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Numero d'incarto:
52.2001.160
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00160
Lugano
20 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 maggio 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1910) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 gennaio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
(1965), cittadino bosniaco titolare di un passaporto della __________, è
entrato la prima volta nel nostro Paese nel 1988 per lavorare come stagionale.
Nel 1992, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora; nel 1998 ha
ottenuto il domicilio in Svizzera, con termine di controllo fissato per il 5 ottobre
2001. Il ricorrente vive a __________ con la moglie __________ (1968) e le
figlie __________ (1987) e __________ (1994).
B. a) Con
decreto d'accusa 19 gennaio 1990, __________ è stato condannato dall'allora
sostituto Procuratore pubblico sottocenerino a 15 giorni di detenzione -
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - e a una multa di
fr. 1'100.–, per circolazione in stato di ebrietà (1.83 g°/°°)
e circolazione con veicolo difettoso.
b) Per questo motivo, il 10 maggio 1990
l'allora Dipartimento di polizia ha ammonito l'interessato, con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in
esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
C. a) Con
decreto d'accusa 27 novembre 2000, il Procuratore pubblico ha condannato
__________ a 90 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di quattro anni - e a una multa di fr. 1'200.–, per circolazione in
stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.63 g°/°°).
Ha rilevato che il ricorrente era già stato condannato per lo stesso reato nel
1990 (alcolemia (1.83 g°/°°), ma anche nel 1993 (1.60 g°/°°).
b) Il 19 gennaio 2001 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, preso atto di
quest'ultima condanna penale e tenuto conto del precedente ammonimento, ha
ammonito per la seconda e ultima volta __________ con l'avvertenza che in caso
di recidiva o di comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua
espulsione o al suo rimpatrio dal territorio cantonale. La risoluzione è stata
resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
D. Adìto da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 24 aprile 2001.
Il Governo ha posto in rilievo che il ricorrente non era nuovo nel commettere
un delitto per circolazione in stato di ebrietà e che era già stato ammonito
per questo motivo il 10 maggio 1990. Ha inoltre ritenuto il provvedimento
dipartimentale conforme al principio della proporzionalità siccome teneva conto
del lungo soggiorno in Svizzera dell'insorgente. L'Esecutivo cantonale ha
tuttavia modificato il dispositivo n. 1 della decisione di ammonimento in
questo senso: "Lei è ammonito per la seconda e ultima volta e prende
atto che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, verrà esaminata la
possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di espulsione o di
rimpatrio". Ha infatti sottolineato che, prima di procedere a tali misure,
l'autorità deve effettuare una ponderazione degli interessi pubblici e privati
in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS).
E. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene in sostanza che il provvedimento
adottato sia carente di motivazione e sproporzionato. Precisa che le precedenti
infrazioni da egli commesse sono lontane nel tempo e che, nel frattempo, si è
sempre comportato bene e ha lavorato per mantenere la sua famiglia. Sottolinea
di non essere un bevitore abituale, di non aver messo concretamente in pericolo
la vita altrui durante la guida in stato di ebrietà e che il tasso di alcolemia
riscontrato nel corso dell'ultima infrazione è medio-basso. Asserisce di essere
ben integrato in Svizzera, dove vive insieme alla sua famiglia.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il
ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio
di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E'
dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere a un'ispezione presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano;
la prova non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito
dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a). L'art. 11 cpv.
3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere
pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per
valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente,
della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo
soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero
in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Se un'espulsione, nonostante la
sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non
appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato
di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS). La minaccia sarà notificata
sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità
si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS). Da quanto
precede, se ne deduce che l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero
senza dover necessariamente pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi
confronti. La decisione di minaccia di espulsione deve in ogni caso indicare i
motivi per cui l'allontanamento dello straniero non appare, in quel momento,
opportuno.
-
In
concreto, è incontestato che, circolando in stato di ebrietà, __________ ha commesso
un delitto (v. decreto d'accusa 27 novembre 2000 del Procuratore pubblico
Antonio Perugini). In questo senso, risultano chiaramente dati gli estremi
dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Che il tasso di alcolemia
riscontrato sia da considerare da leggero a medio non è quindi di decisivo
rilievo.
-
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che un'espulsione nei confronti del ricorrente
non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) ed ha
confermato la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv. 3 ODDS).
L'autorità inferiore ha tenuto conto, da una parte che __________ ha commesso
per la terza volta lo stesso reato per il quale era già stato in precedenza
minacciato di espulsione, dall'altra che egli risiede stabilmente in Svizzera
da una decina di anni. A torto quindi l'insorgente ritiene che la risoluzione
impugnata sia carente nella sua motivazione. Il fatto di guidare in stato di
ebrietà è un comportamento grave, tanto più che il ricorrente era già stato
ammonito in precedenza per questo motivo. Che la precedente minaccia di
espulsione risalga a 11 anni fa e che l'interessato non possa essere considerato
recidivo ai sensi della LCStr non è di decisivo rilevo, dal momento che le
finalità perseguite dalla legislazione in materia di diritto degli stranieri
sono diverse. Infine, che l'insorgente abbia sempre lavorato è confutato dalle
risultanze di causa (v. risoluzione governativa ad D., pag. 2).
-
Il
provvedimento adottato non procede quindi da un esercizio abusivo del potere
d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla
valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. Tanto più che il
Consiglio di Stato ha modificato il dispositivo n. 1 della risoluzione
dipartimentale, sottolineando che in caso di recidiva o di futuro comportamento
scorretto da parte del ricorrente, prima di procedere all'espulsione o al
rimpatrio di quest'ultimo, l'autorità dovrà effettuare in ogni caso una
ponderazione degli interessi pubblici e privati entranti in considerazione.
-
Il ricorso
dev'essere pertanto respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 10 cpv.1 lett. a, 11 LDDS; 16 ODDS;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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