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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.85
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00085
Lugano
12 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di
contro
la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di
Stato, in materia di stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il 16 marzo 2000 __________
ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la
decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 21 marzo 2000 questo
Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.
Richiamato
l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni
per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile".
C. Il termine assegnato al
ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. La LPAmm all'art. 46 cpv. 3
obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9
prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di
legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine
perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.
E. Detta norma vale non solo
quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la
produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata della querelata decisione permette
infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla
immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
100.-- (cento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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