AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.302
Data decisione, Autorità: 13.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00302
Lugano 13 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 novembre 2000 di
rappr. da: __________
Contro
la decisione 7 novembre 2000, no. 4861, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 25 febbraio 1999, no. E 70, con la quale la Sezione degli stranieri gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
5 dicembre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1975 il cittadino croato __________ ha svolto la propria attività lavorativa in Svizzera, pur risiedendo in Germania. Il __________ lo straniero si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica __________, dalla cui unione sono nati i figli __________, __________ e __________. A seguito del matrimonio è stato rilasciato all'interessato un permesso di dimora, con ultimo termine di scadenza il 17 luglio 1997, per soggiornare dapprima nel canton Berna e dal luglio 1995 in Ticino, dove la famiglia __________ si era nel frattempo trasferita.
Dal 5 ottobre 1995 il passaporto dell'interessato è restato depositato presso l'URS di __________, essendo scaduto. Malgrado i diversi solleciti dell'autorità competente, la quale rendeva attento l'insorgente che la presentazione di un documento di legittimazione valido è requisito essenziale per l'ottenimento del permesso di dimora o del suo rinnovo, egli non ha adempiuto a quanto richiestogli nel termine fissatogli. Nella primavera 1997 i coniugi __________ si sono separati di fatto e nel contempo la moglie ed i figli hanno cominciato a percepire prestazioni dalla pubblica assistenza, sebbene il ricorrente avesse dichiarato a più riprese di disporre di sostanziosi guadagni (cfr. verbali 2 marzo 1996: fr. 10'000.--/20'000.-- mensili; 29 marzo 1996: fr. 100'000.-- annui; 16 settembre 1998: fr. 150'000.-- nel biennio 1997-1998). Il 26 marzo 1999 è stato dichiarato decaduto l'esperimento di conciliazione chiesto dalla moglie. Il termine semestrale per inoltrare l'azione di separazione o di divorzio è stato lasciato scadere senza nulla intraprendere.
B. Dal 1991 __________ ha interessato le autorità di polizia e giudiziarie per diversi reati ed in particolare:
1991: infrazione alla LCStr;
16.07.1992: condanna al pagamento di una multa di fr. 400.--, in quanto ritenuto colpevole di favoreggiamento al soggiorno di stranieri entrati illegalmente in Svizzera;
1992: inchiestato per truffa;
25.01.1994: condanna a 18 mesi di detenzione della corte correzione del canton Ginevra ed espulsione dalla Svizzera per 5 anni per falsità in documenti e ricettazione; pene sospese condizionalmente;
30.03.1995: condanna al pagamento di una multa di fr. 80.-- per infrazione alla LCStr (abuso della licenza di condurre e delle targhe);
16.06.1995: rapporto di arresto per violazione del bando e ordine di arresto (multa non pagata del canton Berna per infrazione alla LCStr); decreto di abbandono 25 agosto 1995 per intervenuto pagamento;
29.02.1996: lo straniero è stato trovato in possesso di un passaporto falso utilizzato scientemente per uscire dalla Svizzera;
08.04.1996: i coniugi __________ sono inchiestati per truffa per non aver pagato la pigione (fatti da loro ammessi);
11.1996: richiesta di interrogatorio del comando della polizia di Zurigo in quanto sospettato di tentata truffa per US$ 4 mio;
09.1998: denuncia di frode dello scotto di fr. 5'669.80; poi ritirata essendo stato saldato il debito;
18.11.1998: lo straniero è stato trovato in possesso unitamente ad una terza persona di un certificato di deposito falso per un importo di US$ 10 mio;
21.12.1998: segnalazione del comando di polizia del canton Soletta per probabile truffa (offerta di un finanziamento di fr. 40 mio);
23.12.1998: interrogatorio a Lugano per tentata truffa;
19-28.3.00: carcere;
28.03.2000: condanna a 3 mesi di detenzione e 5 anni di espulsione, sospesi condizionalmente, per messa in circolazione di monete false e falsità in certificati.
Dal rapporto di polizia 17 settembre 1997 è inoltre emerso che a carico dello straniero vi sono precetti esecutivi per un importo di oltre fr. 400'000.--, nonché 12 attestati di carenza di beni per fr. 25'949.-- (rapporto di segnalazione 11 febbraio 1999).
C. Il 27 maggio 1997 __________ ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora. Il 25 febbraio 1999 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza, ritenuto che i coniugi vivevano separati e che lo straniero non aveva presentato un passaporto nazionale valido. L'autorità competente gli ha dunque ordinato di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 31 marzo 1999. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 16 LDDS nonché dell'art. 8 ODDS.
D. Il 29 marzo 1999 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della risoluzione dipartimentale. In quella sede lo straniero ha prodotto un passaporto croato valido fino al 29 gennaio 2009 ed ha sostenuto che doveva essergli concesso il permesso di domicilio in virtù del matrimonio in essere da più di 15 anni. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ponendo in evidenza il comportamento dello straniero ed il fatto che la consorte era a carico della pubblica assistenza. In pendenza di causa è poi emerso che il documento di legittimazione prodotto era falso (cfr. condanna 28 marzo 2000 di cui al consid. B) e che il debito contratto dalla famiglia __________ verso lo Stato ammontava a fr. 37'649.20.
E. Con decisione 7 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il richiamarsi ad un vincolo matrimoniale, che sussisteva ormai soltanto di fatto, rappresentava un chiaro abuso di diritto. Ha inoltre ritenuto che il comportamento dello straniero, che aveva interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie e lasciato la propria famiglia nell'indigenza malgrado le asserite buone entrate, rappresentasse un motivo di espulsione ex art. 10 cpv. 1 lett. a, b e d LDDS. Ha infine negato che lo straniero potesse prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU.
F. Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Afferma che il Governo avrebbe dovuto verificare la sua affermazione, secondo cui egli viveva con la propria famiglia dal 12 agosto 1999. Tale omissione può essere sanata in questa sede mediante l'assunzione quali testi della moglie e dei figli ed il richiamo dell'incarto relativo all'istanza di tentativo di conciliazione. Pone in evidenza che le due condanne penali agli atti non permettono di concludere che egli abbia violato in modo serio l'ordine giuridico svizzero. Gli ulteriori fatti addebitatigli dal Governo non hanno invece alcuna rilevanza penale, essendo privi di ogni riscontro. Sottolinea che dal gennaio 2000 la sua famiglia non percepisce più alcuna prestazione assistenziale. Per quanto concerne il periodo precedente afferma che le proprie entrate, contrariamente a quanto da lui sostenuto in più occasioni, erano tanto magre da imporre l'aiuto statale. Le prestazioni di sostegno sociale non sono dunque state conseguite in modo illecito. Considerato che i suoi famigliari sono cittadini svizzeri, il loro lungo soggiorno in Svizzera e che essi non conoscono la lingua serbo-croata, non può essere preteso un loro trasferimento all'estero.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito.
H. a) Al fine d'istruire l'impugnativa sono stati richiamati l'incarto concernente l'istanza di tentativo di conciliazione e la sentenza 25 gennaio 1994 della corte correzionale del canton Ginevra. Nel contempo è stato assunto agli atti un estratto aggiornato delle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente.
b) Presone conoscenza, l'insorgente ha sottolineato che dall'incarto civile emerge che la separazione è intervenuta nel maggio 1998 e che il marito vi si era opposto. La moglie aveva dal canto suo dichiarato di avere mantenuto rapporti d'amicizia con il marito. Non potrebbe dunque essere dedotto che il loro matrimonio esiste ormai soltanto dal profilo formale.
In merito alla condanna pronunciata nei suoi confronti osserva che non adempie i presupposti per un'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS e che in ogni caso le sanzioni penali pronunciate nei suoi confronti risalgono al passato.
Ritiene infine che la sua situazione debitoria sia da ricondurre al difficile momento economico vissuto dalla sua famiglia e non ad una sua incapacità ad adattarsi al modo di vivere del nostro paese.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Croazia (o Bosnia-Erzegovina) alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini croati, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con __________ dal __________. Di principio egli ha dunque diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questa corte a statuire sulla presente impugnativa è data. Se il permesso sollecitato possa essere in concreto rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. A seconda delle circostanze lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4). In questo caso contro una decisione che rifiuta il rilascio del permesso di dimora è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG in relazione con l'art. 10 LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto con la moglie __________ ed i figli __________, __________ e __________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di tali legami familiari. Nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito per le ragioni che verranno esposte in seguito (cfr. consid. 3 e 4).
1.6. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentata da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicata sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito (art. 18 cpv. 1 PAmm). Questo tribunale non ritiene invece necessario sentire la moglie o i figli, in quanto non porterebbero alcun elemento di rilievo per il giudizio. Come si dirà più oltre (cfr. consid. 3), agli atti figurano già sufficienti prove in merito alla sussistenza del legame coniugale ed alla residenza effettiva dello straniero.
2.2. Il diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora del coniuge straniero di un cittadino svizzero si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione giusta l'art. 10 LDDS (art. 7 cpv. 1 3. periodo LDDS). Secondo tale norma lo straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro paese (lett. c) o quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa che l'espulsione può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze appare adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto occorre tener conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
2.3. Al posto dell'espulsione l'autorità può limitarsi a pronunciare il rimpatrio dello straniero. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dell'interessato dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra le nazioni interessate, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se sono realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, 308).
2.4. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente, qualora la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulti indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
ha interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie. Egli è inoltre stato condannato in tre occasioni: per favoreggiamento al soggiorno di stranieri entrati illegalmente in Svizzera, ricettazione e falsità in documenti, messa in circolazione di monete false e falsità in certificati. L'ultima condanna è, tra l'altro, riferita al comportamento assunto dal ricorrente nella presente procedura amministrativa (cfr. sub D). Svariate sono inoltre state le circostanze in cui egli è stato trovato in possesso di documenti falsi (passaporto e certificato di deposito per US$ 10 mio) o che è stato indagato (ad esempio per truffa). In tale ambito è inoltre di rilievo il comportamento assunto dallo straniero in merito al pagamento delle pigioni degli appartamenti locati dalla sua famiglia. Egli ha infatti ammesso che, quando non era in grado di pagare l'affitto, la sua famiglia traslocava, lasciando scoperto il dovuto (cfr. verbale d'interrogatorio 2 marzo 1996 del ricorrente, pag. 2; denuncia per truffa 21 febbraio 1996 della sig. ra __________, Lugano; denuncia settembre 1998 dell'hotel __________, Lugano). Dalla sentenza 25 gennaio 1994 della Corte correzionale del canton Ginevra (cfr. pag. 34) è inoltre emerso che nel 1980 egli è stato condannato in Germania ad una pena detentiva di due anni, effettivamente scontata. Sebbene le singole condanne pronunciate a carico dell'insorgente non siano tanto gravi ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, la somma delle stesse ed il comportamento in genere assunto dall'interessato denotano una totale mancanza di rispetto delle leggi, tale da richiamare l'applicazione di questa norma. Inoltre le condanne subite, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, risalgono tutte al decennio 1990-2000 e dunque sono piuttosto recenti, certamente di rilievo per il presente giudizio. Ma vi è di più.
Al ricorrente è stato rilasciato il permesso di dimora in virtù del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. Nella primavera 1997 (cfr. osservazioni 17 maggio 1999 del ricorrente al Consiglio di Stato, pag. 2) o nel maggio 1998 (verbale 26 marzo 1999 delle pretura di Lugano, sezione 6) egli si è tuttavia separato di fatto dalla consorte ed il 2 marzo 1999 quest'ultima ha inoltrato l'istanza di tentativo di conciliazione, che è stato dichiarato decaduto. Sebbene in quella sede la moglie avesse affermato di essere intenzionata a chiedere il divorzio, nessun passo è stato intrapreso in questa direzione. D'altra parte lo stesso straniero ha ammesso nell'interrogatorio 16 settembre 1998 di fronte alla polizia cantonale e nelle osservazioni 17 maggio 1999 all'indirizzo del Governo di vivere separato dalla moglie dalla primavera 1997. Ritenuto che la vita coniugale si è interrotta da ormai più di tre anni, si deve concludere che il vincolo matrimoniale esiste ormai soltanto formalmente, per cui il richiamarsi a tale legame configura un chiaro abuso di diritto. L'insorgente sostiene di essere ritornato a vivere con la propria famiglia a contare dal 12 agosto 1999 ed ha prodotto al proposito delle dichiarazioni firmate dalla propria consorte e dai propri figli attestanti la vita in comune. L'affermazione appare costruita con meri fini processuali e non può pertanto essere tutelata. La decisione 25 febbraio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione citava già a chiare lettere che il permesso di dimora non gli era rinnovato in quanto viveva separato dalla moglie. Egli dunque ben sapeva che uno dei motivi essenziali alla base della risoluzione dell'autorità amministrativa era proprio la sussistenza di un vincolo matrimoniale di mero fatto. Ora, se egli avesse effettivamente ripreso la vita coniugale nell'agosto 1999, sarebbe stato nel suo interesse d'informare immediatamente le istanze interessate, ciò che tuttavia non ha fatto. Soltanto con il presente ricorso, ossia ad oltre un anno di distanza dall'asserita ripresa della vita coniugale, egli ha comunicato il suo nuovo recapito. Un simile comportamento conforta l'infondatezza dell'affermazione in parola. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque concluso che è venuto meno il motivo per il quale lo straniero era stato posto al beneficio del permesso di dimora.
Va inoltre considerato che l'insorgente ha lasciato cadere la propria famiglia a carico della pubblica assistenza dal 1 novembre 1997 al 31 dicembre 1999, per un totale di fr. 37'649.20, sebbene le sue entrate fossero piuttosto elevate (dallo stesso quantificate in fr. 150'000.-- per il biennio 1997-1998, cfr. verbale 16 settembre 1998). Il ricorrente tenta di dissimulare tale circostanza, asserendo che si è trattato soltanto di pompose dichiarazioni fatte per celare la sua reale situazione finanziaria. Anche tale affermazione appare addotta con meri fini di causa. Egli ha infatti sostenuto in ben tre occasioni che i propri guadagni erano sostanziosi (cfr. consid. A) e soltanto in questa sede ha ritrattato le sue precedenti asserzioni. Va poi sottolineato che nelle proprie osservazioni 17 maggio 1999 dinanzi all'Esecutivo cantonale egli aveva confermato quanto sostenuto in precedenza, scrivendo che "sta il fatto che la consorte non ha finora chiesto l'adozione di nessuna misura provvisionale o supercautelare, per il che il signor __________ non è legalmente tenuto a pagare alcunché, (…). (…) non si può certo rimproverare al signor __________ di non provvedere al mantenimento della moglie, dalla quale vive separato. Nemmeno essa ha provveduto a richiedere al giudice misure provvisionali in tal senso." Risulta dunque essere al limite della temerarietà affermare ora il contrario. In tale ambito giova pure osservare che lo straniero non ha mai rifuso, anche solo parzialmente, il debito contratto verso lo Stato.
Va inoltre osservato che a carico dell'interessato vi sono precetti esecutivi per oltre fr. 450'000.-- e dodici attestati di carenza di beni per un totale di fr. 24'949.70. Ciò rappresenta un'ulteriore conferma che egli non sa adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro paese.
Giova infine rimarcare che dal 1995 lo straniero è privo di un documento di legittimazione valido. Malgrado i diversi solleciti ricevuti con l'avvertenza che la presentazione del passaporto valido è un requisito essenziale per il rilascio del permesso di dimora, a tutt'oggi egli non vi ha ancora provveduto né ha prodotto alcuna giustificazione in merito. D'altronde l'Ufficio federale dei rifugiati con lettera 21 novembre 1997 ha confermato che le autorità straniere competenti evadono le richieste di rilascio di un passaporto per un cittadino della ex-Jugoslavia in un lasso di circa sei mesi. La mancata presentazione di tale documento deve pertanto essere addebitata al solo insorgente, il quale non ha dimostrato di aver intrapreso alcuno sforzo per porre rimedio alla situazione. Ciò giustifica già di per sé il diniego del rilascio del permesso di dimora in virtù degli art. 3 cpv. 1 LDDS e 5 ODDS, secondo i quali la presentazione di un documento di legittimazione valido rappresenta un requisito essenziale per l'ottenimento del permesso postulato. Eccezioni sono ammesse soltanto qualora lo straniero provi di aver fatto il possibile per rimediare a questa mancanza; ciò che, come si è visto, non è il caso nella fattispecie.
Il complesso delle prove in atti dimostra che il ricorrente durante gli anni trascorsi in Svizzera non ha saputo conformarsi al nostro modo di vita. A giusta ragione dunque il Consiglio di Stato ha ritenuto che nella fattispecie fossero adempiuti gli estremi per l'applicazione degli art. 7 e 10 cpv. 1 lett. a, b e d LDDS per negare il rinnovo del permesso di dimora.
Da quanto precede si deve ammettere che dal comportamento tenuto dal ricorrente durante tutto il suo soggiorno in Svizzera emerge in modo chiaro la sua incapacità ad adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro paese. In simili circostanze, il suo interesse a vivere in Svizzera con la propria famiglia non appare preponderante rispetto alla necessità per le autorità di convenientemente tutelare l'ordine pubblico, allontanando lo straniero. Sebbene il ricorrente risieda fin dal 1984 nella nostra nazione, egli è tuttavia semplice dimorante. Inoltre egli ha conseguito la propria formazione in Croazia, dove ha trascorso la sua gioventù. In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio paese d'origine, egli non si troverà confrontato con particolari difficoltà d'adattamento. Neppure i rapporti che l'interessato intrattiene con la propria famiglia appaiono preponderanti in questo ambito. Come si è detto, il legame che lo unisce alla moglie si è ormai interrotto dal 1997 e pertanto egli non può ora invocare l'esistenza di una relazione intatta ed effettivamente vissuta. Per quanto concerne la relazione con i figli, dai quali il ricorrente vive comunque già separato, va rilevato che la decisione di non rinnovo del permesso di dimora è equiparabile ad una misura di rimpatrio. Qualora la sua famiglia non lo seguisse all'estero, lo straniero potrà comunque entrare in Svizzera per rendere loro visita e mantenere dunque i rapporti ora esistenti.
In conclusione la decisione impugnata risulta legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura invocata. La decisione appare perciò corretta, anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto. Uguale sorte spetta alla domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, già perché l'impugnativa era priva di ogni possibilità di successo sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 3, 4, 5, 7, 9, 10 cpv. 1 lett. a, b e d, 11 cpv. 3, 12 e 16 LDDS; 8 e 16 cpv. 3 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 2001, notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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