AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.178
Data decisione, Autorità:
19.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00178
Lugano
19 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2001 di
__________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2013), che conferma parzialmente la licenza edilizia 10 gennaio 2001, rilasciata
dal municipio di __________ a __________ ed a __________ ed __________ per la
costruzione di due case monofamiliari sulle part. n. __________ e __________
RF e per la ristrutturazione di un mulino diroccato;
viste le risposte:
-
6 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 giugno 2001 di
__________ e __________;
-
28 giugno 2001 del
municipio di __________;
-
11 luglio 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12
maggio 2000 __________ e __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire due case monofamiliari in località
__________, su due fondi (part. n. __________ e __________), appartenenti alla
zona residenziale estensiva R 2a e posti sul pendio a valle della strada che
sale al paese. Il progetto prevedeva, fra l’altro, di recuperare un vecchio
mulino diroccato, situato a monte del sentiero che delimita i fondi verso
valle, ristrutturandolo e trasformandolo in un edificio destinato a deposito, atelier
e camera per gli ospiti.
Alla domanda si sono opposti __________ e
__________, rispettivamente __________, proprietari dei fondi sovrastanti,
contestando l'intervento dal profilo della sufficienza dei piani, delle
distanze tra edifici, dell'altezza massima, nonché dell'arretramento dal
sentiero che passa a valle dei fondi.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio ed esperito invano un tentativo di conciliazione,
il 10 gennaio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
subordinandola ad alcune condizioni e respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dai vicini contro la predetta licenza, confermandola alla condizione
di eliminare la scala d'accesso al tetto della casa prevista sulla part. n.
__________.
Respinta la censura di violazione del
diritto di essere sentiti e disattese le eccezioni sollevate dai ricorrenti con
riferimento alla sufficienza dei piani annessi alla domanda, il Consiglio di
Stato ha anzitutto ritenuto che le costruzioni avversate fossero contigue e
formassero un tutt'uno con lo stabile che sorge sulla vicina part. __________.
Ne ha dedotto che non violassero le norme sulle distanze tra edifici.
Conformi al diritto sarebbero pure il
recupero e la trasformazione del vecchio mulino. Trattandosi di uno stabile
collegato mediante la piscina alla nuova casa d'abitazione, l'intervento
rispetterebbe le distanze tra edifici. L'altezza rientrerebbe nel limite fissato
dalle norme di zona (m 7.00), maggiorato dell'abbuono per costruzioni in pendio
(m 1.80), mentre sarebbero date le premesse per la concessione di una deroga
alle distanze dall'area pubblica sottostante, rispettivamente dal vicino riale.
Lesiva delle norme sulle distanze è invece
stata ritenuta la scala d'accesso al tetto della casa prevista sulla part.
__________.
Respinte le ulteriori eccezioni sollevate
dai ricorrenti con riferimento ai posteggi ed alla formazione di uno stagno sul
lato a monte del vecchio mulino, il Consiglio di Stato ha quindi confermato la
licenza alla condizione che fosse soppressa la scala in questione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, gli opponenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla licenza.
In questa sede i ricorrenti ripropongono
anzitutto la censura di violazione del diritto di essere sentiti, rimproverando
all'autorità cantonale di non aver preso posizione, nell'ambito del preavviso,
in merito agli allegati che le parti si sono scambiati dopo l'inoltro delle
opposizioni. Alla licenza, obiettano, non erano inoltre allegati né l'avviso
cantonale, al quale la licenza rinviava, né le osservazioni dell'Ufficio
protezione natura (UPN), richiamate dallo stesso avviso. Il vizio, affermano,
non sarebbe stato sanato in sede di ricorso ed il Consiglio di Stato non
avrebbe comunque tenuto conto di tale irregolarità nel giudizio su tassa di
giustizia e ripetibili.
La domanda di costruzione, proseguono gli
insorgenti, sarebbe lacunosa ed incompleta, poiché ometterebbe di indicare le distanze
tra edifici e dai confini, rispettivamente non comprenderebbe il calcolo degli
indici e dei previsti trasporti di quantità edificatorie dai fondi vicini,
prodotto soltanto dopo il tentativo di conciliazione, ma mai portato a loro
conoscenza. La domanda non avrebbe infine accennato alla richiesta di deroghe.
Nel merito, i ricorrenti negano nuovamente
che le costruzioni possano essere considerate contigue. Le scale, la tettoia e
la piscina, che le collegherebbero tra loro, non determinerebbero condizioni di
contiguità. Sarebbero pertanto disattese le norme sulle distanze tra edifici.
Lesiva delle norme sulle altezze e sulle
distanze sarebbe poi la ristrutturazione del vecchio mulino. In particolare non
sarebbero date le premesse per accordare un abbuono sull'altezza massima e per
concedere una deroga alle distanze dall'area pubblica sottostante e dal vicino
riale. Il mulino sarebbe in realtà un rudere che verrebbe sostanzialmente trasformato.
Per quanto concerne i posteggi, i ricorrenti
si limitano a rilevare che la domanda di costruzione non prevedeva la richiesta
di deroghe, che il posteggio previsto sulla part. n. __________ è troppo
distante e che non è chiaro se siano stati computati nell'indice di
occupazione. Carente e lesiva del diritto sarebbe pure la licenza in quanto
riferita alla formazione di un piccolo stagno sul retro del mulino. In
particolare, non sarebbe stata esaminata la conformità dell'impianto per
rapporto alla LPAmb.
Contestati, anche in questa sede, i
parametri edificatori relativi agli indici, gli insorgenti censurano infine la
tassa di giustizia applicata e le ripetibili assegnate dal Consiglio di Stato,
considerandole eccessive e calcolate senza tener conto del rispettivo grado di
soccombenza.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
Dipartimento del territorio conferma il preavviso espresso in sede d'esame
della domanda, mentre il municipio contesta succintamente le tesi dei
ricorrenti.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti,
chiedendo a loro volta la conferma del giudizio impugnato con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi contermini a quello
dedotto in edificazione e già opponenti, è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm), in particolare senza
procedere ad una visita in luogo ed all'audizione di non meglio precisati testi.
Tali prove, sollecitate dai ricorrenti, non appaiono invero idonee a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente
dai piani e dalle fotografie prodotte dai resistenti in prima istanza.
- Diritto
di essere sentiti
2.1. Il diritto di essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost, comprende il diritto di esprimersi oralmente o per
iscritto prima che la decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti
per il giudizio e di partecipare alla loro assunzione, di farsi rappresentare e
di ottenere una decisione sufficientemente motivata.
La violazione del diritto di essere sentito
comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata. Resta tuttavia
riservato il caso in cui la parte lesa in questo diritto abbia avuto la
possibilità di far valere compiutamente le sue ragioni davanti ad un'autorità
di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.
2.2. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti
rimproverano al municipio di aver violato il loro diritto di essere sentiti,
omettendo di trasmettere all'autorità cantonale la risposta presentata dagli
istanti in licenza alle loro opposizioni e la replica da essi inoltrata a questa
presa di posizione, in modo da permettere al Dipartimento del territorio di
tenerne conto nel proprio preavviso. Imputano inoltre al municipio di aver
ulteriormente leso il loro diritto di essere sentiti per non aver allegato alla
licenza l'avviso cantonale da questa richiamato, che dava per riprodotte le
osservazioni presentate dall'UPN, mai portate a loro conoscenza.
L'autorità comunale, soggiungono gli
insorgenti, avrebbe poi ancora disatteso tale diritto, statuendo su una domanda
carente, perché priva del calcolo dettagliato degli indici, prodotto dai resistenti
soltanto dopo l'esperimento di conciliazione.
Il Consiglio di Stato ha respinto le
predette eccezioni, ritenendo che, disponendo di pieno potere cognitivo, gli
eventuali difetti denunciati dai ricorrenti fossero stati sanati in sede di
ricorso.
A ragione, perché le mancanze lamentate, non
li hanno minimamente pregiudicati nell'esercizio dei loro diritti di difesa. Né
hanno ostacolato il controllo della decisione impugnata da parte dell'autorità
di ricorso. Le osservazioni degli istanti all'opposizione e la replica degli
opponenti erano note all'autorità cantonale già prima che questa partecipasse
al tentativo di conciliazione. A maggior ragione le erano note quando ha
confermato il proprio avviso nell’ambito della procedura di ricorso di prima
istanza.
È vero che alla licenza non erano allegati
né l'avviso cantonale, né le osservazioni dell'UPN, richiamate da quest'ultimo.
Nemmeno questo vizio procedurale ha tuttavia impedito ai ricorrenti di far
valere compiutamente le loro ragioni in sede di ricorso. Analogamente, neppure
la completazione della domanda di costruzione con il calcolo dettagliato degli
indici, prodotto in sede di conciliazione, ha menomato i loro diritti di
difesa. Infondate, da questo profilo, sono pure le contestazioni sollevate dai
ricorrenti con riferimento ad asserite lacune dei piani. Benché privi dell'indicazione
di alcune distanze, i piani soddisfano le esigenze poste dall'art. 11 RLE,
permettendo, anche ad un profano, di rendersi perfettamente conto della natura
e dell'estensione delle opere oggetto della domanda.
- Contiguità
3.1. Le distanze minime tra edifici fissate
dagli ordinamenti edilizi servono ad assicurare l'igiene (insolazione,
aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio) delle costruzioni.
Le distanze tra edifici, a differenza di
quelle dal confine, sono in linea di massima sottratte alla libera disposizione
delle parti, che non possono accordarsi per ridurle. A meno che la legge applicabile
non lo vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono
tuttavia accordarsi per edificare in contiguità, sopprimendo qualsiasi spazio
intermedio, in modo da formare un'unica costruzione, composta da due o più
edifici, addossati l’uno all’altro, senza soluzione di continuità.
Per principio, affinché sia riconosciuta
l’esistenza di una situazione di contiguità, il contatto tra i singoli edifici
non può ridursi a singoli elementi di collegamento, ma deve estendersi a tutte
le facciate contrapposte. Corpi di congiunzione tra singoli edifici possono
determinare una situazione di contiguità soltanto quando sono di dimensioni
sufficienti da farli apparire, dal profilo strutturale ed architettonico, come
parti integranti di un’unica costruzione (Scolari, Commentario, II ed., ad art.
39 LE, n. 1211 seg.). Se questo presupposto non è soddisfatto, la contiguità
non può essere ammessa. Irrilevante è il fatto che l’insufficiente distanza tra
gli edifici non pregiudichi concretamente le finalità perseguite da questo
parametro edilizio.
3.2. Nell’evenienza concreta, l’art. 8 cpv.
2 NAPR di __________ stabilisce le distanze minime dal confine in funzione
dell'altezza e della lunghezza delle facciate degli edifici. Se la facciata non
supera la lunghezza di m 12.00, la distanza minima dal confine è di m 3.00 per
altezze sino a m 7.00, rispettivamente di m 4.00 per altezze sino a m 8.80
(lett. a). Se la facciata supera la lunghezza di m 12.00, la distanza minima
dal confine deve invece essere aumentata di m 0.30 per ogni metro di maggior
lunghezza, sino a 2/3 dell'altezza dell'edificio (lett. b). Se l'altezza supera
m 8.80, la distanza minima dal confine va infine aumentata in misura pari
all'eccedenza di altezza (lett. c).
L'edificazione in contiguità ad edifici
esistenti è ammessa. L'edificazione a confine è a sua volta possibile con
l'accordo del confinante, che deve impegnarsi a costruire in contiguità o ad
assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici (art. 8 cpv. 2.1 NAPR).
Alla stessa condizione va ammessa anche l'edificazione ad una distanza dal
confine inferiore a quella minima prescritta dall'art. 8
cpv. 2 lett. a - c.
3.3. Il progetto in esame prevede di
edificare sulla part. __________ una casa d'abitazione alta m 6.30, strutturata
su due livelli, lungo il confine con la part. __________. Su questo fondo, ad
una distanza di m 2.70 dallo stesso confine, sorge uno stabile abitativo di
uguale altezza.
La fascia di terreno in pendio, larga m 2.70
ed appartenente alla part. __________, che separa le facciate contrapposte
degli edifici in oggetto, è caratterizzata dalla presenza di una scala larga m
1.20, addossata al confine fra i fondi e suddivisa in rampe allineate sulla
verticale, interrotte da pianerottoli situati in corrispondenza dei singoli
piani. Il pianerottolo a livello 0 verrebbe coperto da una piccola tettoia (m
2.40 x 2.70), destinata a proteggere gli ingressi ed a fungere da elemento di
collegamento tra le facciate contrapposte dei due edifici. Tra i pianerottoli,
a lato della scala, rimarrebbe comunque una striscia di terra, larga m 1.50,
destinata ad essere ricoperta da vegetazione. Di conseguenza, a parte la scala
e la piccola tettoia, lo spazio che separa le facciate in questione rimarrebbe
sostanzialmente libero da costruzioni.
Orbene, contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze ed i resistenti, nella fattispecie non sono per nulla
ravvisabili gli estremi di una situazione di contiguità. Né la scala con i suoi
pianerottoli, né la piccola tettoia, di cui si è detto, possono infatti essere
considerati corpi architettonici atti a collegare i due edifici in modo tale da
farli apparire come conglobati in un’unica costruzione. La maggior parte delle
facciate contrapposte resta separata da uno spazio inedificato, che, essendo
largo appena m 2.70, si situa ampiamente al di sotto della distanza minima di
6.00, prescritta dall'art. 8 NAPR tra edifici alti sino a m 7.00.
Ne discende che, nella misura in cui si
riferisce alla casa prevista sulla part. __________, la licenza non può essere
confermata siccome lesiva del diritto.
Invano si richiamano i resistenti
all'autorizzazione rilasciata per costruire le case dei ricorrenti, lasciando
fra le rispettive facciate lo spazio per una scala simile a quella in
discussione. Anche qualora il municipio, in quei casi, avesse ammesso a torto
l'esistenza di una situazione di contiguità, tale circostanza non costituirebbe
un motivo sufficiente per giustificare la licenza in esame. Il principio di
legalità prevarrebbe comunque sul diritto alla parità di trattamento
nell'illegalità. La violazione del diritto commessa dall'autorità in un singolo
caso non costituisce invero una prassi illegittima, che può essere invocata da
terzi in forza del principio di uguaglianza (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 71 B I seg.).
3.4. La contiguità deve invece essere
ammessa tra la casa prevista sulla part. 562 e quella che verrebbe a sorgere
sulla part. 615. La facciata NE di quest'ultima risulta infatti ampiamente
collegata alla terrazza coperta annessa alla casa vicina. La scala che collega
la terrazza coperta al tetto non separa gli edifici in misura tale da potervi
ravvisare due distinte costruzioni.
3.5. La distanza (m 6.50), che separa
l'angolo S della casa prevista sulla part. 615 dall'angolo N del vecchio mulino
esistente sul medesimo fondo, supera quella minima tra edifici (m 6.00)
prescritta dall'art. 8 NAPR. Non viola quindi il diritto.
Non è invece conforme a questo parametro la
distanza di circa 3 m, che separa il mulino dalla struttura, formata da travi
orizzontali, sorrette da pilastri alti due piani, che il progetto prevede di
realizzare sul prolungamento dell'ala SW dell'edificio. L'ingombro costituito
da questa struttura, concepita all'evidente scopo di aumentare il volume
dell'ala dello stabile alla quale è addossata, in modo da armonizzare gli equilibri
delle sue componenti, non è diverso da quello di un edificio. Anche se aperta,
non può quindi sfuggire alle distanze tra edifici.
3.6. Non sussiste infine contiguità fra la
facciata NE del vecchio mulino ed il muro di sostegno, alto circa 4 m, che
sorregge il lato SW della piscina annessa alla casa prevista sulla part. 615.
La trincea, larga m 1.50, che divide i due manufatti, non permette di
considerarli alla stregua di un'unica costruzione. Oltrepassando abbondantemente
l'altezza massima (m 2.00) fissata dall'art. 9.2 lett. b NAPR per i muri di
sostegno, il muro soggiace alle distanze tra edifici, alle quali sfuggono
soltanto i manufatti che non superano questo limite (art. 9.2. lett. a NAPR).
Anche su questo punto le censure dei
ricorrenti appaiono fondate.
- Recupero
del vecchio mulino
4.1. L'art. 7.11 NAPR di __________
definisce la ricostruzione come l'intervento sostitutivo di opere in
realtà in rovina, inutilizzabili o pronte per essere demolite all'interno delle
zone edificabili.
Le opere che sono totalmente o parzialmente
distrutte e quindi inutilizzabili, soggiunge la norma, possono essere completamente
demolite e ricostruite se: a) prima della loro distruzione o demolizione erano
utilizzabili nelle grandi linee conformemente alla loro destinazione proposta
con il nuovo intervento, b) dalla distruzione o demolizione è sussistito senza
interruzioni un interesse alla loro ricostruzione, c) il loro stato strutturale
e/o formale, assolutamente precario, risulta pregiudizievole per l'ambiente nel
senso che la precarietà del loro stato comporta immissioni che ostacolano
l'ordinaria utilizzazione dei fondi vicini.
Le ricostruzioni, conclude la norma in
esame, devono approssimativamente corrispondere, quanto a volume e
utilizzazione, alle opere edilizie originarie da esse sostituite, comunque nel
rispetto della prescrizioni generali di PR e delle norme edificatorie particolari
della relativa zona.
4.2. Nell'angolo formato dal sentiero e dal
riale della part. __________ sorgono tuttora i muri perimetrali, in parte
diroccati e privi di tetto, di un vecchio mulino in disuso da tempo immemorabile.
Il progetto prevede di recuperare quanto resta dell'antica costruzione, coprendola
con un tetto piano, attrezzato a verde, sorretto internamente da una struttura
portante, che lo manterrebbe sollevato di circa un metro oltre la corona
superiore dei muri, ad un'altezza di m 8.80 dal sentiero sottostante. L'intercapedine
tra la sommità dei muri e la soletta del tetto e la parete verso il riale verrebbero
chiuse mediante superfici vetrate. Il rudere così recuperato sarebbe destinato
a deposito, atelier (livello - 3) ed a camera per gli ospiti (livello - 2).
Ora, è evidente che l'intervento non
risponde alle condizioni poste dall'art. 7.11 lett. a) e b) NAPR, sopra
illustrate. Prima della sua parziale distruzione il mulino non era utilizzabile
conformemente alla destinazione proposta con il nuovo intervento. Con la sua
caduta in rovina è inoltre scomparso qualsiasi interesse alla sua
ricostruzione. Tale interesse si è manifestato soltanto recentemente.
L'intervento non può quindi essere assimilato ad una ricostruzione ai sensi
della norma succitata. Considerati in particolare i costi, sicuramente
superiori al valore del diroccato, l'intervento deve necessariamente essere
configurato alla stregua di una nuova costruzione.
4.3. Determinanti ai fini del giudizio
sull'ammissibilità dell'intervento di recupero del diroccato sono l'art. 33
NAPR, che fissa l'altezza massima degli edifici della zona R 2a e l'art. 8.6
NAPR che regola le distanze verso il sentiero sottostante e verso il vicino
riale.
·
L'art. 33.1 lett. c NAPR fissa a m 7.00
l'altezza massima degli edifici della zona residenziale estensiva. Per i
terreni situati in pendio, con una pendenza media superiore al 20%, la norma
ammette tuttavia un supplemento d'altezza sino ad un massimo di m 1.80 (art.
33.1 lett. c1).
In concreto, la pendenza media del terreno su cui insiste il mulino diroccato
supera abbondantemente il 20% (cfr. sezione EE: DH = m 2.50, L = m 6.20,
pendenza circa 40%). L'altezza di m 8.80 è quindi conforme al diritto.
·
Secondo l'art. 8.6.1 lett. c NAPR, le nuove
costruzioni devono sorgere ad almeno 3.00 m dal ciglio delle strade di servizio
SS2, SP1 ed SP2, rispettivamente dei percorsi pedonali e dei sentieri
ricreativi, a condizione che tutte le altre condizioni di PR siano rispettate.
In casi eccezionali, il municipio può tuttavia concedere deroghe (art. 8.6.1.1 NAPR).
L'art. 20.2 NAPR esige inoltre che il rilascio di permessi per opere edilizie
da realizzare all'interno della fascia di arretremento sia subordinato alla
sottoscrizione di una speciale convenzione, che escluda, in particolare, ogni
pretesa d'indennità in caso di espropriazione dell'area medesima a seguito di
allargamenti stradali o altra esecuzione d'opera pubblica.
Il municipio ha in concreto ritenuto che fossero date le premesse del caso eccezionale,
suscettibile di giustificare la concessione di una deroga alla distanza minima
dal sentiero comunale, prescritta dall'art. 8.6.1 lett c NAPR.
La decisione regge alla critica degli insorgenti.
L'interpretazione data dall'autorità comunale al concetto giuridico
indeterminato racchiuso nella locuzione caso eccezionale è del tutto
sostenibile. Considerando del tutto particolari sia la situazione del rudere,
sia l'originale progetto di recupero, il municipio non affatto abusato della
latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta nell'applicazione del
diritto autonomo comunale. La deroga accordata non lede d'altro canto alcun
interesse pubblico o privato. Allargamenti del comodo sentiero pedonale che
scende verso __________ sono del tutto improbabili. Nessun pregiudizio è
inoltre arrecato ai ricorrenti.
La convenzione di
rinuncia ad eventuali indennità d'espro- priazione, alla quale la licenza
edilizia è stata subordinata, soddisfa d'altro canto le esigenze poste
dall'art. 20.2 NAPR.
Anche da questo profilo, la licenza appare dunque immune da violazioni
del diritto.
·
Riallacciandosi all'art. 34 RLE, l'art. 8.6.2
NAPR stabilisce che la distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini,
rispettivamente della riva naturale degli alvei non corretti, deve essere di
almeno 6.00 m. La distanza dai corsi d'acqua è dettata da motivi di polizia
idraulica e di sicurezza delle costruzioni. Eccezioni, soggiunge la norma,
possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento dell'ambiente (ora
Dipartimento del territorio). Considerato l’ordinamento delle competenze
previsto dalla procedura di rilascio della licenza edilizia, la norma può
essere soltanto intesa nel senso di lasciare che l'autorità cantonale si esprima
sulla concessione di una deroga nell'ambito dell'avviso che rende sulla domanda
di costruzione. A prescindere dall'anomalia costituita dalla delega di
competenze all'autorità cantonale da parte del diritto comunale, la formale decisione
di deroga spetta comunque sempre al municipio, poiché il Dipartimento del
territorio, per principio, si pronuncia unicamente sull'applicazione del
diritto federale e di quello cantonale.
In concreto, la nuova costruzione che i resistenti intendono ricavare dal
rudere del vecchio mulino verrebbe a sorgere a circa 3 m dalla riva naturale
del vicino riale. La distanza è quindi inferiore a quella minima prescritta
dall'art. 8.6.2 NAPR. Facendo proprio l'avviso dell'Ufficio arginature, il Dipartimento
del territorio ha ritenuto date le premesse per la concessione di una deroga.
La decisione merita, tutto sommato, di essere confermata.
Per quanto riguarda l'eccezionalità della situazione valgono, mutatis
mutandis, le considerazioni svolte a riguardo della deroga concessa
all'arretramento dal sentiero. Non appare invero insostenibile ravvisare nella
particolare situazione del rudere gli estremi del caso eccezionale. Del tutto
singolare e degno d’encomio è pure il pregevole intervento di recupero di una
testimonianza edilizia d’altri tempi, proposto dal progetto.
Alla deroga,
cumulabile, in assenza di disposizioni contrarie, a quella relativa alla
distanza dal sentiero, non si contrappone d’altro canto alcun interesse
pubblico prevalente. Essa non è in grado di pregiudicare né sicurezza della
costruzione, né l’indisturbato deflusso delle acque del riale, né gli interessi
della pesca (art. 8 LFP e 25 LCP), peraltro, del tutto inesistenti. Tanto meno
è dato di vedere in qual modo la minor distanza possa ledere interessi degni di
considerazione dei ricorrenti, che non hanno peraltro subito alcuna menomazione
nell’esercizio dei loro diritti di difesa a causa della mancata esplicitazione
di una richiesta di deroghe in sede di domanda di costruzione.
·
Conforme all'art. 107 del regolamento comunale,
disciplinante l'occupazione di area pubblica, è pure la decisione del municipio,
sottesa alla licenza, di autorizzare una modica sporgenza (m 0.50) del tetto
della nuova costruzione sul sentiero comunale. L'occupazione di suolo pubblico
che ne deriva è invero perfettamente compatibile con la destinazione del bene.
- Posteggi
5.1. L'art. 10.1 lett. a NAPR esige che i
nuovi edifici ad uso abitativo dispongano di un posteggio per auto per
appartamento, rispettivamente per ogni 100 mq di SUL.
Deroghe o eccezioni, soggiunge l'art. 10.2,
possono essere concesse dal municipio soltanto quando la formazione di posteggi
risultasse tecnicamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di
conservazione dei valori storico-ambientali del nucleo di vecchia formazione.
In questi casi, conclude la norma, il municipio impone ai proprietari il
pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione del
posteggio, compreso il valore del terreno.
Come giustamente rileva il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, al quale per brevità si rinvia, l'obbligo di
costruzione di posteggi può essere soddisfatto anche su fondi di terzi, situati
ad una distanza ragionevole e gravati da adeguate servitù.
5.2. Nel caso in esame, la casa prevista
sulla part. __________ ha una SUL di 122 mq. La SUL degli edifici del fondo vicino
(__________) ammonta invece a 186 mq. A ciascuno dei fondi dedotti in
edificazione occorrono pertanto due posteggi. Al servizio della casa del primo
fondo sono previsti due posteggi sulla part. __________, distante circa 30 m.
Gli edifici del secondo fondo disporranno invece di un posteggio sulla part.
__________ e di un altro posto auto sulla part. __________, distante 65 m.
Il numero di posteggi è conforme all'art.
10.1 NAPR. La distanza che li separa dalle abitazioni alle quali sono asserviti
non è affatto eccessiva. Si può invero ragionevolmente presumere che gli utenti
delle abitazioni compiano a piedi un tratto di nemmeno un centinaio di metri.
L'adempimento dell'obbligo sancito dalla norma in questione è inoltre garantito
da adeguate servitù.
L'indice di occupazione rimane immutato,
perché stalli per auto a cielo aperto non incidono sul computo della superficie
edificata.
Ad ogni buon conto, non trattandosi di
costruzioni che determinano un fabbisogno di posteggi particolarmente
importante, eventuali insufficienze nell'adempimento dell'obbligo in esame
determinerebbero soltanto l'imposizione di contributi sostitutivi e non
l'annullamento della licenza.
- Stagno
La relazione tecnica allegata alla domanda
di costruzione indica che verrebbe ripristinato lo stagno situato a monte del
vecchio mulino. I ricorrenti lamentano un insufficiente esame di questo
specifico intervento dal profilo della legislazione ambientale (odore
dell’acqua stagnante, immissioni foniche prodotte dal gracidare delle rane). In
realtà, l’intervento consiste soltanto nel ripristino del bacino di
accumulazione dell'acqua, che in passato veniva captata dal riale per far
funzionare l’impianto. I resistenti, con la risposta al ricorso, negano
qualsiasi intenzione di formare uno stagno, sostenendo che l’acqua verrebbe
continuamente rinnovata.
A prescindere dal fatto che le doglianze dei
ricorrenti, qualora fossero fondate, non comporterebbero comunque
l’annullamento dell’intero permesso di costruzione, ai fini del presente giudizio
è sufficiente subordinare il provvedimento all’obbligo di garantire un
sufficiente ricambio dell’acqua del bacino, rispettivamente al divieto di ospitarvi
animali e vegetali palustri.
Un’eventuale futura trasformazione del
bacino in uno stagno (biotopo) dovrà essere preventivamente autorizzata.
- Indice
di occupazione (i.o)
7.1. Dedotta dalla superficie della part.
__________ (mq 496) la superficie non edificabile (mq 8), la superficie
edificabile di questo fondo ammonta a 488 mq. Tenuto conto dell’i.o. (30 %) fissato
dall’art. 33 NAPR, la superficie edificata ammissibile ammonta a 146.4 mq.
Tolta la superficie edificata (6.2 mq), che è già stata trasferita a favore
delle part. __________ e __________, quella residua è dunque pari a 140.2 mq.
Il mulino (m 11.2 x 6.7) occupa una
superficie di 75.04 mq. La casa d’abitazione [(m 5.2 x 10.47) + (m 3.2 x 3.3)] ne occupa invece
65. La superficie edificata complessiva risulta pertanto pari a 140.04 mq
(75.04 + 65.00). Risultato, questo, che rientra nei limiti dell’i.o. fissato
dalle norme di zona.
7.2. La part. __________ ha una
superficie edificabile di 302 mq. La superficie edificata ammissibile è quindi
di 90.6 mq (30% di 302).
La casa d’abitazione (m 12.00 x 5.91 =
70.92), il porticato annesso (m 4.00 x 6.19 = 24.79) e la scala d’accesso al
tetto di quest’ultimo (m 1.91 x 1.20 = 2.92) occupano una superficie di 98.60
mq.
L’i.o. risulta pertanto disatteso.
- Indice
di sfruttamento (i.s.)
8.1. L’i.s. (0.4) fissato dall’art. 33 NAPR
permette di realizzare sulla part. __________ (388 mq) una SUL di 195.2
mq (0.4 x 388).
Secondo i calcoli prodotti dall’autorità
comunale in questa sede, la SUL effettiva ammonterebbe a 188.27 mq [(mulino: mq
45.41 + 33.87 = 79.28) + (casa: mq 51.55 + 57.44 = 108.99)]. Resterebbe una riserva di SUL pari a mq 6.93.
A mente dei ricorrenti, la SUL del mulino
ammonterebbe invece a 108.97 mq, mentre quella della casa sarebbe di 131.04 mq.
Nel computo andrebbe infatti incluso anche il locale deposito situato a
pianterreno del mulino (mq 29.63) ed il ballatoio (passerella) previsto per
accedere ad un balconcino del primo piano (mq 6.65) e il vano, situato sotto la
piscina al livello - 3 (mq 27.72), attraverso il quale si può accedere ai piani
superiori, abitabili, della casa.
La tesi dei ricorrenti va disattesa.
·
Il locale deposito, situato al livello - 3 del
mulino, è privo di finestre: non è quindi abitabile od utilizzabile per il
lavoro. Vero è tuttavia che questo vano può essere facilmente integrato
nell'attiguo atelier, eliminando la sottile parete prevista al posto del grosso
muro, che attualmente divide in due tale livello. Al fine di prevenire sin
troppo facili abusi appare comunque sufficiente subordinare la licenza alla
condizione di mantenere questo muro di divisione, chiudendo il varco esistente
sul lato NW ed aprendovi invece una porta in posizione centrale.
·
Il vano situato sotto la piscina, anche se
dotato di prese di luce poste sul fondo della vasca, non è chiuso da una porta.
Anche se fungesse effettivamente da ingresso, non sarebbe comunque abitabile.
La sua superficie non è quindi computabile come SUL. Va da sé che deve rimanere
aperto.
·
Presentandosi come un semplice prolungamento del
pavimento della camera per gli ospiti, la superficie (mq 6.65) della passerella
sospesa sopra l’atelier, attraverso la quale si accede ad un balconcino, non
può essere esclusa dal computo della SUL. Considerata la riserva di SUL
disponibile, essa non determina tuttavia alcun sorpasso dell’i.s.
8.2. La part. __________ (302 mq) permette
di realizzare una SUL di 120.8 mq (0.4 x 302). Secondo i calcoli annessi alla domanda
di costruzione, la SUL effettiva risulta pari a 120.8 mq. Stando ai ricorrenti,
che conteggiano anche il muro perimetrale NE, posto sulla part. __________, sarebbe
invece di 124.46 mq. La differenza (+ 2.66) è minima e potrebbe eventualmente
anche essere corretta.
La questione non deve tuttavia essere
ulteriormente esaminata perché questa casa, come detto, non può comunque essere
realizzata.
- Tassa
di giustizia e ripetibili di prima istanza
Per i motivi sin qui esposti, il giudizio
del Consiglio di Stato non può essere confermato. Nondimeno si giustificano
alcune brevi considerazioni sulla tassa di giustizia applicata e sulle
ripetibili assegnate, che i ricorrenti contestano dal profilo dell'adeguatezza,
giudicandole eccessive.
9.1. La tassa di giustizia imposta dal
Consiglio di Stato (fr. 1'000.-) è effettivamente piuttosto alta per rapporto a
quelle solitamente applicate da quest'istanza di ricorso.
Manifestamente, essa copre tuttavia soltanto
in misura ridotta i costi che l'amministrazione ha dovuto sopportare per
evadere il ricorso. Non viola pertanto il principio dell'equivalenza.
Considerati i valori in gioco, tasse di
giustizia di questa entità per procedimenti ricorsuali di questa natura sono
indubbiamente giustificate. È anzi lecito affermare che importi inferiori
violerebbero l'art. 28 PAmm per difetto d'apprezzamento. La giurisdizione
amministrativa non è un'attività che lo Stato svolge gratuitamente: nemmeno in
prima istanza.
9.2. Piuttosto alte, rispetto a quelle
usualmente attribuite, è pure l'indennità (fr. 1'000.-), che il Consiglio di
Stato ha riconosciuto ai resistenti a titolo di ripetibili. L'importo è
tuttavia di gran lunga inferiore ai costi di patrocinio effettivi che notoriamente
simili procedimenti ricorsuali provocano alla parte vincente. Sfugge quindi
anch'esso alle censure di inadeguatezza sollevate dai ricorrenti. Criticabile è
semmai la prassi del Consiglio di Stato di assegnare indennità irrisorie, del
tutto insufficienti a coprire le spese legali sostenute dalla parte vincente.
- Conclusioni
10.1. La casa prevista sulla part.
__________ non può essere autorizzata così com'è stata progettata, poiché
disattende la distanza tra edifici prescritta dall'art. 8 NAPR (cfr. consid.
3.3.) e supera in misura non trascurabile l'i.o. (cfr. consid. 7.2). Trattandosi
di difetti che non possono essere facilmente corretti mediante l'imposzione di
clausole accessorie, la licenza edilizia impugnata va pertanto annullata nella
misura in cui concerne l'edificazione di questo fondo.
10.2. Per lo stesso motivo, la licenza va
annullata anche nella misura in cui ha per oggetto la struttura, formata da
travi orizzontali, sorrette da pilastri alti oltre 6 m, che il progetto prevede
di realizzare sul prolungamento dell'ala SW della casa da edificare sulla part.
__________ (cfr. consid. 3.5.).
10.3. La licenza va pure corretta nella
misura in cui permette di costruire il muro alto 4 m, che sostiene la piscina
verso SW, ad una distanza dalla facciata NE del mulino (m 1.50), sensibilmente
inferiore a quella prescritta dall'art. 8 NAPR tra edifici (m 6.00). Il difetto
può essere emendato, imponendo di arretrare il muro sino alla distanza prescritta
dalla norma in questione. Per evitare che la piscina si riduca eccessivamente,
resta ovviamente riservata ai resistenti la facoltà di presentare una variante,
che preveda di costruire la piscina a ridosso della facciata NE del vecchio
mulino, spostando altrove la scala a chiocciola e l'ingresso al locale deposito
in modo da realizzare una situazione di contiguità fra i fabbricati.
10.4. Per evitare che il deposito venga
abusivamente trasformato in un locale computabile nella SUL, la licenza
censurata va subordinata anche alla condizione di mantenere il muro portante
che separa questo locale dal vicino atelier (cfr. consid. 8.1).
10.5. La licenza va infine assoggettata
all'obbligo di assicurare un sufficiente ricambio dell'acqua del bacino
previsto a monte del vecchio mulino ed al divieto di ospitarvi animali palustri
(consid. 6).
Nei limiti sopra illustrati, il ricorso va
parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e
riformando di conseguenza la licenza edilizia rilasciata dal municipio ai resistenti.
La tassa di giustizia va suddivisa in parti
uguali fra le parti, mentre le ripetibili si ritengono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 38a, 39 LE; 7, 8, 10, 33 NAPR
di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di
Stato (n. 2013) è integralmente annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 10 gennaio 2001 rilasciata
dal municipio di __________ ai resistenti è confermata, alle condizioni
precisate al considerando 10, limitatamente agli interventi previsti sulla
part. __________.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta per metà a carico dei ricorrenti e per l'altra
metà a carico dei resistenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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