Municipality lacks standing to challenge noise-relief facilitations

52.2000.46Altro tribunale22 mar 2000Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The municipality appealed a cantonal decision that granted facilitations for a noise-remediation project on the A2 and asked for the acoustic barrier to be extended. The Administrative Court held that it had jurisdiction to hear appeals against such facilitation decisions, but the municipality lacked standing because the facilitations concerned only three parcels in another municipality and did not particularly affect it. The appeal was therefore declared inadmissible. The court added, by way of information, that the question of extending the barrier could only be addressed once the canton had prepared the noise-remediation program required by the ordinance.

Massima Omnilex

Art. 6 cpv. 3 DLALPAmb; standing to appeal against noise-relief facilitations. A municipality adjoining the affected area is not entitled to appeal merely because the measure concerns land located near its jurisdictional border. Standing requires a particular, direct and concrete interest, distinguishing the appellant from the general public. Where the challenged facilitations concern only plots in another municipality and do not directly prejudice the appellant, the appeal is inadmissible, irrespective of whether the measure may be coordinated with the principal project or whether the merits of the requested additional protective works could later be examined in the noise-remediation planning context.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.46

Data decisione, Autorità: 22.03.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00046

Lugano 22 marzo 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 del

Comune di __________

contro

la decisione 18 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 213) che respinge l'opposizione inoltrata dall'insorgente contro la richiesta di facilitazioni relativa al progetto esecutivo per un'opera di risanamento fonico della strada nazionale A2;

vista la risposta 22 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con decisione 26 agosto 1999, pubblicata sul FU del __________ (n. __________), il Dipartimento del territorio ha depositato presso i municipi di __________ e __________ i progetti esecutivi per un'opera di risanamento fonico a completazione della strada nazionale A2 (Km __________ - __________). L'opera consiste essenzialmente in una collina antirumore alta m 4, che verrebbe realizzata a lato della carreggiata N-S dell'autostrada, con materiale di scavo estratto dal cunicolo di prospezione della futura galleria ferroviaria Alptransit.

Agli atti depositati era annessa una richiesta di facilitazioni ai sensi degli art. 17 LPAmb e 14 OIF. A giustificazione della richiesta il promotore dell'opera allegava che solo l'edificio situato sulla part. n. __________ RF di __________ e i fondi contigui __________ e __________ sarebbero rimasti esposti ad immissioni superiori ai valori limite stabiliti dal PR per la zona in questione e che i costi dei provvedimenti necessari per rientrare nella norma sarebbero stati sproporzionati rispetto al vantaggio che ne sarebbe derivato. L'annuncio avvertiva che eventuali opposizioni avrebbero dovuto essere inoltrate al Consiglio di Stato entro il 29 settembre 1999. Eventuali osservazioni alle richieste di facilitazioni in materia fonica avrebbero invece dovuto essere presentate al Dipartimento del territorio entro lo stesso termine.

B. Con scritto datato 29 settembre 1999, ma spedito soltanto il 1. ottobre, il comune di __________ si è opposto al progetto esecutivo, chiedendo il prolungamento dei ripari fonici verso S in modo da proteggere tutto il territorio a valle del paese.

C. Con decisione 17 novembre 1999, pubblicata sul FU del __________ ed all'albo comunale dal 26 dello stesso mese al 10 dicembre, il Dipartimento del territorio ha concesso le facilitazioni richieste, assegnando ad eventuali interessati un termine di 15 giorni dalla scadenza di quello di pubblicazione per ricorrere al Consiglio di Stato.

Contro questa decisione il 6 dicembre 1999 il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola con gli stessi argomenti che aveva sollevato nell'ambito dell'opposizione interposta contro il progetto esecutivo e chiedendo nuovamente di prolungare il riparo fonico verso S con il materiale estratto dal cunicolo di cui si è detto.

D. Con risoluzione 18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato tardiva l'opposizione inoltrata dal comune contro il progetto esecutivo. Con la medesima risoluzione il Governo ha inoltre respinto l'opposizione interposta contro la domanda di facilitazioni ritenendola contraria al progetto per la costruzione della strada nazionale A2 approvato nel 1969.

La succitata risoluzione governativa indicava che contro la declaratoria di irricevibilità dell'opposizione al progetto esecutivo era dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio. Il rigetto dell'opposizione alla concessione di facilitazioni avrebbe invece dovuto essere impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

E. Contro questa risoluzione governativa il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di mantenere l'opposizione al progetto e chiedendo "che la decisione del Consiglio di Stato sia riveduta in considerazione della facilitazione dell'uso del materiale per la realizzazione delle colline antirumore". Dato che i progetti gli sarebbero pervenuti soltanto il 1. settembre 1999, l'insorgente pretende di aver rispettato il termine per l'opposizione.

F. Il Consiglio di Stato (AISN) sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando che le facilitazioni interessano soltanto le opere situate in territorio di __________.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Nella misura in cui il ricorso è rivolto contro il giudizio con cui il Consiglio di Stato conferma le facilitazioni accordate dal Dipartimento del territorio alle controverse opere di risanamento fonico, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 cpv. 3 DLALPAmb. Da questo profilo, il ricorso è ricevibile in ordine.

1.2. Al comune di Sigirino va tuttavia negata la legittimazione attiva, poiché tale provvedimento non lo tocca in modo particolare. Le facilitazioni avversate riguardano infatti soltanto tre fondi situati in territorio di __________, che non hanno altra relazione con il comune ricorrente all'infuori di quella di trovarsi a ridosso del confine giurisdizionale. Circostanza, questa, che non basta per includere il ricorrente in quella limitata e qualificata di persone, legate per situazione all'oggetto della contestazione da un rapporto talmente stretto ed intenso da giustificare il riconoscimento della qualità per agire in giudizio. La situazione del comune ricorrente non si differenzia da quella del resto della collettività. Esso non è peraltro portatore di un interesse personale, diretto e concreto ad impugnare il provvedimento per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Tant'è vero che non ne chiede nemmeno l'annullamento (cfr. Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, N. 8).

Indipendentemente dalla questione a sapere se la censurata disposizione del Dipartimento del territorio non configuri un semplice preavviso da coordinare con la decisione del Consiglio di Stato sull'opposizione al progetto, il ricorso, ancorché tempestivo, va quindi dichiarato irricevibile.

  1. A titolo di mera informazione del ricorrente, questo tribunale rileva che la questione relativa alla necessità del prolungamento del riparo fonico verso S potrà comunque essere affrontata e risolta soltanto dopo che il Cantone, fondandosi sul catasto dei rumori (art. 37 OIF), avrà allestito un programma sui provvedimenti di risanamento delle strade e sui provvedimenti d'isolamento acustico previsti a corto e medio termine.

Questo programma, imposto ai Cantoni dall'art. 19 cpv. 1 OIF e tuttora mancante in Ticino, fornirà infatti le indicazioni sull'esposizione al rumore secondo il catasto, sulle strade che devono essere risanate, sul risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico previsti, sui provvedimenti previsti in base al diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio in sostituzione del risanamento, sull'efficacia del risanamento, sulle previste facilitazioni per il risanamento, sulla scadenze di realizzazione dei provvedimenti, sul costo approssimativo dei provvedimenti e sulla coordinazione dei provvedimenti con il piano direttore (cfr. art. 19 cpv. 2 OIF).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 27 LSN; 16, 17 LPAmb; 25 a LPT; 13, 14 OIF; 10 LALSN; 3, 6 DLALPAmb; 3, 4, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si preleva tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

standinginadmissibilitynoise remediationacoustic barriermunicipalityfacilitationsadministrative appealpublic interest

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipality had standing to appeal the grant of noise-relief facilitations.

Decisione estratta

The municipality lacked standing because the facilitations affected only three plots in another municipality and did not particularly and directly affect the appellant.

Motivazione estratta

The challenged measure concerned only neighboring land at the jurisdictional border; this is insufficient to create a sufficiently close, individualized interest. The municipality was no more affected than the general public and did not seek annulment of the measure.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the grant of facilitations could be examined on the merits.

Decisione estratta

No; the appeal had to be dismissed as inadmissible.

Motivazione estratta

Because standing was absent, the court did not need to decide the merits of the requested extension of the noise barrier, noting only that the broader planning issue would have to be addressed later in light of the cantonal noise-remediation program.

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