AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.203
Data decisione, Autorità:
18.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00203
Lugano
18 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente,
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo
Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 2001 (no. 2186) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso
la licenza edilizia 26 febbraio 2001 rilasciata dal municipio di __________
alla __________ per la posa di una stazione per la telefonia mobile sulla
part. __________ RFD di proprietà del comune di __________;
viste le risposte:
-
11 giugno 2001 del
comune di __________;
-
12 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
13 giugno 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
novembre 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di posare sotto il posteggio pubblico al mapp. __________ di __________
(__________; zona AP-EP) una stazione per la telefonia mobile, composta da due
antenne a pannello, due parabole e tre armadietti tecnici. Il progetto prevedeva
di posare antenne e parabole sulla struttura portante a pilastri della
piattaforma adibita a posteggio, mentre gli armadi (cm 60 x 48, con un'altezza
160 cm) avrebbero trovato posto sotto la parte a sbalzo del posteggio stesso.
Alla domanda si sono opposti __________ e
__________ (usufruttuaria e proprietario del mapp. __________), nonché i comproprietari
della __________ (PPP mapp. __________) e la __________ (proprietaria del mapp.
__________), contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle immissioni
elettromagnetiche, della conformità di zona e della distanza dalle vicine abitazioni.
Raccolto
il preavviso favorevole del dipartimento del territorio, fondato a sua volta
sulle valutazioni specialistiche della __________, il 26 febbraio 2001
l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel
contempo le opposizioni pervenutegli.
B. Con
giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________ e dalla
__________.
Narrati i fatti e riprodotti in diritto
alcuni considerandi di recenti sentente emanate da questo Tribunale in tema di
antenne per la telefonia mobile, l'autorità di ricorso di prime cure ha
accertato che l'impianto rispettava la legislazione sulla protezione dell'ambiente,
era conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e non violava
le norme di PR concernenti altezza e distanze. Dato che il municipio poteva
concedere l'uso del posteggio senza il preventivo accordo del consiglio
comunale, ne ha concluso che nulla ostava al rilascio della licenza edilizia
del 26 febbraio 2001.
C. Mediante
ricorso 28 maggio 2001 le soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
unitamente al controverso permesso di costruzione.
Secondo le insorgenti, il mancato rispetto
delle norme disciplinanti le distanze da confini e costruzioni, l'altezza
eccessiva della stazione radio, la sua inammissibilità dal profilo di un corretto
inserimento nel paesaggio, il contrasto con la destinazione di zona - che non
ammette attività moleste - e l'assenza di una commutazione d'uso del mapp.
__________ votata dal legislativo comunale, così come l'omesso esperimento di
un pubblico concorso, giustificherebbero ampiamente l'annullamento della licenza
rilasciata alla OC.
D. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto la OC,
la quale ha avversato partitamente le tesi delle ricorrenti con argomentazioni
che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della __________ e la tempestività della sua impugnativa sono
incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. I
comproprietari della __________ non hanno prodotto alcuna documentazione
comprovante la sussistenza di una decisione assembleare volta ad autorizzare la
fiduciaria che amministra il condominio ad impugnare la licenza edilizia
rilasciata alla OC (DTF 114 II 310). Il quesito a sapere se l'amministratrice
della __________ possiede effettivamente la capacità di stare in giudizio può
comunque restare indeciso, atteso che il gravame della CCC va comunque respinto
nel merito per le ragioni che saranno esposte nei considerandi seguenti.
- Altezza
e distanze
2.1. Come annota a giusto titolo il
Consiglio di Stato riproducendo alla lettera il considerando di una recente
sentenza di questo Tribunale (STA 2 marzo 2001 in re OC/comune di __________),
i limiti di altezza contenuti negli ordinamenti comunali sono volti in
particolare a definire gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare,
in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti dal
profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, essi
definiscono inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto
sul quadro del paesaggio.
Le prescrizioni concernenti altezza e
distanze delle costruzioni non si applicano necessariamente ad ogni sorta di
manufatto. In mancanza di disposizioni esplicite di segno opposto, sfuggono per
esempio al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi
costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed
antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici
(RDAT I-1991 N. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., N. 1235 ad art. 40
LE). Determinante, in quest'ambito, è in effetti la presenza di un ingombro
effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del
paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. Non per
nulla la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si
applicassero a pali della luce ed antenne (BVR 1980, p. 4; Scolari, op. cit.,
N. 1243). Lo stesso dicasi per le distanze, di principio inapplicabili alle
costruzioni sotterranee o di altezza infima, ai muri di cinta e alle opere non
equiparabili per i loro effetti ad un edificio, come pali, sostegni, ecc. (Scolari,
op. cit., N. 1165, 1177 e 1180 ad art. 39 LE).
2.2. L'impianto che la OC intende installare
sotto il posteggio al mapp. __________ di __________ situato in zona AP-EP non
crea nessun ingombro supplementare rispetto alla situazione esistente. Antenne
e parabole verrebbe infatti posate su due dei nove pilastri che sorreggono la
soletta del posteggio, mentre i cassoni troverebbero spazio sotto la parte a
sbalzo del posteggio stesso. Quand'anche si volesse ammettere che i componenti
della stazione di telefonia soggiacciono alle norme concernenti l'altezza e le
distanze delle costruzioni sancite dal PR di __________, le ricorrenti non ne
trarrebbero alcun giovamento, poiché l'impianto risulterebbe comunque conforme
ai parametri edificatori stabiliti dal vigente diritto comunale autonomo.
Il progetto ossequia infatti tanto l'altezza
massima di m 8.50, rispettivamente di m 9.50, prevista per le costruzioni
dall'art. 16 cpv. 2 NAPR 1996 settore 2-3 (applicabile grazie all'art. 21 cpv.
3, che rinvia alle disposizioni della zona edificabile adiacente, in casu
quella residenziale pedemontana), tanto la distanza minima tra edifici di m
6.00 imposta dall'art. 16 cpv. 5.
- Deturpamento
3.1. Giusta l'art. 31 del Regolamento
edilizio di __________ l'inserimento delle costruzioni non deve costituire
fonte di disturbo e di deturpamento per l'ambiente e il decoro circostante.
Il concetto di deturpazione presuppone un
effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che
l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un
contrasto evidente con ciò che esiste (RDAT I-1998 N. 59; Scolari, op. cit., N.
208 ad art. 28 LALPT e giurisprudenza ivi citata).
3.2. Nell'evenienza concreta, l'impianto
dovrebbe essere posato su una costruzione esistente da tempo costituita da una
piattaforma sorretta da pilastri in cemento armato (cfr. piani di progetto e
relazione tecnica allegati alla domanda di costruzione). Applicate su due dei
nove piloni, le antenne a pannello e le parabole verrebbero mimetizzate
mediante una colorazione identica alla tinta grigia del loro supporto in
calcestruzzo. I tre armadi, anch'essi di colore grigio neutro e di dimensioni
ridotte, sarebbero posizionati sotto la soletta del posteggio previa formazione
di una platea escavata nel pendio, restando in gran parte mascherati alla vista
di una persona sottostante in funzione della loro stessa posizione arretrata
rispetto al filo della china. Da lontano, un osservatore posto alla sua stessa
quota farebbe probabilmente fatica a scorgere l'intero impianto confuso nel
grigiore generale del manufatto che lo ospita.
A fronte di questa situazione, il municipio
di __________ ha deciso di rilasciare il controverso permesso ritenendo
implicitamente che la stazione non fosse fonte di disturbo e di deturpazione.
La valutazione operata dall'autorità comunale, per quanto opinabile, resiste
alle critiche degli insorgenti. In effetti, se si pon mente alle caratteristiche
della costruzione destinata ad accogliere l'impianto telefonico, non appare per
niente fuori luogo ritenere soddisfatto il requisito estetico posto in senso
negativo dall'art. 31 RE. Negando che una simile apparecchiatura, di foggia
discreta e di dimensioni tutto sommato contenute, avesse natura deturpante
siccome priva di effetti notevolmente sfavorevoli sul quadro del paesaggio
esistente, già intaccato dalla presenza del posteggio, il municipio non ha
abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta
nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie NAPR. In siffatto
contesto le autorità superiori possono d'altronde scostarsi dalle valutazioni
operate dal municipio soltanto quando queste appaiano insostenibili, sprovviste
di valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non
sussistano simili violazioni del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non
può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di
essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio
dell'autonomia comunale (DTF 96 I 369 consid. 4; RDAT II-2000 N. 29).
- Conformità
di zona
Posto che il mapp. __________ si trova in
zona AP-EP, alla quale tornano applicabili le norme della limitrofa zona
edificabile, le ricorrenti sostengono che la stazione di telefonia è una costruzione
molesta incompatibile con la funzione soprattutto residenziale assegnata alla
regione circostante (quartieri di collina R2).
4.1. Le vecchie __________ del 1978 invocate
dalle insorgenti non sono applicabili alla fattispecie. Attualmente, l'attività
edilizia nei settori 2 e 3 della città di __________ è disciplinata da specifiche
disposizioni entrate in vigore il 16 gennaio 1996, le quali prevedono che in
assenza di specifiche condizioni edificatorie, nelle zone per attrezzature e
costruzioni di interesse pubblico si applicano le disposizioni della zona
edificabile adiacente più favorevole (cfr. art. 21 NAPR settore 2-3). Il rinvio
si riferisce unicamente ai paramenti edificatori, mentre la destinazione del fondo
in quanto tale è definita dal PR, che come noto assegna la part. __________
alla zona AP-EP per l'insediamento di un posteggio e di impianti dell'acquedotto
comunale.
4.2.
L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2
lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità
della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi
in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne
l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da
concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2
dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465;
DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad
art. 67 LALPT).
4.3. L'avversato impianto della OC non
contraddice affatto la destinazione che il PR ha attribuito al mapp.
__________, anche perché il fondo è già stato da tempo adibito allo scopo
definito in sede pianificatoria, ovvero alla costruzione di un posteggio e di
opere per l'acquedotto comunale.
Dal profilo della conformità di zona, questo
Tribunale ha già avuto modo d'altronde di affermare a più riprese (cfr. per
tutte RDAT I-2001 N. 19) che gli impianti della telefonia mobile rispondono ad
un'esigenza generale che si manifesta in svariati punti del territorio,
cosicché la loro funzione può risultare tutto sommato compatibile con quella
assegnata alla zona di utilizzazione nella quale si situano, indipendentemente
dalle caratteristiche di quest'ultima. La giurisprudenza resa nel frattempo da
altri cantoni ha sostanzialmente confermato tale orientamento, giungendo a
ritenere che le stazioni di telefonia mobile rivestono interesse pubblico (URP
2001 p. 997) e sono ammissibili tanto all'interno (URP 2001 p. 161; RB 1998 N.
96) quanto all'esterno delle zone edificabili (BVR 2001 p. 252; URP 2001 p.
948).
Sotto l'aspetto della conformità di zona, il
permesso accordato alla OC non presta dunque il fianco a critiche di sorta.
- Commutazione
dell'uso/Locazione di un bene comunale
Le ricorrenti sostengono che il municipio
non aveva la competenza di rilasciare la licenza edilizia in assenza di una
pregressa risoluzione del consiglio comunale autorizzante la commutazione d'uso
del fondo. Né poteva locare un bene comunale alla OC senza esperire un pubblico
concorso.
5.1. La decisione sulla domanda di
costruzione e sulle opposizioni compete per legge al municipio (art. 10 cpv. 1
LE). Parimenti, il rilascio di una licenza edilizia spetta esclusivamente all'esecutivo
comunale, previo avviso del dipartimento del territorio (art. 3 cpv. 1 LE).
A dispetto di quanto affermano le
insorgenti, il permesso di costruzione accordato alla resistente non è dunque
affetto da nullità per incompetenza dell'autorità che l'ha concesso. Pronunciandosi
per il rilascio della licenza una volta raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha senz'altro operato
nell'ambito delle prerogative conferitegli in materia edilizia dal vigente
quadro normativo.
5.2. Per il resto, le contestazioni
sollevate dalle ricorrenti si avverano irricevibili in questa sede deputata
unicamente ad accertare la conformità del progetto con il diritto materialmente
applicabile nel quadro della procedura di rilascio del permesso di costruzione
(cfr. art. 2 cpv. 1 LE).
- Posto che
l'impianto soddisfa ampiamente i limiti dell'ORNI, unica regolamentazione nel
settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti in vigore al momento
in cui hanno deciso le istanze inferiori, il ricorso va respinto con la
conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza delle ricorrenti (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1 ss. ORNI; 13, 176 ss. LOC; 3,
10, 21 LE; 16, 21 NAPR di __________ settore 2-3; 31 RE di __________; 18, 31,
43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di 1/2
ciascuna.
Ogni
ricorrente verserà alla OC fr. 600.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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