AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.161
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00161
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 2001 di
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2032) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 5 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha abbandonato il
procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione
della LE;
viste le risposte:
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
30 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
31 maggio 2001 di __________
e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 novembre 1998 l'arch. __________,
analogamente incaricato dal municipio di __________, ha allestito un rapporto
relativo ad alcun muri di sostegno e di cinta eseguiti sulla part. n.
__________ RF a confine con le part. n. __________ e __________ RF, senza la
necessaria autorizzazione;
che in quel rapporto veniva fra l'altro
rilevato che, stando alle indicazioni di __________, proprietario del fondo in
questione e qui resistente, i manufatti sarebbero stati realizzati nel 1995;
che il 6
febbraio 2001 il municipio di __________ ha notificato al resistente un rapporto
di contravvenzione per aver costruito sul suo fondo alcuni muri di sostegno e
di confine senza la necessaria autorizzazione;
che __________ ha eccepito la prescrizione
dell'azione contravvenzionale, rilevando di aver costruito i muri nel 1993 e
nel 1995;
che con decisione 5 marzo 2001, adottata
all'unanimità, alla presenza del municipale __________, qui ricorrente,
l'autorità comunale ha abbandonato il procedimento contravvenzionale per
intervenuta prescrizione dell'azione penale;
che contro questa risoluzione __________ è
successivamente insorto davanti al Consiglio di Stato, rilevando di essersi
accorto che le opere abusive sarebbero state realizzate soltanto nel 1997,
ovvero dopo la conclusione della procedura RT che ha attribuito al fondo del
resistente l'area sulla quale insistono;
che con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa, negando all'insorgente la legittimazione
attiva a contestare un provvedimento adottato con il suo contributo;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ribadisce in questa sede di
essersi accorto soltanto in un secondo tempo che le opere abusive sarebbero
state realizzate dopo il 1997, ossia dopo la conclusione della procedura di RT;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che il municipio di Iragna postula a sua
volta il rigetto dell'impugnativa, confermando che i muri sono stati costruiti
tra l'estate 1993 e l'estate 1995;
che ad identica conclusione perviene il
prevenuto in contravvenzione con argomenti che per quanto necessario verranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148
cpv. 3 LOC;
che il ricorrente è legittimato ad impugnare
il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato
contro la risoluzione 5 marzo 2001 del municipio di __________; se fosse
abilitato ad impugnare questo provvedimento è questione che verrà esaminata nel
merito;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); considerata la natura della
questione posta a giudizio, gli atti richiamati dall'insorgente, riguardanti
altri abusi edilizi, non appaiono suscettibili di procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti;
che, secondo l'art. 208 LOC, contro le
decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui
decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la
legge non disponga altrimenti;
che per l'art. 209 LOC sono legittimati a
ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune
(lett. a) e ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo (lett. b);
che, notoriamente, l'art. 209 lett. a LOC
istituisce la cosiddetta actio popularis, che conferisce a qualsiasi
cittadino del comune il diritto di impugnare decisioni degli organi comunali,
indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi legame con l'oggetto del
provvedimento impugnato e di un interesse personale, attuale, concreto e diretto
a dolersene;
che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai
RE sono punite dal municipio con multe commisurate in base alla natura ed alla
gravità dell'infrazione (art. 46 cpv. 1 LE);
che la procedura contravvenzionale è
regolata dagli art. 147 e 148 LOC (art. 46 cpv. 5 LE);
che in quanto rese dal municipio, le multe
edilizie configurano pertanto decisioni di un organo comunale ai sensi
dell'art. 208 LOC;
che in quanto tali, siffatti provvedimenti,
oltre che da parte del condannato, possono essere impugnati da parte di
qualsiasi cittadino attivo del comune;
che nessuna norma di legge esclude invero la
possibilità di esercitare l'actio popularis contro decisioni di multa
adottate dal municipio;
che, come
giustamente rileva il Consiglio di Stato richiamandosi alla giurisprudenza di
questo tribunale, ai membri di autorità comunali va tuttavia negato il diritto
di impugnare decisioni adottate con il loro voto favorevole (RDAT 1997 n. 19;
Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 77 e 79 B III);
che, diversamente, verrebbe tutelato un
diritto inconciliabile con il principio della buona fede, si proteggerebbe chi
agisce contra factum proprium, si premierebbe una condotta
contraddittoria;
che un'eccezione a questa regola può essere
ammessa unicamente a favore del membro dell'autorità che dimostra di aver
aderito in buona fede alla risoluzione impugnata perché tratto in inganno o perché
ha ignorato, senza sua colpa, le premesse fattuali che l'hanno determinata;
che nel caso concreto, il ricorrente,
municipale di __________ dal 1988, non ha minimamente dimostrato di aver dato
il suo consenso alla risoluzione censurata perché tratto in errore per motivi
scusabili;
che la risoluzione censurata era stata
preceduta da accurati accertamenti esperiti dal pianificatore comunale (cfr.
rapporto 2.11.98 arch. Mina) e dalla Sezione enti locali (cfr. rapporto 8.10.98
SEL);
che l'oggetto del provvedimento censurato
era inoltre stato discusso a più riprese in seno al municipio alla presenza del
ricorrente, che tanto prima dell'avvio del procedimento contravvenzionale,
quanto dopo l'inoltro delle giustificazioni addotte dal prevenuto qui resistente,
ha avuto ampie possibilità di documentarsi in merito alla situazione di fatto
determinante;
che, stando così le cose, ben si giustifica
la decisione del Consiglio di Stato di negare al ricorrente la qualità per
agire in giudizio contro una decisione adottata con il suo voto favorevole;
che, abbondanzialmente, va rilevato che la
circostanza che il resistente sia diventato proprietario dei fondi sui cui
sorgono i muri soltanto nel 1997 non esclude affatto che le opere non siano
state eseguite in epoca precedente;
che il ricorso va quindi senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 46 LE; 145, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 800.-- al resistente
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster