AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.187
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.187
Lugano
20 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 maggio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 2001, no. 2173, del Consiglio
di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 7 marzo 2000 con cui il municipio di __________ le ha
ordinato l'allontanamento del materiale depositato sulla part. n. __________
RF, sita fuori della zona edificabile, al fine di sopraelevare il livello del
fondo;
viste le risposte:
-
11 giugno 2001 di
__________;
-
12 giugno 2001 del
__________;
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
13 giugno 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La qui
ricorrente __________ è proprietaria della part. no. __________ RF di
__________, inclusa in prevalenza in zona industriale, ad eccezione di una
superficie pari a ca. 6'000 mq, all'estremità settentrionale del sedime, ubicata
in zona agricola.
Con
licenza edilizia 17 giugno 1994, l'insorgente è stata autorizzata a procedere a
lavori di bonifica sulla porzione del fondo in zona industriale, con
l'avvertenza che per eventuali interventi sulla parte residua avrebbe dovuto
presentare una nuova domanda specifica.
Sollecitata dal municipio, avvedutosi che
l'intervento di sistemazione del terreno era stato esteso alla zona agricola,
il 18 novembre 1998 l'insorgente ha presentato una domanda di costruzione in
sanatoria per la sopraelevazione del terreno mediante uno strato di ca. 65 cm
di materiale ritenuto idoneo, oltre a 80 cm di humus. Alla domanda si sono
opposti __________ e __________, il ____________________ ed il Dipartimento del
territorio, ritenendo, in particolare, che l'intervento non fosse indispensabile
per migliorare la coltivazione del suolo.
Con decisione 13 gennaio 1999 il municipio
ha quindi negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria. Tale
risoluzione è rimasta inimpugnata.
B. Raccolto il
necessario avviso cantonale, con decisione 7 marzo 2000 il municipio di __________
ha ordinato alla ricorrente di ripristinare lo stato originario della porzione
agricola del sedime di sua proprietà, sotto sorveglianza di un incaricato del comune,
a spese dell'insorgente stessa.
C. Con giudizio
8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
interposta dalla __________ contro il suddetto ordine municipale, confermando
il provvedimento di ripristino ed annullando invece le condizioni inerenti la
sorveglianza dei lavori e i relativi oneri.
Ripercorsi
i fatti, il Governo ha confermato la sussistenza di una violazione materiale
della legge ed ha negato che l'imposizione del ripristino sia sproporzionata,
ritenuto che l'abuso edilizio è stato commesso scientemente, che il materiale
depositato potrebbe venir facilmente rimosso e, infine, che il terreno era comunque
già precedentemente idoneo alla campicoltura.
D. Avverso la
predetta pronuncia governativa, la __________ si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia
annullata e, in via subordinata, che l'ordine di ripristino sia sospeso fino
alla realizzazione del collegamento viario veloce
__________.
Censurata,
dal profilo formale, la mancata intimazione del preavviso cantonale, nel merito
l'insorgente sostiene di aver semplicemente adeguato la quota del fondo, migliorandone
l'idoneità dal profilo agricolo. Ad ogni modo, soggiunge, l'ordine di ripristino
sarebbe sproporzionato, dal momento che le finalità agricole assegnate alla zona
di utilizzazione risultano comunque rispettate. Adduce infine che il materiale
depositato potrebbe tornare utile quando verrà realizzato il nuovo collegamento
stradale __________, che, verosimilmente, attraverserà il sedime.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione giungono il __________, __________ e __________ e il
municipio di __________, all'appoggio di argomentazioni che, se del caso,
verranno riprese nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio
può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza esperire i complementi
istruttori genericamente postulati dalla ricorrente, insuscettibili di
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per
il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Qualora
risulti verosimile una violazione dell'obbligo di ottenere la licenza prima di
intraprendere un intervento edilizio, il municipio ordina la sospensione dei
lavori e diffida il proprietario del fondo a presentare la relativa domanda di
costruzione.
Nell'ambito
di tale procedura in sanatoria, l'autorità accerta l'esistenza e i limiti della
violazione commessa, sia essa formale, consistente cioè nella semplice disattenzione
dell'obbligo di richiedere preventivamente il permesso, oppure materiale, ossia
adempiuta realizzando opere in contrasto con il diritto materiale e quindi insuscettibili
di ottenere un'autorizzazione a costruire. Trattandosi di una violazione materiale,
il municipio, giusta l'art. 43 LE, ordina la demolizione o la rettifica delle
opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (cpv. 1).
Un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica
quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando
questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di
proporzionalità (cpv. 2).
Il principio di legalità e quello di
uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in
contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o
demolire (RDAT 1979, n. 77; Scolari, Commentario, 2a ed., n. 1277). Ammettere
il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua
violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non
voglia esigerne il rispetto (DTF 100 I a 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano
comunque l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano
soprattutto per tenere conto del principio di proporzionalità. Violazioni
materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per
quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate, quando la
demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di
proporzionalità. Ove la misura del ripristino risulti impossibile o
sproporzionata, il municipio infligge una sanzione pecuniaria, il cui ammontare
sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può
derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).
- Nelle
concrete evenienze, i piani e la relazione tecnica allegati alla domanda di costruzione
in sanatoria descrivono il controverso intervento edilizio come un'opera di
bonifica, realizzata, previa asportazione della terra vegetale in superficie,
mediante innalzamento del livello del terreno di ca. 65 cm, utilizzando non meglio
definito materiale ritenuto idoneo, oltre ad uno strato di ca. 80 cm di humus.
La superficie interessata, secondo i suddetti piani, sarebbe di ca. 6000 mq.
Secondo il PD cantonale, tale comparto
territoriale fa parte del territorio agricolo, segnatamente della superficie
per l'avvicendamento delle colture (scheda 3.1.). Il PR comunale lo situa,
coerentemente, in zona agricola (terreni di prima priorità). Le carte per
l'idoneità agricola dei terreni considerano il sedime molto adatto alla campicoltura
e alla foraggiatura, senza necessità di operare interventi di bonifica (cat. 21
del CITA).
- 4.1.
Negando la licenza edilizia in sanatoria per i lavori sopra descritti, il
municipio di __________ ha accertato che gli stessi configurano una violazione
materiale dei disposti legali concretamente applicabili. Non impugnando la
suddetta risoluzione municipale, la ricorrente ha in sostanza accettato questa
deduzione, che, di principio, non può pertanto venir rimessa in discussione in
questa sede.
L'esame della proporzionalità del
controverso ordine di ripristino, emanato sulla scorta dell'avviso
dipartimentale, che, per inciso, l'autorità non era comunque tenuta ad intimare
d'ufficio all'insorgente, impone ciononostante di soffermarsi, tra l'altro,
sulla gravità dell'abuso edilizio commesso.
4.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, il
livellamento del terreno in zona agricola è ammissibile solo se risulta
indispensabile per migliorare le condizioni di coltivazione e se l'apporto,
rispettivamente, l'asportazione di materiale sono limitati allo stretto necessario;
lo scopo agricolo del progetto non deve essere secondario né servire quale
paravento per un'attività estranea all'agricoltura (STF 8.12.1994 in re Schwarzenberg,
in ZBl 1996, p. 89, consid. 4a; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, n. 535; Scolari, op. cit., n. 494).
A non averne dubbi, questo principio
giurisprudenziale, dedotto vigente il pregresso diritto, rimane analogamente
applicabile dopo la revisione della LPT e dell'OPT, entrata in vigore il 1° settembre
2000 (cfr. art. 34 cpv. 4 nOPT).
4.3. Nel caso di specie, non si è proceduto
ad un livellamento del terreno, colmandone gli avvallamenti e appianandone i
rilievi, ma ad un innalzamento lineare di un fondo già pianeggiante. Forzatamente,
le potenzialità di sfruttamento agricolo non ne sono risultate migliorate, dal
momento che già in precedenza il fondo si prestava ottimamente a questo tipo di
attività, come attestano le carte per l'idoneità agricola.
La sopraelevazione del fondo è inoltre stata
rilevante, sia per l'altezza del riempimento, sia per la superficie toccata: il
volume del materiale depositato si aggira sui 4'000 mc. L'idoneità del
materiale stesso è pure quantomeno dubbia. Le fotografie agli atti documentano
infatti l'utilizzo di detriti provenienti da demolizioni, non particolarmente
trattati all'uopo.
L'attività svolta dai dirigenti della
società ricorrente, operanti nel campo della movimentazione di inerti, lascia
infine inevitabilmente supporre che il deposito sia stato effettuato per motivi
di convenienza connessi con questa attività, e non per esigenze di natura agricola,
oggettivamente non date. Oltre che per la competenza professionale maturata nel
ramo, gli stessi dirigenti non potevano invero ignorare di agire abusivamente,
anche perché la licenza edilizia rilasciata nel 1994 permetteva con tutta
evidenza l'esecuzione di lavori solo sulla parte del fondo assegnata alla zona
industriale, subordinando espressamente ad una nuova richiesta eventuali
interventi sulla parte agricola. Una siffatta disattenzione delle regole della
buona fede impone, secondo costante prassi, particolare rigore
nell'apprezzamento dell'ossequio del principio di proporzionalità.
Infine, come dimostra la planimetria agli
atti, la porzione agricola del fondo oggetto di innalzamento è esclusa dalla
zona di pianificazione istituita dal Governo per lo studio del nuovo tracciato
stradale tra la rotonda dell'aeroporto di __________ e __________
("variante 95"). Le deduzioni ricorsuali tratte da questo particolare
regime pianificatorio vanno pertanto respinte.
4.4. Data la sua natura, la sua entità e le
finalità perseguite, il controverso intervento risulta, in definitiva, in
palese contrasto con l'interesse pubblico che, in ambito pianificatorio,
impone, in primo luogo, una netta distinzione tra zona edificabile e zona
agricola, consentendo in quest'ultimo comparto unicamente la realizzazione di
edifici o impianti indispensabili alla coltivazione agricola (art. 16a cpv. 1
LPT). La gravità della violazione materiale commessa non può essere minimizzata
per il fatto che il sedime si presti tuttora all'agricoltura, poiché
l'alterazione, per nulla necessaria, dello stato naturale del terreno, per
giunta con materiale inidoneo, è già di per sé suscettibile di compromettere la
natura e le finalità assegnate alla zona agricola.
D'altro canto, dal punto di vista tecnico,
l'asportazione del materiale indebitamente depositato può essere attuata
agevolmente e senza costi eccessivi.
Ne consegue pertanto che l'ordine di
ripristino pronunciato dal municipio di __________ non risulta sproporzionato.
L'interesse pubblico al ristabilimento della situazione conforme al diritto è,
nella specie, assai importante e risulta prevalente rispetto agli inconvenienti
che la misura provoca all'insorgente. In siffatte evenienze, non vi è spazio
per infliggere una sanzione pecuniaria in luogo del provvedimento di rettifica
materiale.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e
le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16a LPT; 34 OPT; 21, 43, 44 e 45 LE; 3,
18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.--, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna, nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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