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Numero d'incarto:
52.2000.39
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00039
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 di
__________, __________ e __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione
17 dicembre 1998, no. E 695, con la quale la Sezione degli stranieri (ora: Sezione
dei permessi e dell'immigrazione) ha negato loro il rilascio del permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 1988 al
1991 __________, cittadino iugoslavo, è entrato nel nostro paese per lavorare
durante brevi periodi quale aiuto cucina. Dal 1992 egli ha esteso la propria
attività lavorativa a nove mesi all'anno, venendo posto al beneficio di un
permesso di dimora per stagionali "A" e dal 1996 è titolare di un
permesso di dimora "B". Il 26 settembre 1996 si è unito in matrimonio
con la cittadina italiana __________. Dall'unione sono nati i gemelli
__________ e __________ il 7 giugno 1997. In un primo tempo la famiglia ha
vissuto separata: il padre in Svizzera e la madre con i figli in Italia.
Nell'autunno 1998 questi ultimi hanno raggiunto __________ nel nostro paese ed
il 7 ottobre 1998 hanno postulato il rilascio del permesso di dimora. Con
decisione 17 dicembre 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta,
sottolineando che i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio
del permesso in parola e che non vi erano garanzie finanziarie sufficienti per
il loro mantenimento. Il 10 dicembre 1999 il marito ha ottenuto la cittadinanza
italiana.
B. Il 25
gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti
avverso tale decisione. Secondo l'Esecutivo cantonale i ricorrenti non dispongono
di un diritto al ricongiungimento familiare né in virtù della legislazione
interna né di trattati internazionali, ritenuto che il capofamiglia non dispone
di un reddito sufficiente per far fronte al mantenimento di tutta la famiglia
né di un appartamento adeguato per il suo alloggio.
C. Contro tale
pronuncia __________, __________ e __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento ed il rilascio
del permesso di dimora. Sostengono che in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del
22 aprile 1965 (in seguito: Accordo), __________ avrebbe diritto al rilascio
del permesso di domicilio, avendo egli soggiornato in Svizzera in modo regolare
ed ininterrotto per almeno sei anni, permesso che egli ha già provveduto a
richiedere. Pertanto il presente gravame sarebbe ricevibile ed il ricongiungimento
familiare sarebbe dato sulla base dell'art. 17 LDDS o quantomeno
dell'art. 13 dell'Accordo. Affermano di disporre dei mezzi finanziari
sufficienti per provvedere al mantenimento della famiglia, ritenuto che le loro
entrate ammontano a fr. 3'500.-- ed il loro fabbisogno a
fr. 3'402.--. Per quanto concerne l'alloggio, sottolineano di aver solo
voluto attendere che la presente situazione venisse chiarita, prima di cercare
una sistemazione più confacente.
D. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono la
reiezione del gravame, portando delle argomentazioni, di cui si dirà, se
necessario, nel seguito.
E. Con scritto
6 marzo 2000 i ricorrenti sottolineano di aver informato le autorità competenti
che __________ ha acquisito la cittadinanza italiana nel dicembre 1999.
Precisano inoltre che l'appartamento dove la famiglia vive è composto da un soggiorno,
una camera e dalla cucina abitabile.
F. Su
richiesta di questo tribunale, sono stati richiamati dalla Sezione dei permessi
e dell'immigrazione gli incarti relativi a __________, __________ e __________,
i quali hanno potuto prenderne visione. Malgrado ne abbiano avuto la
possibilità, non hanno formulato osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi
diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 13 dell'Accordo fra la Svizzera
e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964, entrato in vigore il 22 aprile 1965 (RS 0.142.114.548), stabilisce
che le autorità svizzere autorizzeranno la moglie ed i figli minorenni di un
lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui
in Svizzera, dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore
potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cpv. 1).
Affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, egli dovrà tuttavia disporre
per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cpv. 2). Il trattato è completato
da un Protocollo finale, che ne fa parte integrante, nonché da Dichiarazioni
comuni delle delegazioni dei due Stati (pubblicate in FF 1964 II 2184 segg.).
Il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani sono stati considerati dalla
Delegazione svizzera come sufficientemente stabili e durevoli dopo un periodo
di diciotto mesi di presenza regolare ed ininterrotta (v. § II n. 1 delle
Dichiarazioni comuni). Il § V del Protocollo finale in relazione con l'art. 12
dell'Accordo stabilisce infine che i lavoratori stagionali, che durante 4 anni
consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 36 mesi in Svizzera per
ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale,
possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, qualora il lavoratore
disponga di un alloggio adeguato.
1.4. Nell'evenienza concreta, __________ ha
acquisito la cittadinanza italiana nel dicembre 1999. Egli può dunque
richiamarsi all'Accordo. Tuttavia il quesito a sapere se nei termini stabiliti
agli art. 12 e 13 del trattato debbano essere computati anche gli anni, durante
i quali egli ha soggiornato in Svizzera senza essere ancora titolare della
cittadinanza italiana, va risolto negativamente. Lo impone lo scopo per il
quale la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto tale Accordo. In un periodo in
cui la manodopera estera risultava indispensabile per il nostro paese, si è
voluto migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani ed il loro
statuto giuridico (v. Messaggio pubblicato in FF 1964 II 2149 segg.). Appare
dunque evidente che nelle intenzioni delle parti contraenti, le agevolazioni
accordate dalle disposizioni dell'Accordo vanno a favore unicamente di
lavoratori in possesso della cittadinanza italiana durante tutto l'arco di
tempo stabilito dagli art. 12 e 13. Il computo dei termini stabiliti
dall'Accordo inizia a decorrere dal momento in cui lo straniero diviene
italiano e non prima.
Ne discende che in virtù degli art. 12 in
relazione con il § V del Protocollo finale o dell'art. 13 dell'Accordo i
ricorrenti non hanno diritto al rilascio del permesso di dimora per
ricongiungersi in Svizzera con il loro capofamiglia.
- 2.1. Lo
straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede
un permesso di dimora in Svizzera può invocare a protezione della propria vita
familiare l'art. 8 CEDU. Se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la
libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr.
art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il
ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione
dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid.
1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede
attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. L'art. 8 CEDU non
assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto a far
venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha
preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in
Svizzera (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib
153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare
giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla
salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto
equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare
un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio ai congiunti di uno
straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o
volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari
preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente
una modifica si appalesa imperativa, ed infine quando la continuazione delle
relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (ibidem).
2.2. Nella fattispecie anche dopo essersi
uniti in matrimonio i coniugi ______ hanno scelto di vivere separati. Dalla
celebrazione del matrimonio sono infatti trascorsi quasi due anni prima che la
coppia si riunisse, mentre il padre ha vissuto separato dalla propria prole per
oltre un anno. Si deve inoltre ritenere che, malgrado al momento del matrimonio
__________ fosse già titolare di un permesso di dimora, i coniugi hanno
comunque preferito vivere in due paesi diversi. La situazione non è mutata
neppure quando la moglie è restata incinta o con la nascita dei due gemelli.
Inoltre i ricorrenti non hanno né sostenuto né reso verosimile la sussistenza
di interessi famigliari preponderanti, che esigano una modifica delle relazioni
esistenti. Madre e figli possono pertanto continuare a vivere in Italia, paese
dove risiedono i famigliari della ricorrente. Ritenuto che l'avversato diniego
del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso dev'essere considerato
giustificato. Va d'altronde rilevato che nulla impedisce a __________ di
continuare a mantenere le relazioni personali con i membri della propria
famiglia, come ha fatto finora. I ricorrenti non possono dunque far valere
alcuna pretesa al rilascio del permesso postulato sulla base dell'art. 8 CEDU.
-
Contrariamente
a quanto sostenuto, neppure l'art. 17 LDDS conferisce agli insorgenti un
diritto al rilascio del permesso di dimora. La norma si applica solo ai casi in
cui lo straniero già residente in Svizzera è titolare del permesso di domicilio
oppure se è già stata stabilita la data a contare dalla quale potrà essergli
accordato il domicilio. Ritenuto che nell'evenienza concreta non è adempiuta
nessuna delle due condizioni, i familiari di __________ non possono richiamarsi
con successo a tale disposto.
-
Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte i ricorrenti non possono invocare
alcuna disposizione legale che conferisca loro il diritto al rilascio del
permesso di dimora. Non essendo pertanto data la facoltà di ricorso di diritto
amministrativo davanti al Tribunale federale, non è neppure data la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso inoltrato a questo tribunale
è dunque irricevibile.
-
La domanda
di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva di oggetto. Visto
l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; Accordo fra la Svizzera e
l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964; 4 e 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico dei
ricorrenti.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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