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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.127
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00127
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 aprile 2001 di
__________ tutti rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 marzo 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1268) che annulla la licenza edilizia 20 aprile 2000 rilasciata loro dal
municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare
in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
3 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
8 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 maggio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
dicembre 1999 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in
località __________ (zona residenziale semiestensiva R2-04), su un terreno di
proprietà dei liteconsorti __________ e __________ (part. n. __________ RFD).
Alla domanda si sono opposti diversi vicini,
contestando la sufficienza dei piani, la distanza verso l'edificio che sorge
sul fondo contermine (part. n. __________ RF), l'altezza della costruzione e
l'adeguatezza dell'accesso.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 20 marzo 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti. Respinte le censure
riferite alla sufficienza dei piani, il Governo si è in sostanza limitato a
rilevare che, sorgendo a soli 4 m dalla pensilina d'ingresso allo stabile degli
opponenti __________ e __________, la controversa costruzione non rispettava la
distanza minima tra edifici (m 6), prescritta dall'art. 52 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio al
Consiglio di Stato affinché statuisca sulle rimanenti censure sollevate dagli
opponenti.
Secondo i ricorrenti, la pensilina
d'ingresso allo stabile dei vicini __________, posta a circa 50 cm dal confine
fra i fondi, non farebbe stato ai fini delle distanze tra edifici. La distanza
tra edifici andrebbe misurata per rapporto alla costruzione principale. A maggior
ragione si imporrebbe questa conclusione ove si consideri che la pensilina è
stata realizzata abusivamente.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed i vicini __________ e
__________, che contestano le tesi dei ricorrenti.
Il municipio di __________ condivide invece
l'impugnativa con argomenti che verranno semmai discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti
non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole
processuali. Le caratteristiche della pensilina (portico), a partire dalla
quale andrebbe misurata la distanza tra edifici, sono facilmente desumibili
dalle fotografie agli atti e dalle planimetrie. Vanno quindi disattese le
censure che i ricorrenti sollevano in relazione alla valutazione anticipata,
operata dal Consiglio di Stato, circa la concludenza delle prove chieste dai
ricorrenti in prima istanza.
- 2.1.
L'art. 41 cpv. 1 RLE impone di misurare le distanze dal confine o tra edifici
nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine,
dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una
sporgenza sino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della
facciata.
Considerate le finalità delle distanze tra
edifici, determinante ai fini della misurazione di questo parametro è la proiezione
orizzontale degli ingombri delle opere edilizie. Eccezioni a questa regola sono
ammesse soltanto nel caso di gronde o di balconi di ridotte dimensioni,
rientranti nei limiti indicati dalla norma. La giurisprudenza ha inoltre
sottratto al computo delle distanze le piccole sporgenze con funzione ornamentale
o complementare, quali canne fumarie, mensole o davanzali. Gli altri corpi sporgenti,
in particolare quelli che superano le dimensioni usuali delle gronde o la
larghezza dei balconi ammessi senza computo sulle distanze (m 1.10), fanno
invece stato ai fini della misurazione delle distanze (Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 39 LE, n. 1195 e 1202).
2.2. L'art. 52 NAPR di __________ fissa a 6
m la distanza minima tra edifici. Identica distanza è fissata dall'art. 15 NAPR
verso costruzioni sorte prima della pubblicazione del PR ad una distanza dal
confine inferiore a quella prescritta.
2.3. Nel caso concreto, la controversa
costruzione verrebbe a sorgere ad una distanza di m 3.47 dal confine verso il
fondo dei resistenti __________ (part. n. __________ RF), rispettivamente a
circa 4 m dalla pensilina d'ingresso allo stabile che sorge su tale fondo.
Orbene, questa pensilina, larga m 3.28 e
lunga m 3.40, costituisce senza ombra di dubbio un corpo sporgente soggetto a
computo ai fini della misurazione delle distanze. Non si tratta né di una
semplice gronda, né di un balcone rientrante nei limiti fissati dall'art. 41
RLE, né di una modica sporgenza con funzioni ornamentali o complementari. Il
manufatto determina invero un ingombro significativo, che non può essere
ignorato ai fini della misurazione delle distanze.
Invano i ricorrenti ne eccepiscono la
legittimità. Il manufatto, realizzato una ventina d'anni orsono, esiste ed
esige per il fatto stesso di esistere che la distanza di 6 m, prescritta dagli
art. 52 e 15 NAPR sia rispettata. Considerate le finalità perseguite da questo
parametro edilizio, le distanze tra edifici vanno per principio applicate anche
per rapporto a costruzioni abusive. Quest'ultime possono in effetti continuare
ad esistere sintanto che non vengano colpite da un ordine di demolizione.
Parimenti, non giova ai ricorrenti
richiamarsi alle norme sulle costruzioni accessorie. La pensilina non può
infatti essere considerata una costruzione accessoria, perché l'art. 26 NAPR
nega questa qualifica alle opere subalterne costruite in contiguità con un
edificio principale.
3 Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la risoluzione governativa impugnata
va quindi senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 41 RLE; 15, 26, 52 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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