moratoriumcreditor equalitycoercive measureannual feedebt enforcementadministrative sanctioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether suspension of the public-house operating licence for non-payment of the annual fee was lawful during a concordat moratorium.

Decisione estratta

No. The suspension was an impermissible coercive measure aimed at collecting the full pre-moratorium claim and therefore had to be annulled.

Motivazione estratta

The annual fee was a pre-moratorium chirographic claim subject only to the concordat dividend. Using licence suspension to compel payment would undermine the federal rules governing insolvency and the equal treatment of creditors.

Questione giuridica chiave

Whether the State Council's confirmation of the suspension could stand.

Decisione estratta

No. The confirming decision was unlawful and had to be annulled together with the underlying suspension.

Motivazione estratta

Because the underlying coercive measure was incompatible with the concordat regime and federal debt-enforcement principles, the supervisory confirmation necessarily fell with it.

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