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Numero d'incarto:
52.2001.180
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00180-190-191-192-193-194-196-197-198
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 12, 13, 17 e 18 aprile 2001 di
__________ (rappr. da: __________)
contro
la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2283) che dichiara irricevibili le impugnative inoltrate dagli insorgenti
avverso le risoluzioni 13 marzo 2001 con cui il Consorzio distruzione rifiuti
di __________ (__________) ha deciso di istallare una pressa per i rifiuti a
__________ senza inoltrare alcuna domanda di costruzione e di sottoscrivere
un contratto con il Consorzio __________ per il trasbordo dei rifiuti da
__________ a __________, rispettivamente per il noleggio di una pressa e di
contenitori speciali;
viste le risposte:
-
19 giugno 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali;
-
25 giugno 2001 del
Consorzio distruzione rifiuti di __________ (__________);
-
27 giugno 2001 del
Consorzio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il Cantone
ha accumulato un importante ritardo nella realizzazione di un impianto di
termodistruzione dei rifiuti solidi urbani. Con il 1. gennaio 2001 la
Confederazione ha inoltre decretato la chiusura delle discariche esistenti.
Quella del __________, che serviva il locarnese, ha nel contempo esaurito la
sua capacità. Queste circostanze hanno reso necessaria l'evacuazione dei
rifiuti verso gli impianti d'incenerimento della Svizzera interna.
In quest'ottica, il 16 giugno 2000 il
Consorzio distruzione rifiuti di __________ (__________) ha indetto un pubblico
concorso (FU n. __________, pag. __________), retto dal CIAP, per il trasbordo
e il trasporto dei rifiuti dal proprio comprensorio agli impianti
d'incenerimento dei cantoni di __________ e __________. La commessa era
suddivisa in quattro lotti: 1. fornitura di container a noleggio, 2. fornitura
di macchinari a noleggio per il riempimento di container, 3. trasporto dei
container per ferrovia fino agli impianti d'incenerimento di __________ e __________,
4. offerta di un sedime in affitto su cui effettuare il riempimento dei
container.
Il 17 ottobre 2000 il consorzio ha
deliberato la commessa al consorzio __________ (__________) di __________.
Contemporaneamente, ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di realizzare una stazione di trasbordo sul sedime
ove sorgeva l'inceneritore di __________. Nel corso del mese di febbraio 2001
il municipio ha respinto la domanda di costruzione e negato la licenza
edilizia. Contro questa decisione il __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato. Il ricorso è tuttora pendente.
B. Il 13 marzo
2001 si è riunita la delegazione del __________. All'ordine del giorno figurava
l'adozione di misure urgenti volte ad assicurare temporaneamente la continuità
del servizio.
In quest'ambito, la delegazione ha risolto
di posare provvisoriamente al __________, oppure a __________ una delle due
presse previste per la stazione di trasbordo dei rifiuti. Considerata la natura
provvisoria di questa soluzione, la delegazione ha deciso di non inoltrare
alcuna domanda di costruzione.
Durante la stessa seduta, la delegazione
consortile ha inoltre deciso di sottoscrivere con il consorzio __________ un
contratto della durata di 15 mesi per il trasporto dei rifiuti da __________
agli inceneritori di __________ e __________, rispettivamente per il noleggio
di una pressa e di contenitori.
Contro queste determinazioni della
delegazione consortile sono insorti davanti al Consiglio di Stato il comune di
__________ ed i ricorrenti citati in ingresso.
C. Con
decisione 15 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i
ricorsi.
Nella misura in cui erano volti a contestare
la determinazione di istallare la pressa al __________ od a __________ senza
chiedere alcun permesso, il Governo ha ritenuto che l'atto censurato non
configurasse una decisione impugnabile. Competente a decidere se un simile
impianto soggiaccia o meno all'obbligo del permesso sarebbe esclusivamente il
municipio del luogo di stazionamento.
Nella misura in cui le impugnative avevano
invece per oggetto la commessa assegnata al consorzio __________, il Consiglio
di Stato ha ritenuto applicabile il CIAP. Dichiaratosi incompetente, ha quindi
trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento delle controverse
risoluzioni adottate dalla delegazione consortile.
Rivendicate la qualità per agire e la tempestività
delle impugnative, gli insorgenti ripropongono in questa sede le censure sollevate
invano in prima istanza, contestando in particolare la pretesa del consorzio di
istallare una pressa per i rifiuti senza chiedere alcun permesso e di
aggiudicare una commessa di centinaia di migliaia di franchi prescindendo dal
pubblico concorso.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Dipartimento del territorio, che contesta la
legittimazione attiva del comune.
Ad identica conclusione perviene il CIR, che
chiede al Tribunale di statuire anzitutto sulla ricevibilità delle impugnative,
assegnandogli, se del caso, un ulteriore termine per prendere posizione sul
merito delle stesse.
Delle osservazioni del consorzio __________
si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- Competenza
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire su ricorsi aventi per oggetto deliberazioni della
delegazione consortile discende dall'art. 38 LCCom, che dichiara applicabili
per analogia gli art. 208-213 LOC.
Nella misura in cui le impugnative sono
invece rivolte contro l'incarico diretto affidato al consorzio __________ per
il trattamento e il trasporto dei rifiuti a __________, è inoltre data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo giusta agli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP.
- Domanda
di costruzione per la pressa
In quanto riferiti alla determinazione della
delegazione consortile di posare una pressa per la compattazione dei rifiuti a
__________ od al __________ senza chiedere alcun permesso di costruzione, i
ricorsi sono irricevibili per mancanza di decisione impugnabile. Come
giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, alla determinazione censurata
non inerisce in effetti natura di provvedimento adottato dall'autorità iure
imperii per costituire, modificare o sopprimere, in un caso concreto ed
individuale, diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto
pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione. L'atto
censurato costituisce unicamente una manifestazione di volontà. Non conferisce
alcun diritto al CIR di posare l'impianto. Né accerta che l'impianto può essere
istallato senza autorizzazione alcuna. Competente a pronunciarsi in merito è
soltanto il municipio del luogo in cui la pressa verrebbe istallata, ossia il
municipio di __________.
Nella misura in cui i ricorsi non sono
diventati privi d'oggetto in seguito alla posa dell'impianto a __________,
immune da violazioni del diritto appare pertanto la decisione del Consiglio di
Stato di dichiararli irricevibili.
- Incarico
diretto
L'atto con cui la delegazione consortile ha
affidato mediante incarico diretto al consorzio __________ il compito di
trasportare agli impianti d'incenerimento di __________ e __________ i rifiuti
raccolti nel locarnese costituisce invece una decisione impugnabile davanti al
Tribunale cantonale amministrativo giusta gli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.
Oggetto della decisione è in effetti una
commessa per prestazioni di servizio (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), di valore
superiore alla soglia di fr. 383'000.-, fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. c
CIAP, che la delegazione consortile ha aggiudicato al consorzio __________
secondo la procedura dell'incarico diretto (art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP), da
parte di un committente soggetto al CIAP (art. 8 cpv. lett. b).
Accertata la natura del provvedimento
censurato e la sua impugnabilità, le impugnative vanno tuttavia respinte per
carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Manifestamente, i cittadini ricorrenti non
appartengono in effetti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento censurato da un
rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a giustificare il
riconoscimento della potestà ricorsuale. Il semplice fatto che siano
proprietari di terreni situati nelle vicinanze del sedime su cui avrebbe dovuto
aver luogo il trasbordo dei rifiuti non permette di considerarli legati
all'oggetto della commessa censurata da un rapporto qualificato, atto a far
apparire la loro situazione diversa da quella di qualsiasi altro amministrato.
Meno evidente, ma non per questo meno certa,
è la carenza di legittimazione attiva del comune. Un comune è invero
legittimato a ricorrere in base all'art. 43 Pamm quando è colpito dalla decisione
impugnata alla stessa stregua di un privato cittadino, segnatamente quale
proprietario di beni amministrativi o finanziari, quando è toccato nei suoi
legittimi interessi pubblici, ossia del comune stesso, rispettivamente della
sua popolazione, o quando dispone di un'autonomia decisionale tutelabile ai
sensi dell'art. 2 LOC, che gli viene riconosciuta della normativa concretamente
applicabile (RDAT II-1994 n. 21, I-1993 n. 22 consid. 1): occorre comunque che
il comune, quale corporazione del diritto pubblico, appartenga a quella
limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire
portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi
dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca
e che l'impugnativa tende a rimuovere (Rampini, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19;
RDAT 1985 n. 2 consid. 2; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 43 PAmm n. 8).
Ipotesi, quest'ultima, che in concreto non è
data, non essendo sufficiente a giustificare il riconoscimento della potestà
ricorsuale il fatto che il comune sia membro del consorzio committente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno quindi respinti.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 6, 7, 8, 12, 15
CIAP; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Ciascuno
dei ricorrenti rifonderà fr. 20.- al CIR e fr. 50.- al consorzio __________ a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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