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Numero d'incarto:
52.2001.130
Data decisione, Autorità:
02.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00130
Lugano
2 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1298, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 12 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina russa __________, nata __________, 1973, è entrata in Svizzera il 2
febbraio 1993, beneficiando di diversi permessi di dimora temporanei (L), per
lavorare come artista di night-club in diversi locali notturni del cantone. In
seguito, dal settembre 1994, la ricorrente ha ottenuto ulteriori permessi di tipo
L della durata di 10 mesi ciascuno (settembre - giugno), allo scopo di
frequentare la scuola professionale __________ a __________; tali
autorizzazioni sono giunti a definitiva scadenza il 30 giugno 1998, avendo
l'interessata conseguito pochi giorni prima il diploma di commercio e lingue.
Il 31
luglio 1998, l'insorgente si è sposata a __________ con il cittadino svizzero
__________ (1956) e, per vivere assieme al marito, ha ottenuto un permesso di dimora
annuale, in seguito regolarmente rinnovato sino al 31 luglio 2000. Rientrata a
__________ per circa sei mesi ancor prima della fine del 1998, dopo una fugace
ripresa della convivenza, a far tempo da luglio 1999 si è trasferita presso
un'amica e, dal 1° novembre 1999, ha locato un appartamento per proprio conto a
__________. Per brevi periodi, dopo il suo ritorno in Ticino, ha inoltre svolto
l'attività di impiegata d'ufficio presso tre differenti datori di lavoro. La
ricorrente ha una figlia minorenne, nata da una precedente relazione, residente
in __________.
B. Il 12 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 4 maggio
2000 da __________, volta ad ottenere la modifica dei dati relativi al datore
di lavoro nel permesso di soggiorno, e le ha fissato un termine con scadenza il
30 aprile 2001 per lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità ha
rilevato che era venuto meno lo scopo per il quale il permesso di dimora era
stato concesso all'interessata, vale a dire il ricongiungimento famigliare,
poiché essa non viveva più con il marito.
La decisione è
stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12 e 16 LDDS nonché 9 ODDS.
C. Con
giudizio 21 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Fondandosi
in particolare sul rapporto di polizia 22 novembre 2000, il Governo ha ritenuto
che la comunione domestica tra i coniugi fosse durata non più di cinque mesi,
cessando definitivamente a luglio 1999. Giudicando irrilevanti i motivi alla
base della disunione, l'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato che non vi
fossero possibilità di riconciliazione tra l'insorgente ed il marito. Pertanto
ha considerato manifestamente abusivo da parte della ricorrente appellarsi a
tale connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Visto che la
relazione coniugale non era più intatta, ha inoltre ritenuto che l'interessata
non potesse richiamare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU. Neppure il fatto
di avere un lavoro poteva giovare alla stessa, in quanto l'autorizzazione ad
esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento
famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, e postulando il rinnovo del
permesso di dimora annuale. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti
all'autorità inferiore, affinché si pronunci di nuovo sulla causa dopo aver
esperito ulteriori accertamenti. Adduce che il prolungato rientro a __________ sarebbe
stato imposto da gravi problemi di salute della madre e asserisce di essere
stata cacciata dall'abitazione coniugale dal marito, affetto da disturbi
psichici e da guai finanziari. Contesta di richiamarsi al vincolo matrimoniale
in maniera manifestamente abusiva, confidando in un recupero di salute del
coniuge, dal quale dipenderebbero le possibilità di un ricongiungimento famigliare.
La ricorrente chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritti del 14 e 21 maggio 2001, la ricorrente ha
contestato le asserzioni formulate dall'autorità dipartimentale in sede di risposta,
producendo ulteriore documentazione e chiedendo che le venisse concessa la
facoltà di replica.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Federazione di __________ o dell'ex __________ alcun trattato che
regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini russi, accordo
dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in
linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre
essere reso sulla base degli atti, senza dover procedere, come invece preteso
dalla ricorrente, ad ulteriori accertamenti, che quest'ultima, peraltro, non
specifica minimamente. Gli stessi non appaiono infatti idonei a procurare al
Tribunale la conoscenza di nuovi elementi di rilievo per il giudizio (art. 18
cpv. 1 PAmm). Nemmeno si giustifica di procedere ad un ulteriore scambio di
allegati, che, si rammenta, riveste carattere eccezionale (art. 49 cpv. 3
PAmm), atteso che le risposte presentate delle autorità inferiori confermano le
conclusioni e le argomentazioni già sostenute nelle precedenti fasi processuali
(cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 5 ad
art. 20).
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto, soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma, non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può inoltre essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire
al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di
misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla
separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato
dalla Svizzera.
-
In
concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso
manifesto del diritto, da parte della ricorrente, nell'invocare il vincolo
coniugale (consid. F.2, p. 10). Di conseguenza, questo tribunale si limita ad
accertare se la decisione impugnata è corretta sotto questo profilo, senza esaminare
l'eventuale natura fittizia del matrimonio, a sostegno della quale l'avversata
decisione evidenzia comunque significativi indizi (ad esempio: differenza di
età, breve conoscenza prima del matrimonio, scadenza del permesso di soggiorno
in Svizzera).
-
4.1. __________ si è sposata il 31 luglio 1998, andando a
vivere con il marito a __________. Dopo pochi mesi è tornata in patria, allo
scopo asserito di assistere la madre malata, come dimostrerebbe un certificato
medico versato agli atti. Tuttavia tale documento non riporta alcuna
indicazione temporale relativa agli ultimi mesi del 1998, rispettivamente ai
primi del 1999. Inoltre nessun altro riscontro probatorio permette di attestare
che l'assenza dal domicilio coniugale in quel periodo fosse dettata da
imperiosi motivi. Tornata in Svizzera, la ricorrente, per sua stessa ammissione
(cfr. verbale d'interrogatorio 21.11.00), ha ripreso la convivenza a __________
per, al massimo, due mesi, prima di stabilirsi presso un'amica ed in seguito in
un monolocale a __________. Nel contempo, anche il marito ha trasferito a più riprese
il domicilio. Dalle emergenze processuali non risulta che, allo stadio attuale,
i coniugi __________ abbiano ripreso la comunione domestica. Il fatto che tra
loro vi sia una frequentazione sporadica non permette certo di mutare tale
conclusione.
Pertanto,
l'effettiva convivenza postmatrimoniale della coppia si è protratta all'incirca
per sette mesi ed è interrotta da due anni.
4.2. A detta
della ricorrente, il motivo principale del dissidio con il coniuge risiede
nella malattia psichica di quest'ultimo, che l'avrebbe letteralmente cacciata
di casa ed impedirebbe una riappacificazione, nonostante i frequenti tentativi
da lei intrapresi in questo senso (cfr. verbale d'interrogatorio del
21.11.2000). Ritenuto che, per costante giurisprudenza, poco importano i motivi
per i quali i coniugi hanno cessato la comunione domestica (cfr. STF 5.3.2001
in re A., consid. 1b), è opportuno tuttavia precisare che la ricorrente, già
prima del matrimonio, era al corrente dei problemi economici e di salute del
marito (cfr. la trascrizione del verbale d'interrogatorio e il relativo
commento aggiuntivo a p. 5 dell'allegato ricorsuale). Inoltre, i dichiarati
sforzi intrapresi dall'insorgente per ricomporre l'unione coniugale appaiono
limitati allo stadio di puro parlato. D'altro canto, dalle tavole processuali
non emerge in alcun modo qualsivoglia intenzione, anche remota, del marito di
riprendere la vita matrimoniale. Significativa è, da ultimo, la reciproca
indipendenza finanziaria che caratterizza la relazione tra i coniugi; in
particolare, non risulta che la ricorrente provveda economicamente, grazie al
suo salario, ai bisogni del marito, al beneficio di prestazioni d'invalidità e
assistenziali.
Ne consegue
dunque che, oltre alla separazione delle rispettive dimore, tra i coniugi
__________ non sussiste più un'autentica relazione coniugale da circa due anni.
Non vi è, inoltre, alcun indizio che potrebbe lasciar supporre una ripresa
della stessa.
4.3. Da quanto
precede risulta in modo manifesto l'abuso di diritto dell'insorgente
nell'invocare il proprio matrimonio, al fine di continuare a beneficiare del
permesso di soggiorno. Va inoltre osservato che, come già esposto,
l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito
e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale
e non costituisce lo scopo della sua dimora.
-
La
ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale
del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
tra __________ e suo marito __________. Va osservato infine che l'insorgente
non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria, dove è nata e
cresciuta e dove, tra l'altro, vive la figlia minorenne.
-
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto.
Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 7, 12, 16 LDDS; 8 ODDS;
100 cpv. 1. lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 49, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________, nata __________ (27
luglio 1973), cittadina __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale
entro il 15 settembre 2001 notificandone la partenza al
competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e spese
di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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