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Numero d'incarto:
52.2000.29
Data decisione, Autorità:
10.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00029
Lugano
10 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 gennaio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 14 gennaio 2000 (n. 83) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 14 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rinvio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadino iugoslavo (Kosovo) è entrato in Svizzera il 1° agosto 1992
depositando una domanda d'asilo, la quale è stata respinta il 19 febbraio 1993
in prima istanza dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Il __________ il
ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina italiana __________,
titolare di un permesso di domicilio, ottenendo un permesso di dimora per vivere
insieme alla moglie, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza
fissata al 16 giugno 1998. A seguito del matrimonio, egli ha rinunciato a
richiedere l'asilo e ha ritirato il ricorso contro la decisione di
allontanamento dell'UFR. Il 21 luglio 1993 la Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo ha quindi stralciato dai ruoli il gravame. I coniugi hanno
vissuto a __________ in via __________, successivamente in via __________. Il
1° novembre 1997 il ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale
trasferendosi a __________. Dal 1° novembre 1998 egli lavora quale carpentiere
presso una ditta a __________.
B. a) Il 4
dicembre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 25 giugno precedente da
__________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, perché
viveva separato dalla moglie a partire dal 1° novembre 1997. La decisione è
stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS. L'autorità
gli ha fissato un termine con scadenza al 31 gennaio 1999 per lasciare il territorio
cantonale.
b) Il 16 dicembre 1998 __________ ha
comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il marito era
tornato a vivere insieme a lei nell'appartamento coniugale. L'8 gennaio 1999 il
dipartimento ha trasmesso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, con
copia per conoscenza a __________, "per competenza (art. 4 PAmm) il
"ricorso" dello straniero indicato a margine. In caso di entrata nel
merito del gravame ci pregeremo inviare i nostri atti". L'11 gennaio 1999
il Servizio dei ricorsi ha trasmesso alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, per osservazioni, lo scritto 16 dicembre 1998 di __________
considerandolo quale ricorso. Dopo aver ricevuto copia delle relative
osservazioni dipartimentali il 18 gennaio 1999 __________ ha comunicato al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che ricorrente era unicamente il
marito. Il 14 settembre e 19 ottobre 1999 la moglie ha ribadito all'Ufficio
regionale degli stranieri di Lugano di non aver inoltrato nessun ricorso e che
quello trasmesso in data 16 dicembre 1998 "non è stato inoltrato da me
bensì da mio marito, io mi sono limitata a scrivere che sarebbe tornato a
vivere con me, vedi anche copia lettera allegata inviata il 18.1.99, nonché le
relative spese sono da addebitare al signor __________ ". Sollecitata
dal Servizio dei ricorsi, il 4 novembre 1999 la moglie ha nuovamente confermato
di non aver presentato nessun ricorso in favore del marito.
c) Con giudizio 11 novembre 1999 (n. 641) il
Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli la procedura relativa allo scritto
16 dicembre 1998, considerandola priva d'oggetto, in quanto il 4 novembre 1999
__________ aveva comunicato a questa autorità che tale scritto non doveva
essere considerato quale ricorso contro la decisione dipartimentale del 4
dicembre 1998. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione, intimata a
__________, veniva indicato che contro la stessa era dato ricorso al Consiglio
di Stato entro 15 giorni dalla sua notifica. La decisione è in seguito cresciuta
in giudicato. All'interessato è stato successivamente fissato un termine con
scadenza al 18 dicembre 1999 per lasciare il territorio cantonale.
C. a) Il 7
dicembre 1999 __________, tramite il proprio patrocinatore avv. __________, ha
chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un
permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU, e l'adozione di misure cautelari
volte a permettergli di soggiornare in Svizzera. Egli ha in sostanza
argomentato di vivere di fatto da alcuni mesi con la cittadina svizzera
__________, con la quale aveva una relazione da circa due anni. Quest'ultima
era pure in attesa di un suo figlio, che dovrebbe nascere nel corso del mese di
marzo 2000.
b) Il 14 dicembre 1999 il dipartimento ha
comunicato per telefax all'avv. __________ che il suo cliente "sapeva
da tempo (dicembre 1998) che avrebbe dovuto lasciare il nostro territorio entro
e non oltre il 31 gennaio 1999!. Pertanto indipendentemente dai motivi
addotti lo stesso è tenuto a lasciare immediatamente il nostro Paese, caso
contrario saranno adottate misure coercitive. Lo straniero potrà poi presentare
dall'estero una regolare domanda di visto per la Svizzera che sarà attentamente
valutata". Contro la predetta comunicazione dipartimentale il 16 dicembre
successivo __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento e, in via cautelare, che non venisse ordinata alcuna misura
volta a un suo allontanamento dalla Svizzera. Egli ha in sostanza ritenuto che
lo scritto 16 dicembre 1998 della moglie fosse da considerare alla stregua di
un ricorso: allo stesso sarebbe quindi stato concesso l'effetto sospensivo e
non si poteva pertanto rimproverargli di essersi trovato illegalmente in
Svizzera dopo il 31 gennaio 1999. Ha inoltre criticato il dipartimento per non
averlo messo a conoscenza dello scritto 4 novembre 1999 della moglie e della
decisione di stralcio.
c) Il 14 dicembre 1999 il Pretore del
Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i
coniugi __________. L'11 gennaio 2000 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore del ricorrente, tra l'altro,
gli scritti 19 ottobre e 4 novembre 1999 di __________.
d) Con giudizio 14 gennaio 2000 l'Esecutivo
cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso. Dopo aver considerato che il
gravame verteva sull'ordine di rinvio dal territorio cantonale ai sensi dell'art.
12 LDDS imposto a seguito della decisione dipartimentale del 4 dicembre 1998,
ha ritenuto che lo scritto 14 dicembre 1999 non fosse una decisione di
esecuzione, bensì una semplice comunicazione. Ha indicato in seguito che
l'interessato aveva la possibilità di presentare dall'estero una domanda di
visto per la Svizzera se voleva ricongiungersi nel nostro Paese con il futuro
nascituro. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione, veniva indicato che
la stessa era definitiva.
e) Il 24 gennaio 2000 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, preso atto della risoluzione governativa, ha
fissato a __________ un ultimo e definitivo termine con scadenza al 15 febbraio
2000 per lasciare il territorio cantonale.
D. __________
si aggrava contro la pronunzia governativa del 14 gennaio 2000 davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare, in via del
tutto subordinata il rinvio degli atti all'autorità di prime cure affinché
entri nel merito del gravame. Chiede pure che venga conferito effetto
sospensivo al ricorso e, in via cautelare, che venga autorizzato a soggiornare
in Svizzera e ad esercitare la propria attività lavorativa. Ritiene che lo
scritto 14 dicembre 1999 del dipartimento sia da considerare quale decisione,
impugnabile tramite gli ordinari mezzi di diritto, e che la competenza di
questo Tribunale sia data in virtù dell'art. 8 CEDU per la relazione che intrattiene
con la nuova compagna di nazionalità elvetica e l'imminenza della nascita di
suo figlio. Sostiene che il termine del 31 gennaio 1999 fissatogli per lasciare
il territorio cantonale sarebbe stato annullato a seguito dell'effetto
sospensivo al suo ricorso inoltrato il 16 dicembre 1998, dato pure che nel
frattempo non gli era stato notificato nessun altro termine di rinvio. Pone in
rilievo il fatto di aver preso conoscenza dello stralcio dell'11 novembre 1999
soltanto il 14 dicembre successivo, quando ha consultato l'incarto presso il
dipartimento. Indica di non essere tenuto a lasciare il territorio elvetico, in
quanto il Consiglio federale ha ammesso provvisoriamente i cittadini kosovari
in Svizzera fino al 31 maggio 2000.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, i quali
chiedono di dichiararlo irricevibile, con argomenti di cui si dirà - per quanto
necessario - in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo scritto
dipartimentale del 14 dicembre 1999 costituisse una semplice comunicazione,
inimpugnabile, e non una decisione di rinvio. Il quesito non deve essere
risolto ai fini del presente giudizio. In effetti, ai sensi dell'art. 100 lett.
b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile dinnanzi al
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di
rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2;
Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, p. 131, cifra 5.2.3.3.). Di conseguenza la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non
sarebbe data nemmeno se lo scritto 14 dicembre 1999 costituisse una vera e
propria decisione di rinvio. Né rende ammissibile il ricorso la critica
sollevata dall'insorgente in ordine alla procedura relativa al rifiuto
dipartimentale di rilasciargli un permesso di domicilio perché viveva separato
dalla moglie. Il ricorrente ha infatti rinunciato ad impugnare la decisione 11
novembre 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, la quale è
pertanto regolarmente cresciuta in giudicato. Pure irricevibile risulta la
domanda volta al rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento
famigliare. Non spetta infatti a questo tribunale pronunciarsi su una domanda
presentata dinnanzi all'autorità di prime cure e non ancora decisa.
1.2. L'emanazione del presente giudizio
rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4
OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 28 e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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