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Numero d'incarto:
52.2001.147
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00147
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 24 aprile 2001 di
patr. da: avv. __________
chiedente la ricusa del Consiglio di Stato nella
procedura dipendente dal ricorso 24 aprile 2001 inoltrato dal medesimo
istante contro la licenza edilizia 9 aprile 2001 rilasciata dal municipio di
__________ all'Ente smaltimento dei rifiuti del sottoceneri per la
costruzione di un silos per il deposito di fanghi di depurazione e di una
tettoia in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 gennaio
2001 l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di costruire un capannone (silos) per il deposito di
fanghi di depurazione ed una tettoia per il ricovero di mezzi pesanti in
località __________ (part. n. __________ RF), dove gestisce una discarica per
rifiuti.
Alla domanda si è fra gli altri opposto
__________, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze
dell'impianto (part. n. __________, __________ e __________ RF di __________),
contestando le opere dal profilo del piano di utilizzazione cantonale (PUC),
che disciplina l'attività edilizia in quel comprensorio.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 13 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo le opposizioni.
B. __________
ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, sollecitandone
l'annullamento per gli stessi motivi che aveva addotto senza successo in sede
d'opposizione.
Con istanza pedissequa al ricorso
l'insorgente ha ricusato il Consiglio di Stato, ritenendo che non desse
sufficienti garanzie d'indipendenza e d'imparzialità, perché funge da autorità
di nomina del consiglio di amministrazione dell'ESR e perché uno dei suoi
membri, il Direttore del Dipartimento del territorio, avrebbe perfezionato un
accordo con l'autorità federale per continuare a depositare rifiuti nella
discarica anche dopo il 1. gennaio 2001, data fissata dal Consiglio Federale
per la chiusura di questi impianti.
C. Con
risoluzione 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza di
ricusa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza ed evasione.
L'ESR ne ha chiesto il rigetto con argomenti
che verranno discussi qui appresso.
Il municipio di __________ non ha invece
presentato particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. I
motivi di astensione e di ricusa previsti dal CPC valgono anche per i membri
delle autorità amministrative (art. 32 PAmm).
In caso di contestazione decide l'autorità
superiore o trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa
autorità in assenza del membro ricusato o astenuto (cpv. 1).
Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato
o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo
(cpv. 2).
1.2. L'istanza in esame chiede la ricusa del
Consiglio di Stato in corpore. Spetta quindi al Tribunale cantonale
amministrativo esaminarne il fondamento.
- 2.1.
Giusta l'art. 27 CPC, cui rinvia l'art. 32 PAmm, le parti possono ricusare il
giudice anche in tutti i casi in cui esistono gravi ragioni. La norma è volta
ad attuare il diritto ad un giudice indipendente e imparziale sancito dall'art.
30 cpv. 1 Cost., rispettivamente dall'art. 6 n. 1 CEDU, che per principio ha la
stessa portata (DTF 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller, Grundrechte
in der Schweiz, Berna 1999, pag. 574; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269).
La garanzia del diritto a un giudice
imparziale ed indipendente è volta ad escludere l'influsso sulla decisione di
circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività,
a favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze
verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (Jean-François Egli,
La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in:
Recueil de jurisprudence neuchàteloise, 1990, pag. 9).
2.2. La ricusa riveste un carattere
eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo
oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie
garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono considerati,
in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e vien
posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF
120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze della Corte europea dei
diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re __________ c. Spagna, in : Recueil des
arrêts et décisions 1998/VIII, pag. 3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal
c. Turchia, in : Recueil des arrèts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65; Villiger,
op. cit., pag. 264 segg.).
Entrano comunque in considerazione soltanto
motivi seri che consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza
del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad
ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza
di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato
sia effettivamente prevenuto (RDAT 1990 n. 27; 1984 no. 29; Borghi Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 32 PAmm, N 1 seg.).
2.3. Il Consiglio di Stato non è un
tribunale. È un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio
funzioni giurisdizionali. Vero è che anche il Consiglio di Stato è tenuto a
rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende tuttavia
dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si
riallaccia all'art. 4 vCost.
Al riguardo occorre in effetti tener
debitamente conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo
assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che
esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni
implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza
pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica
delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1
Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità
come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di
gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità
della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una
garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58
vCost), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (DTF 4.4.2000
in re __________; 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione inedita
del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid. 2b).
- 3.1. Nel
caso concreto, il ricorrente ravvisa un primo motivo di ricusa nel fatto che il
Consiglio di Stato è chiamato a nominare il consiglio di amministrazione
dell'ESR ed a vigilare sull'attività di detto ente.
La circostanza non permette di dubitare
dell'imparzialità del Governo. Essa è in effetti da ascrivere al cumulo di
funzioni governative e gestionali, rispettivamente di funzioni giurisdizionali
che la legge gli affida. Le relativamente labili connessioni che intercorrono
tra il Consiglio di Stato e l'ente qui resistente sono dovute all'organizzazione
delle autorità ed all'ordinamento delle competenze sancite dalla legge. Non
bastano minimamente a sostanziare il sospetto di prevenzione affacciato dal ricorrente.
3.2. Tanto meno permette di accreditare
questa tesi l'eccezione sollevata dal ricorrente con riferimento all'accordo
che il Dipartimento del territorio avrebbe stipulato con l'autorità federale
per consentire all'ESR di continuare l'attività della discarica anche dopo la
scadenza del termine fissato dal Consiglio federale per la chiusura di questi
impianti.
Anche questa circostanza è da considerare
come una semplice ed ineludibile conseguenza dell'ordinamento delle competenze
sancito dalla legge. Il fatto che il Consiglio di Stato porti la responsabilità
dei problemi connessi allo smaltimento dei rifiuti a livello cantonale non
permette di dubitare della sua imparzialità a dirimere vertenze di natura
edilizia che interessano enti attivi in questo campo. Né giustifica una simile
deduzione l'accordo raggiunto tra il Dipartimento del territorio, l'UFAFP e
l'ESR per consentire a quest'ultimo di completare lo sfruttamento della discarica
esistente. La convergenza d'interessi che potrebbe sussistere tra l'autorità
cantonale e l'ESR non è oggettivamente atta a fondare il sospetto di
prevenzione in capo ai membri del Consiglio di Stato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'istanza va quindi respinta siccome
priva di fondamento.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPC; 3, 18, 28, 31, 32 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'istante, che rifonderà identico
importo all'ESR a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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