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Numero d'incarto:
52.2000.66
Data decisione, Autorità:
24.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00066
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. marzo 2000 del
contro
la decisione 1. febbraio 2000 dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro che rilascia al Consorzio __________ un permesso
di lavoro continuo per lo scavo della galleria di accesso di __________ del
nuovo traforo ferroviario del S. Gottardo;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 dicembre
1999 il Consorzio __________ di __________ ha chiesto all'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro (UIL) un permesso di lavoro continuo per lo scavo
della galleria di accesso di __________ del nuovo traforo ferroviario del S.
Gottardo (Alptransit). La domanda prevedeva di suddividere il lavoro in 4
gruppi di 5 uomini, attivi in 3 sciolte di 8 ore ciascuna a ciclo continuo,
secondo il piano delle sciolte del tipo 4/3 annesso alla convenzione
addizionale al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM) per
i lavori in sotterraneo. Piano, che prevede ritmi di 10 giorni di lavoro
seguiti da 96 ore di libero. La domanda è stata pubblicata sul FU del
__________ con l'invito ad eventuali interessati a far conoscere il loro avviso
in merito entro 10 giorni.
Preso atto che non erano state inoltrate
osservazioni e che la domanda era stata preavvisata favorevolmente dalla
commissione paritetica per i lavori in sotterraneo, il 1. febbraio 2000 l'UIL
ha rilasciato il permesso richiesto subordinandolo alle seguenti condizioni:
Luogo di lavoro: Alptransit Gottardo - Galleria
di accesso a
Polmengo
Scopo del permesso: orario d'esercizio necessario
Durata del permesso: dal 10 gennaio al 31 dicembre 2000
Orario di lavoro: 1. sciolta: lunedì-domenica
dalle 06.00 alle 14.00
sciolta: lunedì-domenica dalle 14.00 alle 22.00
sciolta: da notte do-lu a notte sa-do dalle 22.00
alle
06.00
Pausa:
30' a metà lavoro circa
Personale occupato: 5 uomini per sciolta
Piano dei turni
e condizioni: Numero dei gruppi: 4
Numero
delle sciolte: 3
Durate
delle sciolte: 8 ore
Cambio
del turno: 10 giorni di lavoro e 96 ore di
libero
Rotazione
delle squadre: come al piano allegato
I
giorni di riposo devono cadere in domenica
almeno
17 volte all'anno
B. Contro la
predetta decisione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
__________, chiedendone l'annullamento.
Preliminarmente, il ricorrente ammette che
il permesso per lavoro continuo non presuppone che i lavoratori abbiano dato il
loro consenso o abbiano ottenuto un supplemento salariale. Suppone inoltre
"che la manodopera ingaggiata per questo tipo di attività abbia dato il
suo consenso al momento della conclusione del contratto di lavoro
individuale". Prescindendo da queste premesse, l'insorgente ritiene
tuttavia applicabile alla fattispecie anche l'art. 21 LL, che impone al datore
di lavoro di concedere una semigiornata libera per settimana quando il lavoro è
ripartito su più di 5 giorni (cpv. 1) ed esige il consenso del lavoratore per cumulare
queste semigiornate in giorni interi (cpv. 2).
Il permesso, conclude l'insorgente, andrebbe
peraltro annullato anche perché il __________ lavorerebbe sul cantiere soltanto
con 3 squadre e non concederebbe i giorni di libero e le pause prescritte.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono l'UIL ed il __________ contestando partitamente le
tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 26 LCL. La
legittimazione attiva del __________, associazione che per statuto si prefigge
di tutelare gli interessi dei lavoratori, è certa (art. 56 LL). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste
a giudizio, può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 25 LL, il lavoro continuo può essere permesso se è indispensabile per
motivi tecnici o economici (cpv. 1).
A quali condizioni e in quale misura, nel
lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa può essere
prolungata e la durata del riposo ridotta è stabilito per ordinanza. Di regola,
la durata massima della settimana lavorativa deve però essere osservata nella
media di sedici settimane (cpv. 2).
L'art. 49 OLL 1 dichiara applicabili al
lavoro continuo le prescrizioni della legge e della stessa ordinanza
concernenti il lavoro notturno (art. 16, 17 LL; 43 OLL 1), il lavoro domenicale
(art. 18-20 LL; 44 OLL 1) ed il lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL; 47 OLL
1). Precisa tuttavia che queste disposizioni sono applicabili soltanto nella
misura in cui gli art. 50 e 51 OLL 1 non dispongano altrimenti.
L'art. 50 OLL 1 regola la durata del lavoro
continuo, disponendo che la durata massima della settimana lavorativa fissata
dall'art. 9 LL deve essere osservata nella media delle sedici settimane e che
la durata del lavoro per singolo lavoratore non può superare nove ore su
ventiquattro e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore. L'art. 51 OLL 1
disciplina invece la durata del riposo, imponendo di concedere almeno
cinquantadue giorni di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive per anno
civile. Regola inoltre le eccezioni e definisce infine i casi in cui la durata
del riposo o il numero dei giorni di riposo possono essere ridotti.
Dall'insieme di queste norme discende
chiaramente che la concessione del permesso per il lavoro continuo dipende per
principio soltanto dalla sua indispensabilità tecnica ed economica;
presupposto, questo, che va esaminato in base alle direttive fissate
dall'allegato all'OLL 1, richiamato dall'art. 45 OLL 1, applicabile a sua volta
in forza del rinvio di cui all'art. 49 OLL 1. Gli art. 49-50 OLL 1, di cui si è
detto sopra, stabiliscono soltanto le condizioni alle quali il permesso è
accordato.
- Nell'evenienza
concreta, il ricorrente non contesta l'indispensabilità tecnica ed economica
del permesso per il lavoro continuo rilasciato dall'UIL al __________. Né potrebbe
eccepirla con successo, considerata la natura del processo lavorativo per il
quale il permesso in contestazione è accordato.
Dal profilo dei presupposti fissati
dall'art. 25 cpv. 1 LL, precisati dall'allegato all'OLL 1, la decisione non
presta il fianco a critiche. Infondata è pertanto la domanda di annullamento
del permesso avanzata dal ricorrente. Semmai si tratta di stabilire se il permesso
debba essere assoggettato ad ulteriori condizioni oltre a quelle fissate
dall'UIL, di cui si è detto in narrativa.
Orbene, contrariamente a quanto assume
l'insorgente, si deve escludere che il permesso debba essere subordinato al
consenso dei lavoratori prescritto dall'art. 21 cpv. 2 LL per il raggruppamento
delle semigiornate libere che il datore di lavoro è tenuto a concedere loro nel
caso in cui il lavoro settimanale è ripartito su più di 5 giorni. L'art. 46
cpv. 1 OLL 1 stabilisce infatti che la semigiornata libera è accordata soltanto
ai lavoratori che non prestano lavoro notturno o a squadre. Come rettamente
rileva l'UIL in sede di osservazioni al ricorso, l'art. 21 LL non è quindi applicabile.
La durata del lavoro e del riposo è peraltro regolata dagli art. 50 e 51 OLL 1,
che istituiscono una disciplina in parte diversa da quella stabilita dai
disposti concernenti il lavoro notturno, il lavoro domenicale ed il lavoro
diurno a due squadre richiamati dall'art. 49 OLL 1.
Anche nella misura in cui postula
l'assoggettamento del permesso alla disciplina retta dall'art. 21 LL, il
ricorso va quindi disatteso.
-
Nemmeno le
ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento ad un'asserita
inosservanza delle disposizioni fissate dal permesso in esame sono atte a
giustificarne l'annullamento. L'eventuale disattenzione, da parte del
__________, delle prescrizioni relative al numero di squadre attive sul
cantiere, dei turni o delle pause può semmai costituire motivo di revoca (art.
53 LL). Non certo di diniego del permesso.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 17, 19, 21, 23, 25, 56 LL; 44-51 OLL
1; 26 LCL; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- al
__________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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