AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.226
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00226
Lugano
15 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 maggio 2001 (n. 2403) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 2 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina polacca __________ (1962) è entrata la prima volta in Svizzera nel
1990 per lavorare come artista in diversi locali notturni. Il 24 novembre 1992,
la ricorrente si è sposata con il cittadino italiano __________ (1961),
domiciliato nel nostro Paese. Per vivere con suo marito, l'allora Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione) ha rilasciato all'interessata un
permesso di dimora. Anche la figlia di primo letto dell'insorgente, __________
(1982), ha ottenuto un permesso di soggiorno per vivere insieme a sua madre. Il
29 maggio 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso di dimora della ricorrente, in quanto essa viveva separata dal marito.
La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato. Il 28 maggio 1997 il
Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto contro la
citata risoluzione governativa. Il 16 ottobre 1997, l'interessata ha
divorziato. Su richiesta dell'insorgente, il dipartimento ha in seguito
prorogato eccezionalmente al 23 gennaio 1998 il termine per lasciare il
territorio cantonale unitamente a sua figlia.
b) Il 16 gennaio 1998, la ricorrente si è
sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ ed ha ottenuto un
nuovo permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima
scadenza al 16 gennaio 2001. I coniugi, insieme a __________, hanno
inizialmente abitato in via __________. Il 1° luglio 1998, essi si sono
trasferiti in via __________. Il 1° maggio 2000 __________ ha lasciato
l'appartamento coniugale ed è andata a vivere con __________ in via __________
presso il fidanzato di quest'ultima, __________ (1975). Il 1° settembre 2000,
il marito dell'insorgente si è trasferito in Italia, a __________.
B. Il 2
novembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza
presentata il 20 settembre precedente da __________ volta ad ottenere la
modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, fissandole un
termine con scadenza il 16 gennaio 2001 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha ritenuto che con la partenza del marito per l'estero, non
sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla
ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 8 CEDU, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. a) Contro
tale provvedimento, il 17 novembre 2000 __________ è insorta dinnanzi al
Consiglio di Stato. In fase istruttoria, il Governo ha trasmesso alla
ricorrente il seguente rapporto di Polizia cantonale (v. rapporto di esecuzione
del 25 aprile 2001):
"Gli
accertamenti esperiti ci hanno permesso di stabilire che __________, dopo aver
risieduto per circa tre mesi a __________ in ____________________, il
01.12.2000 tornò a __________ e si notificò presso il controllo abitanti. Nella
circostanza comunicò che sarebbe andato a risiedere in via __________ presso
__________. A quell'indirizzo già abitavano la moglie e la di lei figlia. Da
quanto si è potuto appurare fu una dichiarazione di comodo. Contrariamente alla
__________ che colà vive in modo regolare, l'interessato non vi ha mai messo
piede. Sono stati eseguiti dei controlli in momenti alterni, sia di giorno sia
di sera, ma con esito negativo. Pure il vicinato non ha mai avuto modo di
notarlo. Da parte dell'ufficio assistenza di __________, ci fu riferito che
l'interessato si era presentato per avere informazioni circa la possibilità di
ricevere detta indennità, nella circostanza affermò che risiedeva a __________
presso i suoi genitori. Si è perciò provveduto a far eseguire dei controlli in
quella località, ma la sua presenza fu notata solo saltuariamente. Non siamo
riusciti a stabilire dove abiti, ma senza paura di essere smentiti possiamo
affermare che non divide un appartamento con la moglie. In modo del tutto
confidenziale, apprendemmo da un addetto delle PTT di __________ che __________
aveva una casella postale presso l'ufficio di __________. Informazione verificata.
In effetti, è affittuario di una casella postale presso l'ufficio predetto che
vuota giornalmente. Il nostro informatore aggiunse che tempo addietro era stata
consegnata sua corrispondenza in via __________ e che a seguito di ciò
__________ ebbe a reclamare poiché con quelle persone lui non aveva nulla a che
fare".
Il rapporto è stato contestato
dall'interessata.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale. Dopo aver lasciato
indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio, ha
ritenuto che non sussistesse più, tra di essi, un legame sentimentale. Ha
evidenziato che l'asserita ripresa della vita in comune a partire dal 1°
dicembre 2000 era stata confutata dagli accertamenti della Polizia cantonale
effettuati dal febbraio all'aprile 2001. Ha quindi considerato manifestamente
abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi a tale connubio per continuare a
soggiornare in territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto
che essa non potesse invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. A titolo
"marginale", il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente
adempisse pure i presupposti per l'espulsione per non essersi comportata in
modo corretto durante il suo soggiorno nel nostro Paese. In particolare, le ha
rimproverato di essere stata condannata penalmente nel 1994 e 1996 per
circolazione in stato di ebrietà segnatamente, per aver avuto a carico diverse
procedure contravvenzionali, per aver cambiato 9 posti di lavoro e per essere
rimasta disoccupata, complessivamente, durante oltre 3 anni e mezzo (art. 10
cpv. 1 lett. a/b LDDS).
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora. In via subordinata, chiede che gli atti vengano rinviati
all'autorità inferiore, affinché istruisca la causa in modo completo ed
oggettivo. Secondo l'insorgente, la decisione impugnata è arbitraria e contraria
alla buona fede. Sostiene che il Governo ha violato il suo diritto di essere
sentita, poiché essa aveva contestato il rapporto di Polizia cantonale e aveva
offerto diversi mezzi di prova per confutare tali accertamenti. Adduce in
seguito che non vi sono elementi atti a comprovare la conclusione di un
matrimonio fittizio: precisa, in particolare, di aver conosciuto e iniziato a
frequentare il marito anni prima della celebrazione delle nozze e ritiene che
la differenza di età non sia determinante. Contesta poi di richiamarsi al
vincolo matrimoniale in maniera abusiva, sostenendo che la separazione era
dovuta a motivi professionali. Afferma che suo marito è tornato a vivere
insieme a lei nell'appartamento di __________ dal dicembre 2000, riconoscendo
tuttavia che egli pernotta a volte a __________ per assistere i suoi genitori
ultraottantenni. Secondo l'insorgente, il vincolo coniugale è dunque solido e i
controlli esperiti dalla polizia non provano alcunché, in quanto superficiali,
saltuari e fuorvianti. Invoca la protezione della sua vita privata e famigliare
sancita dall'art. 8 CEDU. Contesta infine di adempiere i presupposti per
l'espulsione dal territorio cantonale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 2 novembre
2000 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria
revoca del permesso valido sino al 16 gennaio 2001, che __________ deteneva in
quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio,
proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art.
101 lett. d OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava
l'insorgente è scaduta prima dell'inoltro del ricorso. Dato che la ricorrente
non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è
pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a
__________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare
se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso
di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di
una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Non esiste alcun trattato conchiuso tra la
Polonia e la Svizzera dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al
rinnovo di un permesso di soggiorno.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata
è sposata con un cittadino elvetico dal 16 gennaio 1998. Di conseguenza essa
ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che
la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in appresso, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- 2.1.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il giudizio sulla
base di un rapporto di Polizia cantonale lacunoso e di aver ignorato la sua
richiesta di assumere altri mezzi di prova, segnatamente di interrogare suo
marito. La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione
del diritto di essere sentita, è infondata.
2.2. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa
deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione
ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di
procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a
quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad
alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162,
104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata
delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di
assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.3. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla
Polizia cantonale di accertare se i coniugi __________ fossero tornati a vivere
insieme. Esperite le necessarie indagini, l'esecutivo cantonale ha trasmesso
all'insorgente il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001. Nel proprio
giudizio il Governo ha ritenuto che il ricorso potesse essere evaso sulla
scorta degli atti annessi all'incarto, integrati dal complemento istruttorio
che aveva esperito d'ufficio, senza dover assumere ulteriori mezzi di prova, in
gran parte offerti in modo generico da __________. Ha in particolare rilevato
che l'audizione del marito dell'insorgente non appariva idonea, in quanto
eccessivamente coinvolto nella vicenda. Siffatta motivazione, pertinente, basta
a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad
ulteriori accertamenti. Del resto, anche senza il contestato rapporto di
esecuzione 25 aprile 2001 della Polizia cantonale, gli atti di causa permettono
di farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo
relazionale. Questo Tribunale rinuncia pertanto ad esperire un'istruttoria per
le stesse ragioni.
-
Come
indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere
(Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso
l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il
diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera.
-
In
concreto, il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero
alcuni indizi di matrimonio fittizio (differenza di età tra i coniugi, breve
relazione prematrimoniale e nozze contratte repentinamente poco prima del
termine di partenza impostole dal dipartimento per lasciare il territorio
cantonale; v. risoluzione ad F.1., pag. 11), ha fondato il proprio giudizio
sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono
pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente, al fine di confutare
l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale.
-
5.1. Il 1°
maggio 2000 __________ ha lasciato l'abitazione coniugale di via __________,
unitamente a sua figlia __________, e si è trasferita in un appartamento di tre
locali situato in via __________, sempre a __________, locato il 28 aprile precedente
da __________. Il 31 agosto 2000 __________ ha notificato all'Ufficio controllo
abitanti di __________ la sua partenza, il giorno successivo, da via __________
alla volta di __________, indicando quale recapito per la corrispondenza la
casella postale n. __________ di __________ (v. notifica di partenza del marito
della ricorrente). Il 1° settembre 2000 __________ ha, dal canto suo, dichiarato
alla locatrice che presso di lui alloggiavano solo la ricorrente e __________
(v. scritto allegato al contratto di locazione).
5.2. I coniugi __________ si sono dunque
separati il 1° maggio 2000. La dichiarazione 31 agosto 2000 del marito della
ricorrente, secondo il quale egli alloggiava in via __________ presso
__________, è stata smentita sia da quest'ultimo sia dall'insorgente (v. anche
scritto 15 settembre 2000 di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri
di __________). __________ si è trasferito a __________ - a suo dire per lavoro
- quando viveva già separato dalla moglie __________ da quattro mesi. Come se
non bastasse, per la sua corrispondenza egli ha fornito all'Ufficio controllo
abitanti di __________ un recapito diverso da quello di sua moglie. Da quanto
precede, si deve dunque ammettere che a partire dal 1° maggio 2000 l'insorgente
ha invocato il vincolo coniugale unicamente per poter continuare a soggiornare
in Svizzera. E' del resto soltanto dopo aver ricevuto la decisione di revoca
del suo permesso di soggiorno nel novembre 2000 che essa ha addotto che suo
marito sarebbe rientrato da __________ nel dicembre successivo per ricomporre
la comunione domestica. In queste circostanze, che i coniugi siano o meno
effettivamente tornati a vivere insieme a partire da quel momento non è dunque
di rilievo ai fini del giudizio in quanto non prova assolutamente che tra i
coniugi sussista ora una vera e propria relazione sentimentale.
Gli accertamenti predisposti dal Consiglio
di Stato tramite la Polizia cantonale non erano dunque necessari per confermare
il provvedimento dipartimentale. Il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001
non fa altro che confermare le precedenti conclusioni.
5.3. Ne consegue che è venuto meno lo scopo
del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo
aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore.
-
Infine,
l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza
delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della
vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi
all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del
proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, l'interessato deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia
del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale
del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
tra __________ e suo marito __________. La ricorrente non invoca nemmeno
l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata, cresciuta, e
risiedeva prima di entrare in Svizzera.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario
verificare se l'insorgente adempia pure i presupposti per un'espulsione, così
come addotto dal Consiglio di Stato e contestato dall'interessata. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 29 Cost; 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8
ODDS; 6, 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (23 dicembre
1962), cittadina polacca, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31
dicembre 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale
degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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