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Numero d'incarto:
52.2000.35
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00035
Lugano
6 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 29 maggio 2000 di
__________ e __________
__________ e __________
patr. da: avv. __________
chiedente la completazione della sentenza 19 maggio
2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS;
viste le osservazioni 8
giugno 2000 della resistente __________;
ritenuto, in
fatto
che
nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe,
__________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di
vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei
fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato;
che con decisione 20 gennaio 2000 il
Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che, in parziale accoglimento del ricorso
presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale
amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla
__________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse
stata eventualmente autorizzata;
che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno
chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto
con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo
tribunale;
che la __________ ha dichiarato di non
opporsi alla completazione richiesta;
che quando in una decisione si riscontrino
dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla
necessaria rettifica (art. 40 PAmm);
che nell'omesso abbinamento del divieto in
oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del
dispositivo;
che l'acquiescenza della resistente dispensa
questo Tribunale da ulteriori motivazioni;
visto l'art. 40 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- L'istanza è
accolta.
§. Di conseguenza il divieto d'uso di cui al
dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art.
292 CPS, che recita:
"Chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto
o con la multa".
-
Non si
prelevano né spese, né tasse di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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