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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.96
Data decisione, Autorità: 30.05.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00096
Lugano 30 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1145) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 23 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'allargamento e la sistemazione di un passo pubblico pedonale (part. n. __________ e __________ RFP);
viste le risposte:
20 aprile 2000 di __________;
19 aprile 2000 del Consiglio di Stato;
4 maggio 2000 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione situata a __________ nella zona residenziale (part. n. __________ RF). L'accesso al fondo è assicurato da una strada privata, in proprietà coattiva (part. n. __________ RF), che corre lungo il confine E del fondo del resistente __________ (part. no. __________ RF) e sbocca su un passo pubblico pedonale di proprietà dal comune (part. n. __________, __________ RF).
B. L'8 marzo 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di modificare il suddetto passo pubblico nel tratto che corre lungo il confine N del suo fondo, allargandolo di circa 70 cm sul suo terreno e modificandone la pendenza in modo da permettere ai veicoli di accedere all'autorimessa che aveva nel frattempo realizzato nell'angolo NW della sua proprietà.
Alla domanda si è opposto __________, contestando l'intervento dal profilo della sua conformità con il PR, che riserva il passo in questione ai pedoni.
Con decisione 23 novembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
C. Contro la predetta decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Esperita una visita in luogo, il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, che avrebbe agito unicamente per tutelare l'interesse generale alla legalità dell'amministrazione. Intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha comunque annullato la licenza, nella misura in cui era riferita all'area pubblica, per incompetenza del municipio ad autorizzare l'intervento. Trattandosi di un'opera viaria, competente a rilasciare il permesso sarebbe il tribunale d'espropriazione. Pur dandogli sostanziale soddisfazione il Consiglio di Stato ha condannato il ricorrente al pagamento della tassa di giustizia.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in particolare l'annullamento della tassa di giustizia.
Rivendicata la legittimazione attiva l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che contesta dettagliatamente le tesi sollevate dall'insorgente con riferimento alla natura del passo pubblico. Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e __________ senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPAmm).
2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la situazione dell'insorgente è legata all'oggetto della contestazione da un rapporto particolare, suscettibile di conferirgli la qualità per agire in giudizio. In quanto comproprietario di una strada in coattiva (part. no. __________ RF), che sbocca sul passo pedonale, oggetto della licenza impugnata, il ricorrente rientra invero nel novero di quelle persone che per situazione sono legate al provvedimento censurato da un rapporto più stretto di quello che intercorre con gli altri membri della comunità.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso che l'insorgente fosse anche portatore di un interesse personale, diretto e concreto a contestare la licenza per il pregiudizio che questa gli arrecherebbe. L'interesse di cui l'insorgente si prevale non sarebbe per nulla diverso da quello generale. Il suo ricorso sarebbe pertanto da configurare alla stregua di un'actio popularis.
A prima vista, l'interesse fatto valere in causa dall'insorgente non appare più pronunciato di quello che può animare gli altri membri della comunità. Non è in particolare dato di vedere immediatamente quale utilità pratica possa derivare all'insorgente dall'accoglimento del ricorso. Un esame più attento permette tuttavia di riconoscere al ricorrente un certo interesse ad evitare che all'intersezione tra la strada coattiva ed il passo pubblico pedonale affluiscano veicoli provenienti da W, ovvero dal tratto che è attualmente aperto soltanto al transito di pedoni e di biciclette. Un simile interesse, anche se non appare particolarmente significativo, è comunque abbastanza differenziato da permettere il riconoscimento della legittimazione attiva.
Ne discende che il giudizio d'irricevibilità, reso dal Consiglio di Stato per presunta mancanza d'interesse del ricorrente, non può essere tutelato.
In concreto, si può prescindere da un rinvio, poiché il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, ha comunque dato soddisfazione all'insorgente annullando la licenza censurata. Questo tribunale può quindi limitarsi ad annullare la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente.
Le ripetibili sono invece a carico del resistente, che si è opposto senza successo all'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1145) è riformata nel senso dei considerandi, annullando la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il resistente __________ rifonderà fr. 300.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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