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Numero d'incarto:
52.2000.78
Data decisione, Autorità:
24.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00078
Lugano
24 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso ricevuto il 13 marzo 2000 di
Contro
la decisione 9 marzo 2000 (n. 798/00) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
nato nel __________, soffre di disturbi psichici sin dall'infanzia. Nella notte
del 17 febbraio 2000 i famigliari lo hanno ricoverato presso l'ospedale psichiatrico
di __________, dal quale è stato successivamente trasferito alla clinica psichiatrica
cantonale (CPC) di __________.
B. Con ricorso
19 febbraio 2000 __________ è insorto contro il collocamento, contestandone la
necessità, dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica
(CGASP). Dopo aver sentito il ricorrente il 2 marzo 2000 ed averne fatto verificare
lo stato dal suo membro dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, con
decisione 9 marzo 2000 la CGASP ha respinto l'impugnativa.
C. Con ricorso
non datato, ricevuto dal Tribunale il 13 marzo 2000, __________ è insorto
innanzi al Tribunale amministrativo. L'insorgente non motiva particolarmente il
gravame, ma rinvia implicitamente a quello precedente, di cui allega copia.
La CGASP non formula osservazioni al
gravame, mentre la CPC ne postula la reiezione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 59 cpv. 2 LASP). Il ricorso è tempestivo
(art. 59 cpv. 2 e relativo rinvio all'art. 56 LASP) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 57 LASP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti.
-
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1
CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento rispettivamente di rilascio spetta
all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo
di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima
ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere
affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro
10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire
il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del
comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore
(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 25 lett. b LASP). In caso d'urgenza
tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza
oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 27 cpv. 1 LASP).
Il collocamento urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile
dell'UTR o dal suo sostituto (art. 30 LASP). Il trattenimento susseguente può
tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario
(art. 27 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o
urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 55 LASP) ed a questo
Tribunale successivamente (art. 59 cpv. 2 LASP).
- 3.1.
Figlio unico di genitori separati, il ricorrente manifesta i primi segni di
disagio psichico già dall'infanzia. Egli denota uno sviluppo psichico
rallentato e vive spesso in ritiro sociale senza contatti particolari, senza
amicizie. Dopo aver trascorso vari anni all'estero con la madre, egli fa
ritorno in Svizzera a 20 anni, dove impara il mestiere di selvicoltore. Lavora
indi a __________ come istruttore di cavalli. In quel periodo inizia a
consumare sostanze stupefacenti, hashish, marijuana, fors'anche LSD, ed a
sviluppare episodi di psicosi conclamata, caratterizzata da frequenti fughe all'estero.
Nel maggio/giugno 1999 ha luogo il primo ricovero presso la clinica psichiatrica
di __________, ove gli viene diagnosticata una psicosi nell'ambito di una schizofrenia.
Durante una visita alla nonna 94.nne il ricorrente tenta di crescere delle
piante di marijuana in un armadio. Viene indi ricoverato, per episodio
delirante, all'ospedale psichiatrico di __________ e, successivamente,
trasferito alla CPC. All'ammissione, seppur apparentemente tranquillo e
acritico della malattia, denota un disturbo del pensiero con contenuti di tipo
delirante e interpretativo.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 9 marzo
2000, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità inferiore ha in primo
luogo tenuto conto del rapporto dei medici curanti della CPC, riassunto al
considerando 3.1 che precede. La CGASP ha quindi sviluppato delle proprie
considerazioni sulla scorta del referto del suo membro dr. __________, il quale
ha rilevato, durante il colloquio, che il corso del pensiero è perturbato,
rallentato, discordante, illogico e frammentario e che la sintomatologia psicotica
è aggravata da discordanza, ambivalenza, idee deliranti ed interpretative. Il
ricorrente ha poca coscienza del proprio stato, anche se riconosce le
difficoltà socio-integrative e la massiccia assenza di progetti di vita. Il
menzionato professionista ha indi confermato la diagnosi di disturbo
schizofrenico in fase di scompenso acuto di gravità tale da evocare un'infausta
prognosi a medio-lungo termine senza un consistente quadro terapeutico
istituzionale.
-
Le
decisioni impugnate devono essere senz'altro tutelate. Esse dimostrano ampiamente
ed in modo convincente che il ricorrente, che soffre di disturbi
psicopatologici estremamente gravi, può essere convenientemente assistito solo
tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Onde garantire la continuità
di quest'ultima il collocamento potrà oltretutto richiedere ancora qualche
tempo (cfr. referto 4 marzo 2000, in fine, del dr. __________; inoltre le
osservazioni della CPC a questo Tribunale). Verificandosi effettivamente tale
ipotesi, dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura
d'urgenza, la CPC dovrà tuttavia provocare - se non l'avesse frattanto già
fatto - l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario in
applicazione dell'art. 25 LASP (cfr. art. 27 cpv. 3 LASP; inoltre consid. 2.2.
che precede).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere
respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 59 cpv. 3 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25, 26, 27, 29, 30, 51, 53, 55, 59
LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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