AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.32
Data decisione, Autorità:
17.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00032
Lugano
17 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 65) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 20 settembre 1999 con cui la delegazione del Consorzio Casa per
anziani __________ ha disdetto il rapporto d'impiego per prova insoddisfacente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
assunte le prove,
ritenuto, in
fatto
A. L'11
settembre 1998 il Consorzio Casa __________ ha indetto un pubblico concorso per
l'assunzione di un'ausiliaria al servizio mensa/cucina. Il bando di concorso
precisava che per lo stipendio avrebbero fatto stato le direttive emanate dal
DOS sugli stipendi per il personale delle case per anziani del Cantone Ticino.
Valutate le candidature inoltrate, la
delegazione consortile ha risolto di assumere la ricorrente __________ a far
tempo dal 1. novembre 1998. La decisione le è stata notificata sotto forma di
un "contratto di assunzione", che questa ha sottoscritto per accettazione.
Conformemente alle indicazioni fornite dal DOS al consorzio, l’atto indicava
che lo stipendio sarebbe stato quello previsto dalla 12a classe dell'organico
dei dipendenti cantonali (fr. 2'885.40 al mese).
B. Assistita
dal Sindacato edilizia e industria (SEI), il 27 luglio 1999 la ricorrente ha
chiesto al consorzio resistente di riconoscerle la 13a classe di stipendio. Con
decisione 5 agosto 1999, priva dell’indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso prescritta dall'art. 26 PAmm, la delegazione consortile ha respinto la
richiesta, confermando la classe di stipendio assegnatale con l’atto
dell’assunzione.
Fondandosi su un’informazione del DOS, che,
valutate le precedenti esperienze lavorative riteneva giustificato il
riconoscimento della 13. classe di stipendio con 10 aumenti, il 3 settembre
1999 la ricorrente ha chiesto al consorzio di riesaminare il provvedimento. Con
decisione 14 settembre 1999, pure sprovvista dell’indicazione prescritta
dall’art. 26 PAmm, la delegazione del __________ si è confermata nelle
precedenti prese di posizione, ribadendo la propria competenza a fissare lo
stipendio iniziale e negando in particolare la concessione degli aumenti
rivendicati.
C. Con
decisione del 20 settembre 1999, il __________ ha notificato alla ricorrente lo
scioglimento del rapporto d'impiego per la seguente fine d’ottobre. Il
provvedimento era fondato su considerazioni riferite al clima di lavoro in
cucina ed ai rapporti con i colleghi ed i superiori.
Contro questa decisione __________ è insorta
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento
della 13a classe di stipendio.
D. Con
giudizio 14 gennaio 2000 il Governo ha respinto il ricorso nella misura in cui
l’ha ritenuto ricevibile.
Dopo aver considerato improponibili, siccome
tardive, le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla classe
di stipendio assegnatale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la disdetta,
pronunciata durante il periodo di prova, non violasse la legge.
E. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento e postulando il riconoscimento
della 13a classe di stipendio con 10 aumenti. In subordine, chiede che il ricorso
sia trattato come petizione e che il __________ sia condannato a versarle la
somma di fr. 10'487.40, pari alla differenza fra lo stipendio ricevuto e quello
rivendicato.
Secondo l'insorgente, le contestazioni
relative alla classe di stipendio non sarebbero tardive. Il sindacato che l'ha
patrocinata in prima istanza non sarebbe infatti stato in grado di assisterla
in modo adeguato per impugnare tempestivamente le decisioni con le quali il
consorzio aveva respinto la richiesta di adeguamento dello stipendio.
La disdetta sarebbe inoltre abusiva, in
quanto direttamente conseguente alle sue rivendicazioni salariali.
F. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
__________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
G. Dalle
deposizioni dei testi assunti da questo tribunale è emerso che la ricorrente ha
sin dall'inizio avuto difficoltà ad integrarsi convenientemente nell'ambiente
di lavoro. I rapporti con il cuoco, suo superiore, e con le colleghe di lavoro
non erano sereni e distesi, ma caratterizzati da tensioni ed attriti. La
situazione di latente conflittualità è degenerata sino a diventare
intollerabile dopo il rifiuto della delegazione di concederle un aumento di stipendio.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 LOC. La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dal giudizio impugnato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, integrati dalle prove testimoniali assunte da questo tribunale, che
sanano eventuali violazioni del diritto di essere sentiti poste in essere dalla
precedente istanza.
-
In limine
litis va rilevato che il ricorso introdotto dalla ricorrente non può essere
trattato come petizione secondo la procedura di azione diretta disciplinata
dagli art. 68 LOrd e 71 PAmm. L'art. 68 LOrd è infatti applicabile soltanto ai
dipendenti dello Stato ed ai docenti delle scuole comunali (art. 1 LOrd).
Presupposto, questo, che nel caso dell'insorgente non è dato.
-
Davanti al
Consiglio di Stato, la ricorrente ha contestato, da un lato, la disdetta che il
__________ le aveva notificato e, dall'altro, la classe di stipendio che le era
stata attribuita quando è stata assunta. Contestando la classe di stipendio
attribuitale, l'insorgente ha implicitamente impugnato la corrispondente
clausola del provvedimento di assunzione, rispettivamente le decisioni con cui
il consorzio resistente l'ha confermata, respingendo la richiesta di aumento.
3.1. Stipendio
3.1.1. Il rapporto d'impiego dei dipendenti
del __________ è indubitabilmente retto dal diritto pubblico, in particolare
dal Regolamento organico dei dipendenti (ROD). Esso non è quindi di natura
contrattuale, ma di carattere statutario. Ciò significa che le condizioni di
lavoro sono stabilite in modo vincolante dalla legge, rispettivamente dalla
decisione di assunzione, mediante la quale la delegazione consortile definisce
gli aspetti che non risultano predeterminati dal ROD. Per la contrattazione v'è
spazio soltanto nei limiti di un'eventuale riserva della legge.
Lo stipendio delle singole funzioni in cui è
suddiviso l'organico dei dipendenti del consorzio è fissato dal ROD, che delimita
il quadro all'interno del quale la delegazione consortile può stabilire
concretamente la retribuzione del singolo dipendente.
Determinante è la classe prevista dal ROD
per una certa funzione, rispettivamente la determinazione resa dalla delegazione
consortile sulla base di tale regolamento in sede di assunzione.
3.1.2. Le decisioni dell’autorità
amministrativa devono essere munite dell’indicazione dei mezzi e del termine di
ricorso (art. 26 PAmm). La mancata o difettosa indicazione dei rimedi di
diritto non deve pregiudicare l’esercizio dei diritti di difesa. L’interessato
può quindi impugnare un provvedimento sprovvisto di tale indicazione anche dopo
la scadenza del termine di ricorso fissato dalla legge. Ciò vale tuttavia
soltanto nei limiti del principio della buona fede. Chi intende impugnare un atto
amministrativo privo di tale indicazione non può indugiare a piacimento, ma deve
agire con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla sua situazione
personale, informandosi sollecitamente circa le possibilità di contestarlo. Se
è assistito da un patrocinatore, fa stato il metro di diligenza applicabile a
quest’ultimo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm N. 5).
3.1.3. In concreto, la decisione con cui la
delegazione consortile ha assunto la ricorrente stabiliva che lo stipendio era
quello della 12a classe dell'organico. La decisione di nomina è stata notificata
alla ricorrente sotto forma di “contratto”, senza alcuna indicazione dei mezzi
e dei termini di ricorso. La destinataria vi ha acconsentito senza sollevare
obiezioni ed è rimasta passiva per ulteriori otto mesi, accettando senza
riserve lo stipendio che il consorzio le versava alla fine di ogni mese.
In tali circostanze, ben si può ammettere
che con il trascorrere del tempo la decisione di nomina sia cresciuta in
giudicato formale anche se non era munita dell’indicazione prescritta dall’art.
26 PAmm.
3.1.4. L’amministrato può chiedere
all’autorità di riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale.
L'autorità è tenuta a dar seguito alla richiesta se dopo la decisione le
circostanze si sono modificate in misura considerevole o se l’istante invoca
fatti o prove che al momento in cui la decisione è stata adottata non conosceva
o non aveva motivo di invocare (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 35 PAmm. N. 2
b). Se l'autorità si rifiuta di entrare nel merito della domanda di riesame, il
richiedente può soltanto contestare la legittimità del rifiuto. Se l'autorità
entra invece nel merito della domanda di riesame, la decisione che ne
scaturisce è impugnabile nella stessa misura in cui era dato ricorso contro la
decisione riveduta (Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungs-rechtsprechung, V.
ed., N. 41 B IX). La decisione che si limita a confermare il precedente
provvedimento, senza riesaminarlo sulla base degli elementi addotti
dall’istante, deve ad ogni modo essere considerata alla stregua di un semplice
rifiuto di dar seguito alla domanda di riconsiderazione.
3.1.5. Avvalendosi dei servizi del __________,
il 27 luglio 1999 l'insorgente ha chiesto al __________ di riesaminare la
decisione di assunzione, riconoscendole, con effetto retroattivo, una classe di
stipendio superiore, che tenesse debitamente conto anche dell'esperienza da lei
acquisita tra il 1977 ed il 1985 nel settore della ristorazione.
Con decisione 5 agosto 1999, priva
dell'indicazione dei rimedi di diritto, la delegazione del consorzio qui
resistente ha respinto la domanda, ritenendo che non fossero date le premesse
per rivedere la retribuzione fissata in sede di assunzione. Anziché contestare
tale provvedimento, la ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di riesame.
Con decisione 14 settembre 1999, pure sprovvista dell'indicazione prescritta
dall'art. 26 PAmm, la delegazione consortile si è in sostanza limitata a confermare
la precedente determinazione.
__________ è insorta contro il rifiuto della
delegazione consortile di rivedere lo stipendio soltanto il 10 ottobre 1999,
ovvero a distanza di oltre due mesi dalla notifica della prima, determinante,
decisione.
Orbene, nelle circostanze concrete, si deve
ritenere che le decisioni con cui la delegazione consortile ha respinto la
domanda di riesame fossero diventate inoppugnabili, in quanto cresciute in
giudicato formale, anche se prive dell'indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso. Un sindacato, ovvero un’organizzazione specializzata nella tutela dei
diritti dei lavoratori, non può in effetti ignorare l’ordinamento al quale
soggiacciono i rapporti d’impiego dei pubblici dipendenti. Esso deve, in
particolare, sapere che i diritti e gli obblighi di questa categoria di
lavoratori sono definiti mediante decisione unilaterale del datore di lavoro,
fondata sulla legge ed impugnabile secondo le regole della giurisdizione amministrativa.
Deve quindi conoscere i mezzi ed i termini di ricorso o almeno informarsi al
riguardo con la necessaria sollecitudine. Condizioni, queste, che nel caso in
esame non sono soddisfatte.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha
quindi respinto, siccome tardive, le contestazioni riferite alla retribuzione
che l'insorgente aveva sollevato nell'ambito del ricorso inoltrato contro la
disdetta del rapporto d'impiego. Invano contesta quest'ultima le deduzioni del
Governo, asserendo che la decisione è stata trattata da un collaboratore del
sindacato privo di conoscenze giuridiche. La circostanza è irrilevante. Il
__________, al quale la ricorrente si era affidata, è una persona giuridica. In
tale veste non può per principio sottrarsi alla responsabilità che incombe alle
persone giuridiche per gli atti e le omissioni dei loro dipendenti.
Nella misura in cui contesta il rigetto in
ordine dell’impugnativa inoltrata contro il rifiuto della delegazione
consortile di rivedere la classe di stipendio assegnata alla ricorrente in sede
di assunzione, il giudizio governativo va quindi confermato siccome immune da
violazioni del diritto.
3.2. Disdetta
3.2.1. Giusta l'art. 7 ROD per tutti i
dipendenti di nuova nomina, il primo anno è considerato periodo di prova. Il
rapporto d'impiego può essere disdetto per la fine di un mese con 30 giorni di
preavviso. Al pari di qualsiasi decisione amministrativa, anche la decisione di
rescindere il rapporto d’impiego per prova insoddisfacente deve essere
motivata. Non essendo dichiarato definitivo il provvedimento è inoltre impugnabile.
In linea di massima, il dipendente può
contestare la valutazione operata dal datore di lavoro in merito alla
sufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Da questo profilo, al datore
di lavoro va comunque riconosciuto un margine d’apprezzamento estremamente
vasto. Considerate le finalità del periodo di prova, il metro di giudizio deve
essere ben più esteso di quello applicabile in caso di disdetta ordinaria o di
mancata conferma (DTF 120 Ib 135; 108 Ib 209 seg.). Censurabili da parte
dell’autorità di ricorso sono soltanto le valutazioni manifestamente
insostenibili, integranti gli estremi di una violazione del diritto sotto il
profilo dell'abuso di potere.
3.2.2. Secondo la ricorrente, la disdetta
sarebbe abusiva siccome conseguente alle rivendicazioni salariali avanzate nei
confronti del consorzio. Si tratterebbe, in altri termini di una ritorsione.
L'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, applicabile ai rapporti di lavoro retti dal
diritto privato, ma esprimente un principio di portata generale, al quale ci si
può ispirare anche nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, considera in
effetti abusiva la disdetta in conseguenza di pretese derivanti dal rapporto di
lavoro fatte valere dal dipendente.
Impregiudicata l'applicabilità di questa
disposizione al periodo di prova (Brand e coautori, Der Einzelarbeitsvertrag im
OR, ad art. 335 b N. 1), nell'evenienza concreta, l'istruttoria esperita da questo
tribunale ha chiaramente dimostrato che la disdetta non è stata data a seguito
delle rivendicazioni salariali fatte valere dalla ricorrente, bensì in
considerazione del clima di tensione che era venuto a crearsi nei rapporti con
le colleghe e con il cuoco, suo superiore diretto. Le deposizioni rese dai
testi sentiti non lasciano spazio a dubbi.
Anche se data in concomitanza con le
rivendicazioni salariali avanzate dall'insorgente, nella disdetta non sono
pertanto ravvisabili gli estremi di un abuso del potere d'apprezzamento che la
legge riserva al datore in ordine alla valutazione dell'adeguatezza delle
prestazioni lavorative fornite dal dipendente in prova.
Il ricorso va quindi respinto anche nella
misura in cui è rivolto contro la disdetta.
- La tassa
di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 3, 18, 26, 28, 60,
61, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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