AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.107
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00107
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 aprile 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione no. 1398 del 28 marzo 2001 del
Consiglio di Stato che ha respinto il gravame interposto contro la decisione
8 febbraio 2001 della Sezione della circolazione di revocarle a tempo indeterminato
la licenza di condurre;
vista la risposta 24 aprile
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il primo
pomeriggio di domenica 1. ottobre 2000 __________ ha circolato in motocicletta
in stato di ebrietà con un tasso di concentrazione alcolica accertato con perizia
alcolimetrica del 2,96-3,86‰, percorrendo contromano, in violazione della segnaletica
e malgrado le grida di un poliziotto, una strada in senso unico ove, accortasi
del sopraggiungere di un veicolo nel regolare senso di marcia, ha perso la padronanza
del mezzo ed è caduta. Per questi fatti la Sezione della circolazione l'8
febbraio 2001, visto il rapporto peritale 12 gennaio 2001 di __________ di cura
dell'alcolismo (in seguito: __________) e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett.
c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr, le ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato, togliendo l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso, disponendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima
del mese di dicembre del 2001 e subordinando la riammissione alla guida alla
presentazione di un certificato medico e di un rapporto di __________
attestanti dopo un periodo di controllo di dodici mesi l'avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di ogni dipendenza psicofisica da bevande
alcoliche.
B. Contro
questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando
di essere alcolista e che fossero dati gli estremi medici per una revoca di sicurezza,
e postulando una revoca della licenza a scopo di ammonimento non superiore a
sei mesi.
C. Il 28 marzo
2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Richiamati gli art. 14 cpv.
2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr ed il rapporto peritale di
Ingrado, l'esecutivo cantonale ha ravvisato "un fortemente probabile
consumo alcolico smodato abituale o periodico … con una conseguente marcata
elevazione della tolleranza alcolica", situazione avallata da precisi
sospetti internistici, giungendo alla conclusione che "al momento della
decisione impugnata la signora __________ non era in grado di sormontare per
mezzo della propria volontà questa sua tendenza a consumare bevande alcoliche
in proporzioni eccessive", per cui si giustificavano sia la revoca
della licenza ex art. 17 cpv. 1 bis LCStr che le clausole relative alla
riammissione alla guida ed al termine di prova prima di un riesame.
D. Contro tale
decisione __________ insorge davanti a questo tribunale, ribadendo i propri
argomenti. In particolare contesta di essere alcolista e che siano dati gli estremi
medici per confermare la decisione impugnata, e postula una
"sacrosanta" revoca della licenza a scopo di ammonimento, comunque
non superiore a sei mesi. Sottolinea che dal momento del ritiro della licenza,
avvenuto il 2 ottobre 2001, sono passati diversi mesi, durante i quali si è
sottoposta alle analisi richieste dall'autorità riconoscendo lo sbaglio
commesso, si è comportata bene e ha tenuto un atteggiamento di collaborazione.
Ribadisce che il suo medico curante l'ha definita idonea alla guida e che la
perizia Ingrado riporta solo alcuni indizi che non possono avere forza
probatoria a fronte dei certificati medici e del comportamento tenuto dopo il
sinistro. In particolare dalla perizia non risulterebbe né un caso di
alcolismo, né un profilo etilistico della personalità, né difficoltà per la
ricorrente nel resistere agli inviti ed al desiderio di consumare bevande
alcoliche. Per questi stessi motivi, ritenuta l'assenza di precedenti
violazioni alle norme della circolazione stradale, la buona condotta
ulteriormente tenuta e le difficoltà a recarsi sul posto di lavoro con i mezzi
pubblici, chiede che nelle more della procedura al ricorso venga conferito
effetto sospensivo. Comunque postula una nuova perizia e di essere sentita.
E. Con la
risposta il Consiglio di Stato ha rinunciato a formulare ulteriori
osservazioni, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione della ricorrente non è infatti
necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la
legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte
il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto, ciò che la ricorrente ha potuto fare
diffusamente con l'inoltro del gravame in rassegna (DTF 125 I 209 consid. 9b e
rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Inoltre l'ulteriore prova
peritale postulata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o altri
importanti elementi probatori dalle risultanze opposte a quelle di __________
(a fronte della quale una superperizia avrebbe potuto eventualmente entrare in
considerazione), non potrebbe portare ulteriori elementi utili per il giudizio
né influire sull'esito del gravame, anche per la distanza temporale dalla
precedente perizia, che questo tribunale alla luce delle tavole processuali
ritiene comunque attendibile malgrado le censure sollevate dalla ricorrente per
i motivi che verranno esposti in seguito.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova
connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono
essere ridotti.
-
Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della
perizia 12 gennaio 2001 del lic. __________. Nel caso specifico, pur non
contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, la ricorrente, che pure
cita a sostegno delle tesi ricorsuali alcune emergenze peritali (ricorso pag.
5), ne mette in dubbio le conclusioni ritenendole soggettive e smentite dai due
certificati medici in atti.
3.1. Il perito ha avuto un colloquio
personale con l'interessata, l'ha sottoposta a numerosi test ed ha chiesto al
medico curante dott. __________, che aveva prodotto delle analisi ed un certificato
medico, di svolgere determinati approfondimenti, ed ha tenuto conto nel referto
dell'insieme di tutte le risultanze.
Il lic. phil. __________ ha costatato dagli
atti che al momento del prelievo di sangue malgrado l'elevata intossicazione
alcolica accertata la ricorrente pareva sotto un effetto alcolemico solo medio
e non ha avuto difficoltà nelle prove, ciò che induce un "più che
fondato sospetto" di alcolismo con abuso etilico abituale.
La ricorrente al momento del colloquio con
il perito presentava inoltre un'alcolemia dello 0.9% ed un fetore etilico forte
e sgradevole, incompatibili con il consumo alcolico dichiarato (e secondo
l'esperienza del perito spiegabili con l'assunzione di alcol il giorno o la
sera prima, per una quantità pari all'intero consumo dichiarato dall'insorgente
per i 30 giorni precedenti). L'insorgente non ha saputo però spiegare né
l'alcolemia di quell'occasione, né quella riscontrata il giorno del sinistro,
ed ha insistito a negare di avere consumato l'alcol necessario a causare tale
alcolemia, attribuendo la colpa dei propri eccessi alcolici a particolari situazioni,
negando di avere mai assunto bevande alcoliche con un consumo eccessivo,
rafforzando e qualificando così nel perito il sospetto di una problematica
etilistica.
3.2. Il perito riferisce che dai grafici di
__________ e di __________ la ricorrente presenta dei limiti nel controllo
delle proprie energie legati all'esuberanza delle energie vitali. Inoltre le
risultanze delle analisi del sangue (con transaminasi e γGT elevate
malgrado un valore delle CDT non patologico) mal si conciliavano con l'allegato
certificato medico 29 novembre 2001 del dott. __________, che attestava solo un
consumo alcolico modesto con assenza di segni clinici alcolcorrelati. Il perito
si è chinato sul problema chiamando il dott. __________ ad effettuare ulteriori
analisi indagando tali anomalie. Sulla base di tale approfondimento, e dei
valori meno squilibrati riscontrati nelle seconde analisi, il medico curante ha
riferito che "l'alterazione risultata precedentemente era dovuta ad un
abuso alcolico del giorno precedente l'infortunio e occasionale" e
confermava l'idoneità alla guida della sua paziente "alla condizione
che si astenga dall'abuso sia pur occasionale di bevande a contenuto alcolico".
A dispetto di quanto sostiene la ricorrente nel gravane in rassegna quindi i
certificati medici in atti, che il perito ha tenuto in debita considerazione,
non delineano un quadro incondizionatamente positivo (basti rilevare la
condizione di cui al secondo certificato!), e sono stati debitamente
considerati dal perito.
3.3. Vero è, come evidenziato nel gravame,
che il perito ha sottoposto alla ricorrente il questionario MAST-R, la scala
dell'alcolismo di __________ e la scala del craving, senza riscontrare né
problematiche alcolcorrelate, né un profilo etilistico della personalità, né
difficoltà nel resistere agli inviti ed al desiderio di consumare bevande
alcoliche. Tuttavia il perito ha precisato che siccome tali questionari
lasciano chiaramente capire ciò che misurano ha inserito " delle scale
di controllo che permettono di verificare la presenza di eventuali tendenze
intenzionali o inconsce alla falsificazione dell'immagine che potrebbe derivare
dalle risposte date ai test", rilevando la presenza di forti difese
(inconsapevoli) nei confronti del test, caratterizzate dalla tendenza a
ridurre l'importanza attribuita a determinati comportamenti ed atteggiamenti.
Si tratta quindi di test i cui risultati vanno presi con le pinze e relativizzati
alla luce del particolare esito (che si può considerare negativo) del
controllo, e le cui conclusioni - invocate dalla ricorrente che le estrapola
dal loro contesto - non hanno in concreto la forza probante che ella pretende e
non escludono pertanto l'esistenza di problemi alcolcorrelati.
3.4. Sulla scorta di quanto sopra, il perito
valuta come evidente un'ottima sopportazione alcolemica della
ricorrente, che non si sentiva ubriaca quando è incorsa nell'incidente della
circolazione e neppure al momento della perizia pareva essere divenuta consapevole
della gravità della guida in stato di ebrietà e della sua responsabilità nel
causare il delitto. Dato che la marcata elevazione della tolleranza alcolemica
deriva notoriamente "dal ripetuto e frequente consumo elevato o
da un periodo anamnestico non breve o ripetuto di abuso alcolico abituale",
egli conclude che è "fortemente probabile un consumo alcolico smodato
abituale o periodico anche se recisamente negato". Anche a livello
fisico, pur mancando chiari o sospetti segni fisici associabili clinicamente ad
un consumo elevato o abituale di bevande alcoliche, vi sono "fortemente
sospetti aspetti internistici (l'alterazione di alcuni valori epatici che si
sono ridotti al secondo esame) associabili clinicamente a un consumo elevato
regolare o abituale di bevande alcoliche" che rafforzano le conclusioni
peritali.
3.5. La perizia del lic. phil. __________
appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso.
L'analisi effettuata non appare in contrasto con quanto espresso dal medico
curante dell'insorgente, ritenuto che si china su aspetti psicologici, non
considerati dall'esame internistico al quale si è - giustamente - limitato il
dr. __________, che peraltro nel secondo certificato si è espresso in modo
cauto sull'idoneità alla guida della paziente, formulando persino un'esplicita
condizione in merito al consumo di alcol.
Il referto, che verte unicamente
sull'idoneità dell'interessata alla guida, risulta essere chiaro ed
approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver
aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui appare
fortemente probabile un consumo alcolico smodato abituale o periodico, che
trova un riscontro in sospetti aspetti internistici ad esso clinicamente
associabili, e secondo cui la ricorrente non ha (o non aveva) la percezione di essere ubriaca e sembra inconsapevole
della gravità della guida in stato di ebrietà e della propria responsabilità in
merito al sinistro.
-
Da quanto
esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di
sicurezza per problemi alcolcorrelati giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16
cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr, sono adempiute, per cui il provvedimento di
revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, che del
resto ha limitato il periodo di prova alla durata minima di un anno consentita
dalla legge (art. 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr), come pure le condizioni poste, che
appaiono del tutto consone alle particolarità del caso, si rivela giustificato.
La decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato ed é oggetto di
impugnativa va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
-
Con
l'emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo, peraltro
motivata senza offrire prove particolari quo all'evoluzione della situazione
dopo il sinistro (che comunque in concreto sarebbe stata ininfluente), e
peraltro di regola inammissibile a fronte di una revoca di sicurezza, diviene
priva di oggetto.
-
In virtù
di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1
bis e 17 cpv. 3 LCStr, 10 LALCStr, 1 segg., 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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