Refusal of building permit for access road outside building zone

52.2000.57Altro tribunale25 apr 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the State Council’s confirmation of the municipality’s refusal to permit conversion of a temporary construction track into an access road for a dwelling located outside the building zone. The Administrative Court held that the road did not qualify for an exception under Art. 24 LPT because it did not objectively require an outside-zone location. It also rejected reliance on Art. 75 LALPT, finding that the project was not a partial transformation of the existing house and was not indispensable for continued residential use, since the house remained accessible by an existing staircase. The appeal was dismissed and a court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 24 LPT; Art. 75 LALPT; construction outside the building zone and partial transformations: an access road serving an existing dwelling does not require an outside-zone location within the meaning of Art. 24 cpv. 1 LPT. A project qualifies as a partial transformation under Art. 75 LALPT only if it is quantitatively and qualitatively limited and does not appreciably alter the identity of the pre-existing construction; moreover, the intervention must be indispensable for the continuation of the current use. A substantial asphalt road, especially one that does not even lead to the dwelling, falls outside this exception and may be refused without further examination of additional objections.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.57

Data decisione, Autorità: 25.04.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00057

Lugano 25 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2000 di


patr. da: avv. __________

contro

la decisione 2 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 451) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso per costruire una strada d'accesso alla casa d'abitazione che sorge sulle part. n. __________ e __________ RF fuori dalla zona edificabile;

viste le risposte:

    1. marzo 2000 di __________;
    1. marzo 2000 del Consiglio di Stato;
  • 21 marzo 2000 del municipio di __________;

  • 31 marzo 2000 del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 14 settembre 1993 il municipio di __________ ha autorizzato la ricorrente __________ a costruire una pista di cantiere sulle part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, al fine di costruire alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa d'abitazione;

che l'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati i lavori;

che l'8 settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile;

che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa e la vicina __________;

che l'11 novembre 1994 il municipio ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola contraria alla zona di pianificazione istituita dal Dipartimento del territorio per lo studio di progetti stradali e ferroviari;

che, scaduto il termine di sospensione, il 23 luglio 1999 il municipio di ______ ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT e 75 LALPT;

che con giudizio 2 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta e per gli stessi motivi, l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

che l'insorgente ritiene in sostanza che la strada costituisca un'opera indispensabile per continuare ad utilizzare la casa come abitazione primaria;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non formulano osservazioni;

che il municipio di ______ condivide l'impugnativa, mentre la vicina __________ non prende formalmente posizione, limitandosi a formulare osservazioni che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale, emerge chiaramente dalle tavole processuali; il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare quindi atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b);

che edifici e impianti esigono un'ubicazione fuori della zona edificabile se lo scopo al quale sono destinati può essere perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno delle zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva dell'opera;

che, in concreto, è di meridiana evidenza che la strada, posta al servizio di una casa d'abitazione, non risponde alle condizioni suesposte: non è conforme alla funzione della zona e persegue uno scopo che non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile;

che nemmeno la ricorrente pretende del resto che l'opera adempia i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale;

che l'art. 75 LALPT permette di autorizzare, a titolo eccezionale, trasformazioni parziali di costruzioni e impianti, esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione;

che per beneficiare di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 75 LALPT e rientrare nei limiti dell'art. 24 cpv. 2 LPT, la trasformazione deve essere parziale, ovvero limitata sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo: non deve insomma modificare in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente;

che, in concreto, la controversa strada non può già di per sé essere considerata alla stregua di una trasformazione parziale della casa d'abitazione esistente;

che una strada asfaltata lunga oltre un centinaio di metri, che peraltro non conduce nemmeno alla casa d'abitazione, ma al bosco ad essa attiguo, non può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'opera di trasformazione parziale della costruzione esistente;

che, anche ammettendo l'esistenza di una connessione con la costruzione esistente, l'intervento non potrebbe comunque essere considerato parziale, poiché modifica in misura significativa l'identità di tale costruzione;

che il requisito dell'indispensabilità dell'intervento non sarebbe in ogni caso soddisfatto nemmeno se si ammettesse che l'opera viaria non altera in misura apprezzabile l'identità dell'edificio; nulla impedisce alla ricorrente di continuare ad utilizzare la casa d'abitazione come sinora, facendo uso della scalinata esistente;

che, stando così le cose, l'autorizzazione non può in nessun caso essere rilasciata in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT;

che, il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, può quindi essere respinto senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate dall'insorgente;

che all'insorgente va addebitata una tassa di giustizia adeguatamente commisurata all'effettivo dispendio lavorativo occasionato;

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

building zoneexceptional permitaccess roadpartial transformationindispensabilityplanning lawcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an access road outside the building zone could be authorized under Art. 24 LPT.

Decisione estratta

No. The road was not functionally dependent on an outside-building-zone location and served a house, so the statutory exception did not apply.

Motivazione estratta

An exception under Art. 24 LPT requires that the work objectively need a location outside the building zone; an access road to an existing dwelling does not meet that criterion.

Questione giuridica chiave

Whether the road could be authorized as a partial transformation under Art. 75 LALPT.

Decisione estratta

No. The proposed asphalt road was not a partial transformation of the existing house and was not indispensable for continuing the current residential use.

Motivazione estratta

The intervention was too extensive in scope and effect, did not preserve the identity of the existing building, and the dwelling remained usable via the existing staircase.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the State Council decision should be allowed and the permit granted.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly unfounded and the refusal of the permit was upheld.

Motivazione estratta

Because neither Art. 24 cpv. 1 LPT nor Art. 24 cpv. 2 LPT in conjunction with Art. 75 LALPT was satisfied, the permit could not be issued.

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