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Numero d'incarto:
52.2001.179
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00179
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2001 del
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2016), che annulla la licenza edilizia 12 gennaio 2001, rilasciata dal
municipio di __________ al locale patriziato per la ristrutturazione
dell'edificio sito sulla part. no. / RF, destinato
all'alloggio del personale addetto agli alpi __________ e __________;
vista la risposta 12 giugno
2001 del Consiglio di Stato;
preso atto che il patriziato di __________ non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
agosto 2000 il patriziato di __________ ha chiesto al municipio di quel comune
il permesso di riattare lo stabile sito sulle part. no. /
RF, ubicate fuori zona edificabile, nella frazione di __________ (__________);
l'edificio ristrutturato verrebbe utilizzato quale alloggio per gli alpatori, durante
una cinquantina di giorni l'anno, nell'ambito del progetto di ripristino degli
alpi __________ e __________;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, adducendo motivi di sicurezza, dal momento che il
sedime si trova in zona a forte pericolo valangario (zona rossa);
che, nonostante l'opposizione, il 12 gennaio
2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola al divieto
di utilizzare l'edificio durante il periodo invernale;
che con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio contro
la predetta licenza, dichiarandola nulla e rinviando gli atti al municipio affinché
respingesse formalmente la domanda di costruzione;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, per ragioni che non occorre qui riassumere;
che, in un secondo tempo, il municipio ha
rilevato la decadenza dei motivi posti a fondamento dell'avversata pronuncia, a
seguito di un accordo raggiunto con le autorità cantonali circa la questione
valangaria;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che si limita a chiederne il rigetto senza esprimersi sull'accordo testé
evocato, mentre il patriziato istante in licenza non ha presentato osservazioni;
considerato, in
diritto
che l'intesa di massima raggiunta tra gli
enti interessati per una soluzione globale del pericolo valangario non permette
certo, nel caso concreto, di considerare esaurito il procedimento per intervenuta
transazione, già per il fatto che tale accordo non è giunto a perfetta
definizione, necessitando di ulteriori approfondimenti e precisazioni (cfr.
scritto 22.5.2001 del Consiglio di Stato ai municipi di __________ e
__________);
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa
sono date dagli art. 21 LE e 46 cpv. 1 PAmm;
che, per costante giurisprudenza, il diritto
di ricorrere del comune non è riconosciuto contro una decisione che annulla una
licenza edilizia, se l'interessato rinuncia ad impugnare siffatto provvedimento
(cfr. RDAT 1990 N. 44; da ultimo: STA inedita 17.9.2001 in re comune di S.;
Scolari, Commentario, II. ed., N. 957);
che, di conseguenza, all'insorgente va
negata la legittimazione attiva, siccome il patriziato, proprietario
dell'immobile e beneficiario della licenza, ha rinunciato ad impugnare il
giudizio governativo a lui sfavorevole, rimanendo inoltre silente in questa
sede;
che l'impugnativa potrebbe persino venir
dichiarata priva d'oggetto, ove si considerasse che il beneficiario della
licenza, rinunciando ad aggravarsi in questa sede, abbia disposto dell'oggetto
della lite con effetto vincolante per tutte le parti interessate (cfr. RDAT
cit.; Scolari, loc. cit.);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di spese e tassa di giustizia, essendo il comune comparso in causa soltanto per
motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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