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Numero d'incarto:
52.2001.240
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00240
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2838), che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione
7 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
edilizia per la costruzione di un deposito agricolo al mapp. __________ RFD
(fuori zona edificabile);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
luglio 2000 __________ ha inoltrato domanda edilizia al municipio di __________
per la costruzione di un deposito agricolo, parzialmente interrato, sul mapp.
__________ RFD di sua proprietà e pertinente all'azienda agricola gestita da
suo padre, __________.
Il fondo si trova fuori zona edificabile, e
precisamente in zona agricola.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio (in seguito: "DT"), che ha reputato l'intervento
sproporzionato rispetto all'attività agricola svolta, ed ha considerato altresì
che l'istante disporrebbe di ulteriori spazi, sul mapp. __________ e su altri
fondi nelle vicinanze, atti al ricovero dei macchinari agricoli.
Sulla scorta del parere vincolante del DT,
il 7 dicembre 2000 il municipio ha negato il rilascio della postulata licenza
edilizia.
B. Con
giudizio 12 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di
__________. La conformità alla zona agricola non sarebbe data, poiché il
deposito, pur servendo ad un uso agricolo, non sarebbe giustificato dal profilo
agricolo e non potrebbe essere legittimato, viste le limitate dimensioni
dell'azienda. Nemmeno potrebbe beneficiare di un permesso eccezionale ex
art. 24 LPT, perché l'ubicazione vincolata non sarebbe data, sempre a causa
delle dimensioni sproporzionate rispetto alle effettive esigenze agricole, ed
inoltre preponderanti interessi pubblici si opporrebbero alla realizzazione
dell'opera, che sottrarrebbe suolo agricolo alla coltivazione.
C. __________
si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto
giudizio governativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata la
postulata licenza edilizia. L'opera sarebbe conforme e proporzionata alle
finalità agricole (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Il ricorrente ribadisce la necessità
di un ricovero per gli indispensabili macchinari agricoli e l'assenza di spazi
alternativi (nonché di accessi) sul mapp. __________, che sarebbe l'unico fondo
edificato dell'azienda agricola. I macchinari sarebbero attualmente esposti
alle intemperie e provvisoriamente collocati sui mapp. __________, __________ e
__________ RFD. Questi ultimi e gli ulteriori fondi di proprietà
dell'insorgente sarebbero in procinto di essere venduti o ristrutturati, non
sarebbero adatti allo scopo e, in ogni caso, non farebbero neppure parte
dell'azienda agricola.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il municipio di __________ si rimette al
giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
-
Il 1°
settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione
del territorio (LPT), con la relativa ordinanza (OPT). Giusta l'art. 52 OPT, le
procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione
sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali pendenti sono
tuttavia portate a termine secondo il diritto previgente, a meno che il nuovo
diritto non risulti più favorevole al ricorrente.
Nel caso concreto, al momento dell'entrata
in vigore della nuova LPT vi era pendente la domanda edilizia (che risale al 25
luglio 2000), ma non ancora la procedura di ricorso. Di conseguenza la
fattispecie va giudicata in base al nuovo diritto.
-
Le zone
agricole ai sensi dell'art. 16 LPT comprendono i terreni idonei all'utilizzazione
agricola o all'orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse generale,
devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b). Secondo l'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo
se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore (PR) per la
zona di utilizzazione, e solo se il fondo è urbanizzato (lett. b).
-
Un'azienda
la cui attività sia in stretta relazione con la coltivazione del suolo può disporre
di locali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la produzione agricola;
la conformità alla zona agricola di un edificio o di un impianto può essere ammessa
qualora esso sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente quanto a
ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo; all'edificazione
non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278
consid. 3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).
-
Di
principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata
alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm), tuttavia l'autorità
deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti
per il giudizio.
-
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che la conformità alla zona agricola non fosse data,
poiché il deposito, pur servendo ad un uso agricolo, non sarebbe giustificato
dal profilo agricolo e non potrebbe essere legittimato, viste le limitate
dimensioni dell'azienda (pto. 3.3, pag. 8). Tuttavia, il Consiglio di Stato non
ha esplicitato il motivo per cui risulterebbe sproporzionato l'uso di un
trattore per lo sfalcio di 7'100 mq di prato, né per quale motivo tale macchina
(con parti in legno) non necessiterebbe di un ricovero. Il motivo che
l'Esecutivo cantonale ha posto a fondamento della propria decisione negativa
appare piuttosto l'asserita disponibilità di ulteriori locali ove il ricorrente
potrebbe riparare i macchinari agricoli (cfr. punto 3.2 e 3.3). L'accertamento
dei fatti da parte del Consiglio di Stato su questo punto è però lacunoso.
L'Esecutivo cantonale, nel giudizio
impugnato, non ha reso verosimile l'esistenza sul mapp. __________ RFD di
ulteriori locali a disposizione del ricorrente e adatti al ricovero dei
macchinari. Nell'opposizione 9 novembre 2000, a sua volta, il DT si era limitato
a rilevare che "sul fondo esistono già diversi fabbricati che
potrebbero essere adibiti a tale scopo", senza peraltro identificarli.
Non è compito di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie delle
istanze inferiori.
Quanto ai mapp. , 2,
__________ e __________ RFD cui allude il DT (cfr. opposizione 9 novembre
2000), va rilevato innanzi tutto che gli stessi (ad eccezione del mapp.
__________) non sono pertinenti all'azienda agricola. Detti fondi, inoltre,
appartengono alla zona del nucleo, e gli edifici sono stati attribuiti alla
categoria soggetta a restauro conservativo regolamentata dall'art. 47 NAPR (risoluzione
del Consiglio di Stato 20 marzo 1996, n. 1338): mal si comprende come edifici
così tutelati potrebbero essere trasformati in ricovero per il trattore e gli
altri macchinari.
- Giusta
l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in
cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto o non è entrata nel
merito.
Verificandosi in concreto la prima di tali ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché,
esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente nel merito del ricorso.
- Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16, 22 LPT; 52 OPT; 3, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 12
giugno 2001, n. 2838, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio, previo
esperimento della necessaria istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
A titolo di
ripetibili lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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