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Numero d'incarto:
52.2000.36
Data decisione, Autorità:
11.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00036
Lugano
11 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sull'istanza d'interpretazione 3 febbraio
2000 di
patr. da: avv. __________
in merito
alla decisione 28 gennaio 2000 di questo tribunale
che conferma la risoluzione 13 marzo 1996 con la quale il Consiglio di Stato
ha accolto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la decisione 22 gennaio
1995 del municipio di __________ in materia di determinazione del domicilio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con decisione 28 gennaio 2000 il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dal comune
di __________ contro la risoluzione 13 marzo 1996 con la quale il Consiglio di
Stato aveva stabilito che il domicilio giusta l'art. 6 LOC di __________ si
trovava in quel comune a far tempo dal 1. gennaio 1995;
che nei considerandi di quel giudizio il
Tribunale cantonale amministrativo aveva fra l'altro osservato che restavano "riservate
le decisioni che il municipio di __________ e le autorità fiscali sono chiamate
a prendere in merito al domicilio politico e fiscale";
che il 3 febbraio 2000 __________ ha
inoltrato un'istanza d'interpretazione giusta l'art. 40 PAmm, chiedendo di
precisare meglio il significato di tale riserva; a suo avviso, mal si comprenderebbe
quale ulteriore competenza sia riservata al municipio in merito alla
determinazione del domicilio politico;
che giusta l'art. 40 PAmm quando in una
decisione si riscontrino dispositivi ambigui, incompleti od oscuri, (…),
l'Autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li
rettifica;
che per principio l'interpretazione riguarda
unicamente il dispositivo di una decisione (DTF 101 Ib 223); eccezionalmente
può tuttavia essere estesa anche ai suoi considerandi, se il senso del
dispositivo appare poco chiaro poiché in contrasto con le motivazioni del
giudizio (Borghi/Corti; Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1c
ad art. 40 PAmm);
che nel proprio giudicato questo Tribunale
ha spiegato chiaramente che il concetto di domicilio di polizia garantito
dall'art. 24 Cost. si differenzia da quello civile (art. 23 CC), fiscale (art.
4 DFID e 2 LT), politico (art. 3 LDP e 5 LVE) e da quello assistenziale (art. 4
seg. LAS); ha inoltre rilevato che l'art. 6 LOC concerne un domicilio a sé
stante che non si identifica con i concetti di domicilio appena menzionati;
che il concetto di domicilio politico
presuppone l'adempimento cumulativo di due condizioni: che l'interessato sia
domiciliato nel comune ai sensi dell'art. 6 LOC e che tale domicilio si sia protratto
per tre mesi;
che oggetto della procedura ricorsuale era
unicamente la decisione municipale di diniego del domicilio secondo l'art. 6
LOC;
che pertanto le autorità di ricorso si sono
limitate a giudicare se __________ disponeva o meno di tale domicilio a
__________;
che nessuna delle parti ha d'altra parte
postulato di esaminare se anche il domicilio politico di __________ si trovasse
nel comune di __________;
che tale verifica era in ogni caso preclusa a
questo tribunale per difetto di competenza (art. 60 cpv. 1 PAmm in relazione
con l'art. 161 cpv. 1 LDP);
che appare dunque evidente che il municipio
di __________ deve ancora pronunciarsi in merito al domicilio politico
dell'istante;
che anche se il giudizio di cui è chiesta
l'interpretazione condiziona l'esito della decisione che il municipio è
chiamato a rendere, questo tribunale non può sostituirsi all'autorità comunale
nell'esercizio delle prerogative di quest'ultima;
che non essendovi alcun contrasto tra il
dispositivo ed i motivi che lo precedono, l'istanza va quindi senz'altro
respinta (art. 48 PAmm);
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli 24 Cost.; 23 CC; 4 DFID, 6 LOC; 2 LT, 3 LDP
e 5 LVE, 1, 3, 18, 28, 40, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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