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Numero d'incarto:
52.2000.62
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00062
Lugano
28 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6019) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rifiuto
di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 14 dicembre 1999 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il cittadino angolano __________ è
entrato in Svizzera il 29 novembre 1993 richiedendo l'asilo;
che il 25 febbraio 1994, l'Ufficio federale
dei rifugiati ha respinto la sua domanda, ammettendolo tuttavia
provvisoriamente fino al 25 febbraio 1997 nel canton Berna in virtù della
situazione che regnava nel suo Paese d'origine;
che il 22 aprile 1996 il ricorrente ha
chiesto l'autorizzazione a trasferirsi nel nostro cantone per vivere presso
__________, cittadina austriaca titolare di un permesso di domicilio, che egli
aveva messo incinta;
che il 18 luglio 1996 l'interessato ha ottenuto
un nuovo permesso provvisorio per il Cantone Ticino, valido fino al 24 febbraio
1997, dopo che la sua compagna aveva ritirato la querela penale sporta nei suoi
confronti nell'aprile 1996 per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie;
che il 3 agosto 1996 __________ ha dato alla
luce __________, di cui __________ ha riconosciuto la paternità il 16 luglio
precedente;
che il 23 agosto 1996 il ricorrente ha
chiesto alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il
rilascio di un permesso di dimora annuale per stare vicino a __________ e a
__________, permesso che egli ha ottenuto il 10 ottobre 1996 e che si è visto
in seguito rinnovare con ultima scadenza il 18 luglio 1998;
che il 27 agosto successivo il figlio,
cittadino austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con i genitori;
che nel marzo 1997 è cessato il rapporto di
convivenza del ricorrente con __________ e il 6 luglio successivo egli è andato
a vivere presso un'altra donna;
che il 23 gennaio 1998 l'interessato è stato
ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non versava regolarmente gli
alimenti al figlio e per aver interessato i servizi di polizia, con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in
esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative;
che con decreto d'accusa 4 maggio 1998 egli
è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute vie di fatto e
danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione senza licenza di
condurre;
che il 30 luglio 1998 la Sezione degli
stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo
permesso di dimora in quanto, nonostante l'ammonimento, egli continuava a non
versare gli alimenti al figlio a carico dello Stato dal 1° novembre 1996, era
anch'esso a carico dell'assistenza pubblica, ed aveva interessato i servizi di
polizia e le autorità giudiziarie. Il dipartimento ha infine ritenuto esigibile
un suo rientro in __________ e che eventuali visite al figlio potessero essere
effettuate nell'ambito della normativa relativa ai turisti;
che con giudizio 22 dicembre 1998 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'interessato e ha
confermato la decisione del dipartimento - in virtù degli art. 9 cpv. 2 lett.
b, 10 cpv. 1 lett. a/b/d LDDS; 10 cpv. 3, 16 cpv. 2 ODDS; 8 CEDU -,
considerando in particolare che egli non adempiva più le condizioni per
l'ottenimento del permesso siccome aveva cessato la convivenza con la
__________ e __________, denotava difficoltà di adattamento all'ordinamento
vigente in Svizzera, era a carico dell'assistenza pubblica unitamente al
figlio, e il rimborso di fr. 80.– mensili a partire dal novembre 1998 degli
alimenti a favore di __________ era insufficiente, vista l'entità delle prestazioni
versate complessivamente fino a quel momento a favore suo (fr. 16'019.05) e del
figlio (fr. 7'112.65);
che per contro l'Esecutivo cantonale,
nonostante manifestasse seri dubbi sull'esistenza di un rapporto
particolarmente stretto tra padre e figlio, ha rinunciato ad approfondire la
questione a sapere se egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU
ritenendo che il permesso potesse essergli in tutti i casi negato nell'ambito
della ponderazione degli interessi ai sensi del n. 2 della citata disposizione;
che il Governo ha infine considerato che la
sua partenza per l'__________ non avrebbe reso impossibile l'esercizio del
diritto di visita, aggiungendo che, in virtù della nazionalità del figlio, non
gli sarebbe nemmeno preclusa la possibilità di chiedere un permesso di dimora
in Austria oppure in un altro Paese dell'Unione europea;
che il 25 maggio 1999 il Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto
dall'interessato contro la predetta risoluzione governativa, ritenendo che non
fossero date le premesse per poter invocare l'art. 8 CEDU per mancanza di
provate relazioni strette, intatte ed effettivamente vissute con il figlio;
che con sentenza 14 dicembre 1999 il
Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di
diritto amministrativo contro di esso inoltrato da __________ e rinviando la
causa al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esamini nel merito;
che il Tribunale federale ha in sostanza
ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU dopo che
egli aveva versato agli atti uno scritto 25 giugno 1999 con cui il Servizio sociale
di __________ dichiarava che il legame tra padre e figlio era intatto e
reciproco e auspicava un riesame del procedimento di espulsione: donde il
presente giudizio;
che giusta l'art. 65 PAmm il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa
all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nuovamente sul ricorso;
che in effetti l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla
Svizzera fosse preponderante dal momento che egli non intratteneva con il
figlio un legame particolarmente stretto e duraturo;
che tali conclusioni non tenevano tuttavia
conto del fatto che egli incontra __________ regolarmente, che il figlio
aspetta con ansia l'incontro settimanale con il padre e che si rattrista al momento
della separazione, nonché del fatto che il ricorrente ha saputo costruire con
il figlio, sin dalla nascita di quest'ultimo, un rapporto affettivo regolare,
continuativo e reciproco;
che il Governo dovrà nuovamente pronunciarsi
con cognizione di causa, nell'ambito della ponderazione degli interessi
pubblici e privati in presenza, tenendo conto di tali emergenze - se del caso
approfondendole - ed aggiornando nel contempo la verifica circa la situazione
economica del ricorrente e del figlio al fine di accertare se essi sono sempre
a carico dell'assistenza pubblica;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere all'insorgente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22
dicembre 1998 (n. 6019) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sulla domanda di
rinnovo del permesso di dimora del ricorrente.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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