AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.37
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00037
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2000 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 14 gennaio 2000, no. 63, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione
- settembre 1999, no. E 454, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
le ha negato il rilascio del permesso di dimora per sé e per i figli
__________ ed __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino jugoslavo __________ è giunto per la prima volta nel nostro paese nel
1988 per lavorare quale manovale, ottenendo dapprima un permesso per
stagionali, dal 1992 un permesso di dimora annuale e dal maggio 1999 il
permesso di domicilio. Il 20 aprile 1999 __________ ha chiesto di poter essere
raggiunto, a scopo di visita, dalla moglie __________ e dai figli __________ ed
__________ per il periodo 1. giugno - 31 agosto 1999, garantendone il rientro
al termine del visto. Il 14 agosto 1999 questi sono entrati in Svizzera al
beneficio di un visto turistico della durata massima di un mese. Il 27 agosto
1999 __________ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora per sé e del
permesso di domicilio per i figli, nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Con decisione 1. settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non
è entrata nel merito dell'istanza, dopo aver rilevato come i richiedenti
avevano voluto mettere le autorità davanti al fatto compiuto, violando
l'Ordinanza sull'entrata degli stranieri. Al ricorso è stato tolto l'effetto
sospensivo.
B. Con
decisione 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
da __________ per sé e per i figli contro la decisione dipartimentale. Posto in
evidenza come i ricorrenti con il loro agire avessero disatteso l'art. 10 OENS,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti di cui
agli art. 17 cpv. 2 LDDS o 8 CEDU, giustificanti il ricongiungimento familiare,
ritenuto che __________ si è separato volontariamente dalla propria famiglia,
che malgrado abbia ottenuto il permesso di dimora nel 1992 ha atteso a lungo
prima di riunirsi con i propri congiunti e che, rispetto al passato, l'attuale
situazione familiare non ha subìto modifiche tali da giustificare un cambiamento.
C. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. Sostiene di aver mantenuto con il marito una
relazione intatta ed intensamente vissuta; infatti non appena gli impegni
lavorativi glielo hanno consentito, il marito ha sempre fatto ritorno in Jugoslavia.
La decisione di trasferirsi in Svizzera è stata imposta dalla situazione di
pericolo che si è venuta a creare in seguito all'inizio dei bombardamenti sul
territorio serbo da parte degli alleati. La fattispecie sarebbe inoltre da
giudicare in modo benevolo giusta l'art. 10 della Convenzione sui diritti del
fanciullo e dell'art. 11 Cost. La ricorrente chiede inoltre l'audizione dei
figli giusta l'art. 12 n. 1 della menzionata Convenzione, come pure quella del
marito e dei suoi datori di lavoro, al fine di dimostrare i frequenti contatti
intrattenuti da quest'ultimo.
D. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono di
respingere il gravame. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
E. Il 24
febbraio 2000 la ricorrente ha prodotto diverse dichiarazioni di amici, parenti
o datori di lavori del marito, i quali attestano le frequenti visite che il
marito ha reso alla propria famiglia e che egli ha mantenuto un intenso
rapporto con moglie e figli.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili
d'essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso
di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di
dimora fintanto che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a
18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono
con i genitori. Ne consegue che __________ di principio ha diritto ad appellarsi
alla norma summenzionata, ritenuto che il marito è titolare di un permesso di
domicilio. Di conseguenza anche ai figli minorenni __________ di __________
anni e __________ di __________ anni, che convivevano in Iugoslavia con la
madre, spetta questo diritto. Ritenuto che la presente decisione potrebbe
essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, è
dunque data la competenza di questo tribunale. Il quesito a sapere se la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
- La
ricorrente chiede che vengano sentiti diversi testi.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli
art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità
amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità
spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle
prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio
(DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364).
In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa
può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Nemmeno l'art.
12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) conferisce allo
stesso un diritto assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A
seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che il fanciullo possa
esprimersi per iscritto o per tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale
disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).
2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento
anticipato delle prove offerte le richieste formulate dalla ricorrente non
vengono accolte. Considerate le prove già presenti agli atti, questo tribunale
ritiene che l'audizione dei testi menzionati dalla ricorrente non fornirebbe
elementi di rilievo per il giudizio, ritenuto inoltre che i datori di lavoro
del marito si sono già espressi per iscritto e che i figli hanno avuto la
possibilità di esprimersi per bocca della qui ricorrente. Il gravame può dunque
essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 3.1.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quale obiettivo di permettere ed assicurare, a livello
giuridico, un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib
159 consid. 2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo diritto non è assoluto. Non è
tutelato se è invocato in maniera abusiva, ossia quando lo scopo ricercato è in
realtà quello di assicurarsi migliori condizioni economiche oppure di terminare
la formazione in Svizzera. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata se i
figli hanno vissuto durante parecchi anni all'estero separati dai propri
genitori (o da uno di essi) stabilitisi in Svizzera e vogliono raggiungerli
poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. Un'eccezione può unicamente
sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo
(cfr. DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e
3; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 278 segg. con rinvii).
3.2. Nel caso concreto, nel 1988 __________
si è separato di sua spontanea volontà dalla propria famiglia per entrare in
Svizzera quale lavoratore stagionale, lasciando in Iugoslavia moglie e figli.
Da allora questi, nonostante il marito avesse ottenuto la dimora nel 1992 ed il
domicilio nel 1999, non hanno mai manifestato l'intenzione di raggiungerlo in
Ticino. Una situazione di questo genere denota, di norma, una rottura dei
legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi. Inoltre il
ricongiungimento è stato richiesto dall'insorgente soltanto nell'aprile 1999
dopo che si erano "manifestati i primi bombardamenti sul territorio
serbo per mano delle forze alleate " (v. ricorso, pag. 7, cifra 11).
Pertanto risulta difficile credere che la domanda di autorizzazione sia ora
dettata da motivi di affezione, ritenuto che in precedenza i figli, in
particolare, avevano un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza
del padre. È ben vero che le dichiarazioni agli atti attestano che durante la
sua permanenza in Svizzera __________ ha sempre fatto ritorno regolarmente dai
suoi familiari. Va tuttavia rilevato che il mantenimento dei rapporti durante
gli anni di separazione, non solo affettivo ma anche finanziario, è del tutto
naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione familiare
prevalente su quelle esistenti nel paese d'origine. D'altronde la ricorrente
non ha nemmeno reso verosimile che in precedenza sussistevano difficoltà tali
da impedire la riunione della famiglia. Non risulta nemmeno che l’insorgente
abbia tentato in precedenza di depositare la domanda, sebbene, essendo il
marito in possesso del permesso di dimora, ciò sarebbe stato possibile (art.
38-39 OLS). Alla ricorrente non giova sostenere di aver voluto attendere a
ricongiungersi con il marito al fine di consentire ai figli di seguire la scolarità
in patria, già iniziata per __________ nel 1992. Infatti la capacità di adattamento
e d'inserimento di bambini in tenera età è certamente maggiore rispetto a
quella di giovani adolescenti. Inoltre va rilevato che nel 1992-1993 solo
__________ aveva già iniziato la scuola. Sarebbe dunque stato più logico ricongiungersi
allora con il padre, prima del sopraggiungere di questa importante tappa per
______, e non ora che entrambi i figli si trovano in età scolastica. Ne
discende che in precedenza non sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili
per ricongiungere la famiglia. In questo senso non si vedono oggettivamente
quali potessero essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente ed ai
figli, durante tutti questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con
il marito, ora presumibilmente avviate per assicurarsi migliori condizioni
economiche e di formazione nonché un futuro migliore di quelli ottenibili nel
paese d'origine. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di
cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti.
- Occorre
ora esaminare se la decisione impugnata è conforme alla CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 della citata
convenzione, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi
ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a
maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 385 consid. 4b;
119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Difatti, in presenza di
un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU
dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera -
in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal
mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -
appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro
territorio al figlio di uno straniero residente in Svizzera, se:
·
la separazione della famiglia risulta dalla
libera scelta o volontà di quest'ultimo;
·
non sussistono interessi familiari preponderanti
che impongono una modifica delle relazioni esistenti o non è stato accertato
che un simile cambiamento è imperativo;
·
la continuazione delle relazioni familiari non è
ostacolata dall'autorità (ibidem).
4.3. Nella fattispecie occorre innanzitutto
rilevare come il marito della ricorrente abbia chiesto di far venire in
Svizzera quest'ultima ed i loro figli per un soggiorno temporaneo a scopo di
visita. L'introduzione dell'istanza di ricongiungimento familiare subito dopo
l'arrivo in Ticino costituisce un chiaro segnale del fatto che, con ogni verosimilianza,
il vero obiettivo della visita era sin dall'inizio quello di far entrare madre
e figli nel nostro paese per facilitare loro l'ottenimento del permesso di
dimora. Un simile comportamento, volto a mettere le autorità davanti al fatto
compiuto, non può essere tutelato. Ciò non legittima tuttavia l'autorità dipartimentale
a rifiutare l'esame di un'istanza di ricongiungimento familiare. Al contrario,
questa circostanza costituisce soltanto un elemento tra tanti altri che
dev'essere valutato nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 26 giugno
1998 in re A.). Ora, nel caso concreto vanno considerati ulteriori elementi di
sicuro rilievo. Come si è detto, __________ è partito volontariamente dalla
Iugoslavia ed altrettanto volontariamente si è separato dalla moglie e dai
figli. La ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi
famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. Attualmente
la situazione in Iugoslavia è ritornata alla normalità e la pace è stata ristabilita.
Non vi è dunque più pericolo per i residenti di __________. Inoltre dagli atti
non emerge, né l'insorgente lo sostiene, che il mantenimento delle relazioni
intrattenute finora con il marito non sia più possibile o che siano in un
qualche modo ostacolate.
Sulla scorta di tali considerazioni,
ritenuto che l'avversato diniego del permesso sollecitato trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro paese, esso dev'essere considerato giustificato. Questa
soluzione s'impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato
spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta
in Svizzera della moglie e dei figli non poggi in misura preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al
soddisfacimento di obiettivi di natura economica. La decisione impugnata è
pertanto compatibile anche con l'art. 8 CEDU.
-
Da ultimo
la ricorrente si richiama all'art. 10 n. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
secondo il quale gli Stati parte si impegnano, nei confronti del fanciullo e
dei suoi genitori, a considerare con spirito positivo, con umanità e diligenza
ogni domanda presentata da un fanciullo in vista di entrare in uno Stato parte
ai fini di un ricongiungimento famigliare. Né il fanciullo né i suoi genitori
possono tuttavia vantare un diritto deducibile in giudizio al ricongiungimento
famigliare. Infatti la menzionata norma convenzionale non pregiudica il diritto
generale degli Stati di definire le leggi in materia d'immigrazione. D'altra
parte, la Svizzera ha formulato una riserva a tale disposizione, avuto riguardo
alla propria legislazione sul ricongiungimento famigliare (cfr. Messaggio
concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione in rassegna, FF 1994 V 1
segg., in particolare pag. 35-38 e 77; DTF 124 II 367, consid. 3 b).
-
Sulla
scorta di queste considerazioni, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 e 8 CEDU; 10 n. 1 e 12 Convenzione
sui diritti del fanciullo; 29 Cost., 4, 17 cpv. 2 LDDS; 38 e 39 OLS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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