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Numero d'incarto:
52.2000.81
Data decisione, Autorità:
09.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00081
Lugano
9 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2000 di
__________ e __________
patrocinati dallo studio legale avv. __________
Contro
la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 804) che dichiara irricevibili le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 8 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ e __________ per l'edificazione di una casa
monofamigliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione
situata a __________ in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2).
Il 28 giugno 1999 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire
un ulteriore edificio ad uso abitativo sul terreno a monte dello stabile
esistente, ad una distanza che varia da un minimo di m 5.50 ad oltre m 10.00.
Alla domanda di costruzione si sono opposti
i vicini qui ricorrenti, contestando la distanza tra edifici, a loro avviso
insufficiente.
Con decisione 8 ottobre 1999 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, accordando ai richiedenti una deroga alle
distanze tra edifici e respingendo l'opposizione.
B. Con
giudizio 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
dichiarando irricevibile per carenza di legittimazione attiva le impugnative
contro di esso interposte dagli opponenti e ritenendole comunque infondate nel
merito.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
nuova costruzione potesse beneficiare dell'eccezione prevista dall'art. 9.1.1
NAPR a favore delle costruzioni che vengono a sorgere verso edifici sorti prima
dell'adozione del PR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza.
Rivendicata la legittimazione attiva, i
ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza
successo davanti alle precedenti istanze con riferimento alla distanza tra
edifici, ritenendo insoddisfatti i presupposti per la concessione di una
deroga.
All'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i beneficiari della
licenza, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti di
cui si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Ai ricorrenti,
già opponenti, va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la licenza
edilizia, accordata dal municipio di __________ ai resistenti.
In quanto proprietari di fondi posti a pochi
metri di distanza dalla costruzione avversata, i ricorrenti appartengono in
effetti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione
risulta collegata all'oggetto della contestazione da un rapporto più stretto ed
intenso di quello riferito al resto della comunità. Essi sono inoltre portatori
di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi dal pregiudizio
che la licenza impugnata arreca loro.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile
in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti rilevanti, l'impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 9.1. NAPR di __________, la distanza tra edifici su fondi
contigui è pari alla somma delle rispettive distanze dal confine comune. Tra
edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.
Edifici alti sino a m 7.50, prosegue l'art.
9.2 NAPR, devono rispettare una distanza minima di m 3.00 dal confine. Per
altezze superiori è invece prescritta una distanza pari a 2/3 dell'altezza.
Se la lunghezza della facciata supera i
16.00 m, le distanze minime dal confine devono essere aumentate di m 0.30 per
ogni metro di maggior lunghezza, fino a che sia raggiunta una misura complessiva
pari all'altezza dell'edificio.
2.2. Nell'evenienza concreta, la costruzione
esistente sul fondo dei resistenti è alta meno di m 7.50. Essa richiama
pertanto una distanza di m 3.00 dal confine.
Verso la costruzione esistente, l'edificio
in contestazione è alto
m 8.50. La distanza dal confine deve quindi
essere almeno pari a m 5.67 (2/3 di 8.50).
La distanza tra i due edifici deve quindi
essere di almeno m 8.67.
La distanza prevista dal progetto (m 5.50) è
di gran lunga inferiore a quella prescritta dall'art. 9 NAPR.
- 3.1.
Secondo l'art. 9.1.1 NAPR, la distanza verso un edificio sorto prima dell'adozione
del PR deve essere di almeno m 6.00, ritenuto che la nuova costruzione rispetti
la distanza minima dal confine prescritta dall'art. 9.2.
Il municipio, soggiunge la norma, può
concedere deroghe alla distanza di m 6.00 nel caso in cui sia preclusa o resa
più difficile l'edificazione del fondo.
Questa norma - nota a numerosi ordinamenti
edilizi comunali - è essenzialmente destinata ad evitare che chi costruisce su
un terreno confinante con un fondo sul quale sorge un edificio, sorto prima
dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta
dall'art. 9.2, debba farsi carico della distanza dal confine mancante alla
costruzione vicina, affinché sia rispettata la distanza minima tra edifici
prescritta dall'art. 9.1. In altri termini, essa si ripropone di evitare che
colui che edifica in queste condizioni sia costretto a rispettare un
arretramento dal confine superiore a quello determinato dall'art. 9.2 in base
all'altezza della sua costruzione. A differenza delle analoghe disposizioni,
l'art. 9.1.1 NAPR non fa dipendere questa agevolazione dall'esplicita
condizione che la costruzione esistente sul fondo vicino non rispetti la
distanza minima dal confine prescritta dall'art. 9.2 NAPR. La condizione deve
comunque essere sottintesa per dare un senso logico alla norma in esame. Se la
distanza dal confine della costruzione esistente sul fondo vicino è conforme
all'art. 9.2, il problema del maggior arretramento infatti non si pone. Basta
che la nuova costruzione rispetti la distanza dal confine ed anche la distanza
tra edifici sarà ossequiata.
L'art. 9.1.1 è quindi applicabile soltanto
quando sono date queste premesse, ovvero quando viene edificato un fondo
confinante con un fondo sul quale sorge una costruzione edificata prima
dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta
dal nuovo diritto.
3.2. In concreto, è di meridiana evidenza
che le premesse per applicare l'art. 9.1.1 NAPR non sono date. La nuova
costruzione verrebbe infatti a sorgere sullo stesso fondo sul quale già sorge
la casa d'abitazione dei resistenti. Non v'è quindi alcun motivo per concedere
loro l'agevolazione prevista dalla norma suddetta a favore delle costruzioni
edificate di fronte ad un fondo sul quale sorgono edifici costruiti prima
dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta
dall'art. 9.2 NAPR.
Né le premesse per concedere questa
facilitazione possono essere create ad arte, frazionando il fondo dedotto in edificazione.
Tanto meno quando si consideri che la distanza prevista tra le due costruzioni
(m 5.50) è addirittura inferiore a quella dal confine che la nuova costruzione
dovrebbe rispettare (m 5.65).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la
licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del
diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 8 ottobre 1999
rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per
l'edificazione della Part. n. __________ RF;
1.2. la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio
di Stato (n. 804).
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno ai
ricorrenti fr. 1'600.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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