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Numero d'incarto:
52.2000.50
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00050
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 304) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 13 agosto 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per sanare alcuni interventi eseguiti senza permesso nell'ambito
della trasformazione parziale dell'immobile che sorge sulla part. n.
__________ RFD.
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
dicembre del 1997 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di realizzare sei appartamenti monolocali al primo piano dello stabile
destinato a centrale telefonica che sorge sulla part. n. __________ RFD;
che la domanda, trattata nella forma della
semplice notifica, con pubblicazione all'albo ed avviso ai confinanti, fra cui
la ricorrente __________, non ha suscitato opposizioni;
che il 13 febbraio 1998 il municipio ha
rilasciato l'autorizzazione richiesta;
che nel corso del mese di maggio del 1999 la
ricorrente, proprietaria di uno stabile confinante con quello __________, ha
segnalato al municipio di __________ l'esecuzione di opere difformi: in
particolare, la realizzazione di otto monolocali invece dei sei previsti e
l'asportazione degli elementi grigliati che ricoprivano le aperture rivolte
verso il suo fondo;
che per queste modifiche abusive la
resistente è stata posta in contravvenzione e punita con una multa di fr.
500.-;
che il 18 giugno 1999 la __________ ha
inoltrato una domanda in sanatoria per le modifiche apportate senza
autorizzazione;
che alla variante in sanatoria, nuovamente
trattata secondo la procedura di notifica, si è opposta la vicina qui
ricorrente, contestando la procedura applicata, le aperture e le distanze tra
edifici, a suo avviso inferiori a quelle prescritte dalle NAPR;
che il 13 aprile 1999 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione;
che con giudizio 25 gennaio 2000 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;
che, dopo aver rilevato che la precedente
trasformazione avrebbe dovuto essere autorizzata secondo la procedura ordinaria
(art. 4 LE), il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto che le modifiche
apportate abusivamente fossero conformi alle disposizioni di legge
materialmente applicabili;
che la soccombente impugna ora il predetto
giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullato assieme alla controversa licenza e che venga ordinata la
chiusura delle aperture;
che l'insorgente contesta anzitutto la
procedura applicata alla domanda iniziale; ravvisa inoltre nell'apertura delle
finestre una violazione del diritto alla sfera privata garantito dall'art. 13
cpv. 1 Cost. ed una disattenzione delle norme sulle distanze da confine;
eccepisce infine la mancata presentazione dell'attestato di conformità con le
norme sulla polizia del fuoco prescritto dall'art. 41d LE;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio di __________ e dalla __________ con argomenti che
verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): i fatti non sono controversi; il
sopralluogo chiesto dalla ricorrente è peraltro del tutto inidoneo a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che oltre che prive di fondamento, le
censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla procedura di notifica
applicata all'esame della domanda di costruzione inoltrata dalla __________ nel
dicembre del 1998 sono irricevibili, in quanto tardive; la ricorrente ha in
effetti omesso di sollevarle nel termine di pubblicazione;
che la procedura seguita non ha peraltro
limitato l'insorgente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa;
che anche se la procedura di semplice
notifica fosse stata applicata erroneamente, l'autorizzazione non sarebbe
comunque nulla, poiché il vizio procedurale non sarebbe in nessun caso di
gravità tale da comportare necessariamente la nullità della licenza che ne è
scaturita;
che nella rimozione degli elementi grigliati
che chiudevano le aperture rivolte verso il fondo della ricorrente non è
ravvisabile alcuna violazione del diritto alla sfera privata costituzionalmente
garantito: la semplice possibilità di vedere il fondo della ricorrente non
costituisce invero un'inammissibile intrusione nella sfera protetta;
che la rimozione di tali elementi non viola
nemmeno le disposizioni di PR sulle distanze da confine; non è invero dato di
vedere come l'intervento possa incidere questo parametro edilizio; a differenza
dell'art. 125 LAC, le NAPR non assoggettano l'apertura di finestre a prospetto
al rispetto di distanze minime verso fondi altrui;
che lo stabile della resistente non è
nemmeno un edificio di uso collettivo ai sensi dell'art. 41d LE, per la cui
ristrutturazione deve essere presentato un attestato di conformità con le
prescrizioni antincendio;
che anche questa eccezione è peraltro
tardiva, in quanto non sollevata in occasione della prima domanda;
che il ricorso, palesemente infondato, per
non dire temerario, va di conseguenza senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono
la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà
fr. 800.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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