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Numero d'incarto:
52.2000.88
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00088
Lugano
10 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 marzo 2000 di
__________ e __________
contro
la decisione 1. marzo 2000 del Consiglio di Stato
(n. 906) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 27 luglio 1999 con cui il municipio di __________ ha sospeso l'esame
della domanda di costruzione inoltrata per la formazione di un
parcheggio/esposizione di autoveicoli d'occasione sulla part. n. __________
RF;
viste le risposte:
-
29 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
-
31 marzo 2000 del
dipartimento del territorio;
-
4 aprile 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18
maggio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di esporre dei veicoli d'occasione su un terreno (part. n. __________
RF) situato fuori della zona edificabile e gravato da un vincolo AP per la formazione
di un posteggio pubblico;
che il Dipartimento del territorio si è
opposto alla domanda nella misura in cui l'intervento ha per oggetto un terreno
situato fuori della zona edificabile;
che, preso atto del preavviso del
Dipartimento del territorio, il 27 luglio 1999 il municipio ha sospeso l'esame
della domanda ai sensi dell'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con il
futuro PR, che prevede di escludere interamente il fondo dalla zona
edificabile;
che con giudizio 1. marzo 2000 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________ e __________, che contestavano anche la tassa di
fr. 300.- applicata dal municipio;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il rilascio della licenza, almeno a titolo provvisorio;
che gli insorgenti rilevano come il
Dipartimento del territorio abbia preavvisato negativamente la domanda soltanto
per la parte del fondo esclusa dalla zona edificabile;
che i ricorrenti contestano inoltre
l'applicabilità dell'art. 65 LALPT e la tassa di decisione applicata dal
municipio;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza
formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando dettagliatamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di
una zona di pianificazione, l'autorità cantonale o il municipio devono
sospendere per due anni al massimo la decisione quando la domanda di costruzione
appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che la sospensione dell'esame della domanda
di costruzione secondo l'art. 65 LALPT costituisce un provvedimento cautelare,
volto ad evitare che la pianificazione venga resa più difficile della
realizzazione di opere edilizie contrarie alle previsioni del piano;
che la sospensione presuppone l'esistenza di
uno studio pianificatorio sufficientemente concreto ed un contrasto
significativo con le previsioni ivi contenute (art. 24 RLALPT);
che, nell'evenienza concreta, il PR
attualmente sottoposto al Dipartimento del territorio per esame preliminare si
ripropone di rinunciare al posteggio pubblico previsto sul fondo dei ricorrenti
e di assegnare l'intero sedime alla zona non edificabile;
che il progetto di PR costituisce uno studio
pianificatorio avanzato, che presenta sufficienti connotazioni di concretezza;
che il contrasto fra l'intervento oggetto
della domanda di costruzione e la previsione pianificatoria è importante e
manifesto;
che sono quindi date le premesse per
sospendere l'esame della domanda di costruzione;
che la decisione non procede da un esercizio
abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 65 LALPT riserva all'autorità comunale
in ordine all'adozione di misure di salvaguardia del processo pianificatorio;
che la limitazione del preavviso negativo
del Dipartimento del territorio alla porzione di terreno esterna all'area che
l'attuale PR prevede di destinare a posteggio pubblico non osta a questa
conclusione;
che, a prescindere dal fatto che anche
quest'area sembra esclusa dalla zona edificabile, il preavviso in questione non
obbliga affatto il municipio a rilasciare la licenza richiesta;
che qualora l'intervento appaia idoneo ad
intralciare il conseguimento degli obbiettivi della pianificazione in atto il
municipio può senz'altro sospendere l'esame di domande di costruzione preavvisate
dal Dipartimento del territorio;
che l'avviso dell'autorità cantonale sta
infatti soltanto a significare che nulla osta al rilascio della licenza dal
profilo del diritto federale e cantonale commesso al Dipartimento del
territorio per l'applicazione;
che in quanto volto a contestare il
provvedimento di sospensione della domanda di costruzione, il ricorso va quindi
senz'altro respinto;
che, giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle
domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa
prevista, al massimo fr. 5'000.- e al minimo fr. 50.--; sono inoltre a carico
dell'istante le spese per eventuali perizie e accertamenti straordinari;
che la tassa prevista dalla norma succitata
si applica alla decisione finale sulla domanda di costruzione; l'art. 29 RLE
precisa a sua volta che per la concessione della licenza non si possono
prelevare altre tasse e spese oltre a quelle previste dall'art. 19 LE;
che la decisione municipale qui censurata si
limita a sospendere l'esame della domanda senza statuire nel merito della
stessa; si tratta quindi di un provvedimento di natura interlocutoria, che in
quanto tale non richiama l'applicazione dell'art. 19 LE;
che nella misura in cui contesta la tassa
applicata dal municipio il ricorso va quindi accolto; resta riservato il
diritto dell'autorità comunale ad applicare la tassa di cui all'art. 19 LE al
momento in cui si pronuncerà sul merito della domanda una volta scaduto il
termine di sospensione;
che non si assegnano ripetibili perché i
ricorrenti non sono assistiti da un avvocato iscritto all'albo;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dei ricorrenti proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1. marzo 2000 (n. 906) del
Consiglio di Stato è riformata è annullata.
1.2. la decisione 27 luglio 1999 del municipio
di __________ di sospendere l'esame della domanda di costruzione è confermata;
1.3. la tassa applicata alla decisione 27 luglio
1999 del municipio di __________ è annullata;
-
La tassa
di giustizia è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 300.--.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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