Effect of a mistaken commission pre-opinion on municipal appeal

52.2000.95Altro tribunale26 apr 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A municipal councillor appealed to the Ticino Administrative Court against a State Council judgment upholding the municipal council's approval of renovation and roofing projects for a municipal installation and the related CHF 4,321,000 credit. He argued mainly that the State Council had wrongly stated that the majority of the management commission had given a favorable pre-opinion. The court held that the commission opinion is mandatory but non-binding, so the factual mistake was immaterial and could not change the result. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 56 cpv. 2 LOC; art. 18 PAmm; effect of the commission pre-opinion on municipal deliberations: the commission's pre-opinion is an obligatory but non-binding preparatory act intended to facilitate discussion in the municipal council. A mistaken assessment of whether the commission had given a favorable or negative opinion is irrelevant where the appeal challenges only that point, because such an error cannot affect the freely exercised deliberation and vote of the council. In the absence of further substantiated grievances, the appeal must be dismissed (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.95

Data decisione, Autorità: 26.04.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00095

Lugano 26 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. aprile 2000 di


contro

la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 febbraio 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i progetti per la ristrutturazione della __________ e stanziato un credito di fr. 4'321'000.--;

viste le risposte:

  • 12 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

  • 13 aprile 2000 del Presidente del consiglio comunale di __________;

  • 17 aprile 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con messaggio 21 dicembre 1999 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di approvare i progetti per la ristrutturazione e la copertura della __________ e di stanziare un credito di fr. 4'321'000.--;

che il credito era stato determinato tenendo conto delle offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso indetto dal municipio;

che il messaggio è stato preavvisato negativamente dalla maggioranza della commissione della gestione;

che la commissione opere pubbliche e la minoranza della commissione della gestione l'hanno invece appoggiato;

che nella seduta del 7 febbraio 1999 il legislativo comunale ha approvato i progetti e stanziato il credito richiesto con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti;

che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente contestava l'attendibilità dell'importo previsto per la copertura dell'impianto, la confacenza della soluzione prevista per il tetto ed il fatto di non aver potuto prendere conoscenza dei capitolati del concorso;

che con giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il credito stanziato si fondasse su un preventivo attendibile in quanto allestito in base ad un progetto definitivo, convenientemente illustrato dal messaggio municipale;

che __________ impugna il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione;

che, dopo aver affermato di non aver completamente letto la risoluzione impugnata, l'insorgente si limita a rilevare come il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse preavvisato favorevolmente il messaggio municipale qui in discussione: si tratterebbe di una leggerezza imperdonabile, che da sola giustificherebbe l'annullamento dell'intero giudizio con conseguente rinvio all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente sul gravame;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ammette di essere incorso in una svista, comunque ininfluente ai fini del giudizio;

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente, consigliere comunale di __________, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, il consiglio comunale può esaminare e discutere i messaggi municipali soltanto dopo esame e preavviso della commissione competente (art. 56 cpv. 2 LOC);

che il preavviso commissionale è un atto dovuto, ma non vincolante; esso è destinato a sottoporre le proposte del municipio ad un esame preliminare da parte di un gruppo ristretto di consiglieri comunali, chiamati ad esprimere un parere volto ad agevolare la discussione in seno al consesso e la deliberazione che questo è liberamente chiamato a rendere;

che, nell'evenienza concreta, l'insorgente fonda il suo ricorso esclusivamente sul fatto che il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse espresso preavviso favorevole al messaggio in contestazione;

che, non esplicando il preavviso commissionale alcun effetto sulle deliberazioni del consesso, la svista in cui è incorso il Consiglio di Stato è del tutto ininfluente sull'esito del giudizio impugnato; ciò significa che il giudizio non sarebbe stato diverso se il Governo avesse correttamente considerato che la commissione della gestione aveva preavvisato negativamente il messaggio in oggetto;

che, non sollevando l'insorgente ulteriori critiche nei confronti del giudizio governativo impugnato, che afferma di non aver nemmeno letto completamente, il ricorso va senz'altro respinto;

che le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato sulla base di pertinenti considerazioni meritano peraltro di essere condivise;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

municipal lawcommission opinionnon-binding pre-opinionadministrative appealirregularitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the State Council's mistaken assumption about the commission's favorable pre-opinion required annulment of its decision.

Decisione estratta

No. The commission's pre-opinion was not binding on the municipal council, so the mistake had no influence on the outcome.

Motivazione estratta

Under Art. 56 cpv. 2 LOC, the commission opinion is mandatory but merely preparatory and non-binding; therefore an error about its content cannot affect the validity of the government decision when no other criticism is raised.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be allowed and the matter remitted for a new decision.

Decisione estratta

No remittal was warranted because the alleged error was irrelevant and no additional grounds were advanced.

Motivazione estratta

Since the appellant relied exclusively on an immaterial mistake and did not develop further objections, the challenged judgment stood.

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