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Numero d'incarto:
52.2000.56
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00056
Lugano
23 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 1. febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 429), che delibera alla ditta __________ la fornitura di veicoli di
soccorso;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1.
giugno 1999 l'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDI) del Dipartimento
delle finanze e dell'economia (DFE) ha pubblicato sul FU un concorso per la
fornitura di due veicoli equipaggiati per il soccorso stradale e di tre veicoli
di primo soccorso destinati al corpo pompieri del cantone Ticino. Il concorso
era assoggettato al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994 (CIAP) e dichiarava applicabile la procedura selettiva.
In tempo utile sono pervenute al committente
le candidature della __________, di cui i ricorrenti sono titolari, quella
della __________ di __________ e quella della __________ di __________.
Il 4 agosto 1999 l'UDI ha invitato le tre
ditte candidate ad inoltrare entro il 6 settembre seguente le offerte
dettagliate per la fornitura messa a concorso. All'invito era allegato un
elenco delle caratteristiche tecniche che i veicoli avrebbero dovuto soddisfare.
Stando all'elenco in questione, i veicoli avrebbero dovuto essere della marca
Dodge Mowag B 350 4x4.
B. Entro il
termine fissato, sono pervenute all'UDI le offerte delle ditte ammesse. Quella
della __________ era inferiore alle altre due ed aveva per oggetto veicoli
Dodge Ram importati direttamente dagli USA anziché attraverso la __________,
importatore ufficiale.
C. Considerato
che i veicoli importati direttamente dagli USA costavano meno, il 27 ottobre
1999 il Consiglio di Stato ha deciso di interrompere la procedura e.0 di ripetere
la seconda fase del concorso, invitando i partecipanti ammessi ad inoltrare una
nuova offerta "non considerando più come parametri vincolanti il nome
dell'importatore ufficiale (__________) nella marca del veicolo".
La decisione affidava all'UDI il compito di
determinare i termini della nuova procedura. Indicava inoltre che poteva essere
impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni. Il provvedimento
non è stato impugnato.
D. Il 17
novembre 1999 l'UDI ha invitato i tre concorrenti ad inoltrare entro il 3
dicembre 1999 un'offerta sulla base del capitolato modificato nel senso
suindicato.
In tempo utile sono pervenute le seguenti
offerte:
-
veicoli
soccorso stradale
__________ fr. 204'230.--
__________ fr. 185'237.--
veicoli
primo soccorso
-
veicoli
soccorso stradale fr. 176'100.--
veicoli
primo soccorso fr. 130'450.--
-
veicoli
soccorso stradale fr. 161'704.--
veicoli
primo soccorso fr. 204'548.--
Ritenendo
particolarmente bassa l'offerta inoltrata dalla __________, il 17 dicembre 1999
l'UDI ha chiesto alla concorrente di fornire le necessarie spiegazioni. Il 31 dicembre
1999 la __________ ha confermato l'offerta, precisandone gli aspetti economici.
Ulteriormente sollecitata dal committente, il 12 gennaio 2000 la stessa resistente
ha fornito spiegazioni ancor più dettagliate.
E. Con
risoluzione 1. febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura
alla __________ per il prezzo di fr. 743'550.--. La risoluzione specificava che
l'aggiudicazione era fatta sulla base dell'offerta del 31 dicembre e del susseguente
complemento del 12 gennaio 2000.
F. Contro
questa decisione __________ ed __________ sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti contestano anzitutto
l'esiguità del termine di 15 giorni assegnato dall'UDI ai concorrenti ammessi
per elaborare la nuova offerta. Questo termine, inferiore a quelli previsti dal
§ 17 DirCIAP, avrebbe loro impedito di approfondirne gli aspetti economici. Già
per questo motivo la delibera sarebbe da annullare.
Il committente, soggiungono, avrebbe inoltre
concesso all'aggiudicataria termini più lunghi per presentare l'offerta
vincente. Anche per questo motivo, la risoluzione impugnata non potrebbe essere
confermata.
Essa sarebbe comunque censurabile anche
perché non terrebbe conto né delle garanzie di affidabilità e del servizio dopo
vendita che essi sono in grado di fornire, né delle ricadute positive sull'occupazione
che deriverebbero dalla scelta di una ditta ticinese.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato (Divisione delle risorse) e la
__________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà
qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 CIAP e 4
DLACIAP. La legittimazione dei ricorrenti, che hanno partecipato al concorso
senza successo, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (18 PAmm). Le prove testimoniali genericamente chieste
dai ricorrenti sono del tutto inidonee a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Secondo
l'art. 13 lett. c CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la
fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte. In
quest'ottica, il § 17 DirCIAP dispone che:
i termini sono stabiliti in modo
unitario, tale da non discriminare nessuno. Al fine della fissazione dei
termini, si deve tener conto di circostanze quali il tipo e la complessità
della commessa, l'importanza dei lavori subappaltati, il tempo usuale per
l'elaborazione e la produzione, così come il tempo d'invio delle domande o
delle offerte, nella misura in cui ciò sia compatibile con le necessità del
committente (cpv. 1).
Se il committente proroga il termine per
un offerente, tale proroga vale anche per tutti gli altri, ai quali deve essere
comunicata contemporaneamente e tempestivamente (cpv. 2).
Sono applicabili, conclude il § 17
DirCIAP, i seguenti termini minimi:
a) 40 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la
presentazione dell'offerta nella procedura di pubblico concorso;
b) 25 giorni a
contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di
partecipazione nella procedura selettiva senza liste permanenti (...);
c) 40 giorni dal primo invito alla presentazione delle offerte, per
l'invio di un'offerta nella procedura selettiva con impiego di liste
permanenti; (cpv. 3);
Le eccezioni ai termini suindicati sono
enunciate dal § 18 che permette di ridurli nei casi seguenti:
a) se un avviso
separato è stato pubblicato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12
mesi al massimo e tale avviso contiene le indicazioni di cui al § 13 e la menzione
che gli offerenti interessati debbano annunciarsi ai servizi indicati e possano
ottenere informazioni supplementari; in questo caso, ritenuto che venga
assegnato un termine sufficientemente lungo per presentare offerte valide, il
termine può essere ridotto, di regola, a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di
10 giorni;
b) a 24 giorni al minimo se si tratta di
una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore di commesse
ricorrenti;
c) in casi urgenti, che non permettono di
osservare i termini di cui al § 17; essi non possono in nessun caso essere
inferiori a 10 giorni;
d) nella procedura selettiva con l'impiego
di liste di offerenti qualificati, il termine può essere fissato attraverso
accordo. In assenza di accordo deve essere fissato un termine che permetta
l'inoltro di un'offerta. Il termine non può però essere inferiore a 10 giorni.
La congruità dei termini fissati dal bando
di concorso per l'inoltro delle offerte va di principio contestata impugnando
il bando in quanto tale (§ 33 lett. b DirCIAP). Chi vi si adegua partecipando
al concorso senza riserve non può più eccepirla insorgendo contro la decisione
di aggiudicazione. Concedendo ad un concorrente la possibilità di rimettere in
discussione l'adeguatezza di tali termini soltanto in sede di ricorso contro
una delibera a lui sfavorevole verrebbero in effetti disattesi i principi della
sicurezza del diritto e della buona fede.
Identica conclusione deve valere nel quadro
dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva in relazione ai termini
fissati dall'autorità ai concorrenti ammessi ad inoltrare le offerte. I concorrenti
qualificati che omettono di contestare l'adeguatezza dei termini fissati dal
committente per l'inoltro delle offerte perdono il diritto di eccepirla in sede
di ricorso contro la decisione di delibera. La suddivisione della procedura di
concorso in due fasi distinte non costituisce un valido motivo per permettere
ai concorrenti selezionati di contestare l'adeguatezza di questi provvedimenti
soltanto in caso di aggiudicazione sfavorevole. Essendo atte a procurare al
concorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile ed a turbare in modo
significativo le finalità del concorso, la natura incidentale di queste
decisioni non osta alla loro impugnabilità (art. 44 PAmm; Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm N. 2).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, i ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione, contestando
l'eccessiva brevità del termine (3.12.99), fissato dall'UPI con decisione 17
novembre 1999 ai tre concorrenti selezionati per presentare un'offerta sulla
base di un capitolato d'oneri che era stato modificato in modo da permettere la
fornitura di veicoli a miglior mercato, in quanto importati direttamente dagli
USA anziché attraverso l'importatore ufficiale.
I ricorrenti non hanno eccepito
l'adeguatezza del termine al momento in cui questo è stato assegnato. Non hanno
chiesto una proroga, né hanno espresso riserve in proposito in sede di presentazione
dell'offerta. Nello scritto d'accompagnamento hanno anzi affermato di aver
effettuato "un'attenta ed approfondita analisi dettagliata dei
costi", escludendo la possibilità di ridurre ulteriormente i prezzi.
Avendo omesso di impugnare immediatamente il
termine assegnato, i ricorrenti sono malvenuti a contestare l'aggiudicazione,
asserendo di non aver avuto tempo a sufficienza per approfondire gli aspetti
economici connessi all'importazione dei veicoli direttamente dagli USA. Un
simile modo di agire non può essere protetto perché palesemente contrario al
principio della buona fede. Se la brevità del termine impediva loro di assumere
le informazioni necessarie per modificare una singola posizione del capitolato
che avevano già avuto modo di elaborare, i ricorrenti avrebbero dovuto eccepirla
senza indugi e non inoltrare un'offerta priva di qualsiasi riserva al
riguardo, per poi contestare l'aggiudicazione a loro sfavorevole.
Anche se apparentemente contrario al § 17
cpv. 3 lett. b DirCIAP, il termine non può quindi essere rimesso in discussione
per contestare la delibera.
Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
3.2. Infondate sono le censure di disparità
di trattamento che i ricorrenti sollevano con riferimento ad un termine più
lungo che il committente avrebbe accordato all'aggiudicataria per l'inoltro
della sua offerta.
L'offerta della __________, recante la data
del 29 novembre 1999, è pervenuta tempestivamente al committente. Le date alle
quali si riferisce la decisione impugnata sono semplicemente quelle delle
informazioni che l'UPI ha chiesto ed ottenuto da questa ditta in base al § 25
DirCIAP.
3.3. Ancor più infondate sono infine le
contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione alla convenienza
dell'offerta. La differenza di prezzo tra l'offerta della __________ e quella
dei ricorrenti è tale da escludere una scelta diversa, motivata da criteri di
affidabilità, di assistenza al cliente nel servizio dopo vendita o di natura
occupazionale e fiscale. L'idoneità dei concorrenti è stata esaminata nella
procedura di qualifica e non può essere rimessa in discussione. L'assistenza al
cliente è assicurata da una carrozzeria locale con la quale la __________
intrattiene rapporti di collaborazione. Non costituisce comunque un motivo
sufficiente per far apparire lesiva del diritto la scelta operata dal committente.
I criteri fiscali ed occupazionali invocati dai ricorrenti, estranei a quelli
indicati dal § 28 DirCIAP, non possono di principio essere presi in
considerazione perché lesivi dei principi di libero accesso al mercato sanciti
dalla LMM.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono la decisione governativa impugnata va
quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 17 DirCIAP; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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