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Numero d'incarto:
52.2001.135
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00135
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 di
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(no. 1668) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni 12 settembre 2000 (n. 312) e 2 ottobre 2000 (n. 329), adottate
dal municipio di __________ nell'ambito di un procedimento contravvenzionale
promosso a carico di __________ per violazione della LE;
viste le risposte:
-
30 aprile 2001 di
__________;
-
8 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
14 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
17 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato al resistente __________
una licenza edilizia per sopraelevare la sua casa d'abitazione, posta fuori
della zona edificabile (part. n. __________);
che in sede di esecuzione dei lavori il
resistente si è scostato dai piani approvati;
che, analogamente sollecitato dal municipio,
all'inizio di giugno del 2000 __________ ha inoltrato una domanda in sanatoria
per le varianti d'opera eseguite abusivamente;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territo-
rio, il 23 agosto 2000 il municipio ha
rilasciato la licenza in variante chiesta in sanatoria;
che il 31 agosto 2000 il municipio ha aperto
un procedimento contravvenzionale a carico del resistente __________ per violazione
formale della LE, commessa eseguendo le modifiche in questione senza aver
preventivamente ottenuto la necessaria licenza edilizia;
che il 12 settembre 2000 il municipio ha
discusso in merito alla multa da infliggergli, risolvendosi tuttavia a rinviare
qualsiasi decisione ad ulteriore seduta;
che il 2 ottobre 2000 il municipio ha deciso
d'infliggere al resistente __________ una multa di fr. 300.-; il municipale
__________ qui ricorrente, si è astenuto asserendo di aver pendente un ricorso
davanti al Consiglio di Stato riguardante la fattispecie in esame;
che il 13 ottobre 2000 __________ ha
impugnato le risoluzioni 12 settembre e 2 ottobre 2000 davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, ritenendolo tardivo nella misura in cui era
rivolto contro il provvedimento di rinvio, rispettivamente inammissibile,
perché proposto da un terzo, estraneo al procedimento contravvenzionale, e
quindi non legittimato a ricorrere, nella misura in cui aveva invece per
oggetto la decisione di multa;
che contro questo giudizio __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento; rivendicata la legittimazione attiva a ricorrere, l'insorgente
si diffonde a contestare in particolare la licenza rilasciata in sanatoria al
resistente __________;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il multato con argomenti, che
all'occorrenza, verranno ripresi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148
cpv. 3 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente
a contestare il giudizio governativo impugnato è certa; se sia legittimato a
censurare la multa inflitta al resistente __________ è invece questione di merito
che verrà esaminata qui appresso;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che, secondo l'art. 208 LOC, contro le
decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui
decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la
legge non disponga altrimenti;
che per l'art. 209 LOC sono legittimati a
ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (lett.
a) e ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo (lett. b);
che, notoriamente, l'art. 209 lett. a LOC
istituisce la cosiddetta actio popularis, che conferisce a qualsiasi
cittadino del comune il diritto di impugnare decisioni degli organi comunali,
indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi legame con l'oggetto del
provvedimento impugnato e di un interesse personale, attuale, concreto e diretto
a dolersene;
che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai
RE sono punite dal municipio con multe commisurate in base alla natura ed alla
gravità dell'infrazione (art. 46 cpv. 1 LE);
che la procedura contravvenzionale è
regolata dagli art. 147 e 148 LOC (art. 46 cpv. 5 LE);
che in quanto rese dal municipio, le multe
edilizie configurano pertanto decisioni di un organo comunale ai sensi
dell'art. 208 LOC;
che in quanto tali, siffatti provvedimenti,
oltre che da parte del condannato, possono essere impugnati da parte di
qualsiasi cittadino attivo del comune;
che nessuna norma di legge esclude invero la
possibilità di esercitare l'actio popularis contro decisioni di multa
adottate dal municipio;
che la limitazione del diritto di ricorso,
introdotta nella LE con novella del 6 febbraio 1995 (BU 95, 158), non si
estende alla procedura contravvenzionale, che è rimasta retta dalla LOC (cfr.
art. 46 cpv. 5 LOC in combinazione con gli art. 21, 45 e 50 LE; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 50 LE, n. 1400);
che l'esclusione della possibilità di
impugnare in forza dell'actio popularis multe inflitte a terzi dal
municipio non può nemmeno essere dedotta dalla natura penale di tali
provvedimenti; le sentenze del Tribunale federale richiamate dal Consiglio di
Stato a sostegno del giudizio censurato riguardano la legittimazione ad
interporre ricorso di diritto pubblico; non suffragano per nulla l'ipotesi di
una limitazione dell'actio popularis;
che, per quanto sorprendente e per certi
versi sconveniente dal profilo istituzionale possa apparire questa conclusione,
il Consiglio di Stato non poteva, nelle circostanze concrete, negare al qui
ricorrente il diritto di avvalersi dell'actio popularis per impugnare la
multa inflitta dal municipio di Iragna al resistente __________;
che il ricorso va quindi accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore
affinché entri nel merito dell'impugnativa inoltratagli da __________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 147, 148, 208, 209 LOC; 46 LE; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 aprile 2001 (n. 1668) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli da __________.
-
Non si
prelevano né spese, tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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