AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.329
Data decisione, Autorità: 20.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00329
Lugano 20 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000, no. 5335, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 6 luglio 2000 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ ed , la licenza edilizia per la costruzione di un'abitazione secondaria ai mappali n. --;
viste le risposte:
09 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
16 gennaio 2001 del municipio di __________;
17 gennaio 2001 di __________ ed __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 aprile 2000 __________ ed __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione concernente l'edificazione di una casa di vacanza ai mappali n. __________, __________ e __________ di loro proprietà siti in zona R2. Il progetto prevede, tra l'altro, l'edificazione verso valle di un muro di sostegno con retrostante colmaggio a confine con il mappale no. __________ di proprietà di __________. Durante il periodo di pubblicazione quest'ultimo si è opposto al progetto, lamentando in particolare che a causa dell'incompletezza della documentazione presentata non era dato di sapere l'altezza del muro e che in ogni caso sarebbe violato l'art. 41 LE, in quanto l'altezza del riempimento sarebbe superiore a m 1.50 misurati dal terreno naturale. Ha infine sottolineato la pericolosità per il suo fondo derivante dall'edificazione del muro, ritenuto che lo stesso verrebbe a sorgere su un terreno in forte pendenza.
Raccolto il preavviso favorevole - a determinate condizioni - del Dipartimento del territorio, al quale era stato trasmesso l'incarto per l'esame di sua competenza, il 6 luglio 2000 l'esecutivo comunale ha rilasciato il permesso postulato.
B. Il 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la licenza edilizia. Il Governo ha in particolare ritenuto che la documentazioni allegata alla domanda di costruzione fosse completa e che la costruzione del muro di sostegno alto m 2.50 non disattendesse né le norme concernenti l'altezza massima consentita né l'art. 41 LE. Ha pure respinto le censure sollevate in merito alla pericolosità connessa con l'edificazione del muro, non essendoci alcun elemento per ritenere data tale situazione.
C. Contro tale pronuncia si aggrava ora __________, chiedendone l'annullamento. In sostanza ribadisce le censure sollevate in precedenza in merito all'altezza del riempimento del terrapieno - che violerebbe l'art. 41 LE - ed alla pericolosità connessa con l'edificazione del muro di sostegno.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle tesi contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giungono il municipio di __________ ed i coniugi __________ con delle argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LE) e presentata da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non appare necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'insorgente, in quanto i piani agli atti appaiono sufficienti ai fini del giudizio.
2.1. Qualora gli ordinamenti edilizi non disciplinino l'altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno a confine la lacuna va colmata facendo capo all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 25 aprile 2000 in re M.; A. Scolari, Commentario, II. ed., 1996, n. 1190). I criteri di misurazione di tali opere sono invece fissati in base all'art. 40 LE (cfr. art. 12 NAPR), che prende in considerazione l'ingombro verticale dell'opera edilizia, misurato a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Secondo l'art. 41 LE la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici la lunghezza (rectius: larghezza) del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2). Dall'art. 41 LE discende soltanto che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante, nella misura in cui supera l'altezza di m 1.50 o se il ciglio non dista almeno m 3 dalla facciata a valle della costruzione.
2.2. Le NAPR dei comuni del __________ non stabiliscono l'altezza massima dei muri di cinta e di sostegno e sono dunque carenti su tale aspetto. Per i motivi illustrati al precedente considerando, al difetto va posto rimedio facendo capo all'altezza massima di m 2.50 fissata dall'art. 134 cpv. 2 LAC. Per la determinazione dell'altezza fa invece stato l'art. 40 LE.
Il difetto può tuttavia essere corretto facilmente, imponendo l'abbassamento del muro che dovrà presentare un'altezza massima di m 2.50 in ogni suo punto a partire dal terreno sistemato. In tal modo esso può sorgere a confine.
Entro i limiti summenzionati, il ricorso va dunque parzialmente accolto, assoggettando la licenza edilizia alla condizione di ridurre l'altezza del muro previsto a m 2.50.
3.2. Al ricorrente non giova invocare l'art. 41 LE. Come si è visto, tale norma stabilisce soltanto un criterio di misurazione, che in ogni caso neppure trova applicazione nella fattispecie, ritenuto che il muro di sostegno in contestazione non supererà l'altezza massima consentita dall'art. 134 cpv. 2 LAC e che tra tale manufatto e l'abitazione principale intercorre una distanza di oltre m 6.00. Non vi è dunque motivo per vietare l'edificazione del muro di sostegno in parola sulla base dell'art. 41 LE né di computarne l'altezza, in tutto o in parte, a quella della costruzione sovrastante.
Infine va rilevato, come ha giustamente osservato il Consiglio di Stato, che le lamentele esposte dal ricorrente in merito alla paventata invasione del proprio mappale ed ai danni che ne potrebbero derivare sono di natura civile e pertanto non di competenza di questo tribunale. In ogni caso trattasi di questioni che non giustificano il diniego della licenza edilizia (A. Scolari, op. cit., n. 676).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 e 41 LE; 134 cpv. 2 LAC; 12 NAPR dei comuni del __________; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 2000, no. 5335, del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
1.2. la licenza edilizia 6 luglio 2000 rilasciata dal municipio di __________ è confermata alla condizione che il muro di sostegno prospiciente la facciata N dell'abitazione sovrastante non superi l'altezza di m 2.50 dal terreno sistemato.
La tassa di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente in ragione di fr. 600.- e del resistente per la differenza.
Il ricorrente rifonderà al resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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