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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.74
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2000.00074
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 marzo 2000 di
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 914, del Consiglio di Stato che ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 22 novembre 1999, con la quale il municipio di __________ aveva a sua volta respinto l'istanza con cui questi ha ricusato il vicesindaco da tutte le questioni che lo riguardano direttamente o indirettamente;
viste le risposte:
19 aprile 2000 del Consiglio di Stato;
3 maggio 2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con istanze 18 ottobre e 12 novembre 1999 __________ ha ricusato l'avv. __________, in qualità di vicesindaco del comune di __________, da tutte le questioni che lo riguardano personalmente;
che il 22 novembre 1999 il municipio di __________ ha respinto la richiesta, non dimostrando le motivazioni esposte l'esistenza di ragioni gravi tali da giustificarne l'accoglimento e tenuto conto che il diretto interessato ha dichiarato di non ravvisare motivi personali che giustificassero la sua ricusa;
che con ricorso 7 novembre 1999 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della decisione impugnata e chiedendo che fosse disposto l'immediato allontanamento del vicesindaco fino all'evasione del gravame;
che la vicenda trae origine da incomprensioni sorte a seguito di un mandato conferito dal ricorrente all'avv. __________, per tutelarlo in una lite con risvolti civili ed amministrativi che lo vede opposto ad un vicino; incomprensioni, che sono sfociate in una segnalazione all'ordine degli avvocati ed in una denuncia penale;
che il 1° marzo 2000 il Governo ha respinto il gravame; ritenuto che il municipio è un organo collegiale e che la carica di vicesindaco non implica alcun potere individuale, l'Esecutivo cantonale ha escluso che l'opinione dell'avv. __________ potesse essere determinante per l'adozione di risoluzioni municipali; ciò si giustificherebbe a maggior ragione se si considera che al ricorrente resta comunque aperta la possibilità d'impugnare le singole risoluzioni prese dal municipio, chiedendo la ricusa del vicesindaco; esso ha infine constatato che l'esito dei procedimenti aperti contro quest'ultimo era ancora incerto;
che contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in quanto ritiene che la risoluzione impugnata sia priva di logica;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia il municipio, il quale precisa che l'avv. __________ non fa più parte del consesso, avendo rinunciato ad un nuovo mandato;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date (art. 32 PAmm, 208 LOC e segg.); il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che sebbene il gravame sia sorretto da una motivazione alquanto succinta, la stessa è tuttavia sufficiente dal profilo delle esigenze formali poste dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;
che nel corso del mese di aprile 2000 si sono tenute le elezioni comunali che hanno portato al rinnovo dei municipi;
che avendo rinunciato a presentarsi nuovamente quale candidato al municipio, __________ non fa più parte dell'esecutivo comunale di __________;
che pertanto è diventata priva d'oggetto l'istanza di ricusa presentata dal qui ricorrente;
che considerato tuttavia che il Consiglio di Stato ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di fr. 300.--, occorre comunque procedere ad un esame sommario dell'impugnativa;
che in virtù dell'art. 32 cpv. 1 PAmm, per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di ricusa ed astensione previsti dal Codice di procedura civile;
che l'art. 27 CPC permette di ricusare un giudice allorquando vi è grave inimicizia o esistono ragioni gravi;
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente previste agli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che l'istituto della ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che per rendere sospetto di parzialità un membro di un'autorità amministrativa occorre che attraverso elementi concreti e non semplici supposizioni o deduzioni sia messa in dubbio la sua capacità di occuparsi della vertenza in modo indipendente ed equanime; il generico timore di parzialità non è sufficiente; il sospetto dev'essere confortato da elementi concreti, suscettibili in quanto tali di determinare una situazione d'incapacità soggettiva a giudicare con la necessaria imparzialità (DTF 119 V 465 seg.; 118 Ia 286 consid. 3d; 117 Ia 326; 116 I a 33 consid. 2b; STA 10.10.89 in re comune di __________ = RDAT 1990 N. 27; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 2000, ad art. 27; Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed N. 90 B II d);
che la facoltà d'inoltrare un'istanza di ricusa è riservata soltanto alle parti coinvolte in un procedimento di diritto amministrativo in corso e non in modo generico per le contestazioni future;
che nel caso concreto le tavole processuali non sono sufficienti per stabilire quali procedimenti amministrativi interessanti il ricorrente fossero pendenti davanti all'autorità comunale;
che l'omessa indicazione da parte del ricorrente dei procedimenti ai quali l'istanza era riferita non esimeva comunque il Consiglio di Stato da qualsiasi ulteriore accertamento;
che il giudizio impugnato va quindi annullato siccome fondato su accertamenti insufficienti;
che si prescinde da un rinvio per emendamento (art. 65 PAmm), poiché la stessa istanza di ricusa è diventata priva d'oggetto;
per questi motivi,
visti gli art. 27 CPC; 208 LOC, 9, 32 e 48, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, la decisione 1° marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 914) è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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