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Numero d'incarto:
52.2001.243
Data decisione, Autorità:
17.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00243
Lugano
17 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2001, no. 2601, del Consiglio
di Stato che con effetto 30 settembre 2001 ha disdetto il rapporto di lavoro
con l'insorgente quale bidello alla scuola media di __________;
rilevato che in occasione dell'udienza 1° ottobre
2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente
transazione:
"1. Lo Stato autorizza il ricorrente a rimanere
nell'appartamento sino e non oltre il 31 dicembre 2001.
-
Lo
Stato dà atto al ricorrente che la disdetta non è stata pronunciata per inadempienze.
-
Il
ricorrente ritira il ricorso.
In caso di accettazione il tribunale
cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli statuendo su spese e
ripetibili."
preso atto che l'11 ottobre, il Consiglio di Stato e
il 12 ottobre 2001 il ricorrente, hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerata la particolarità del caso si prescinde dal
prelievo di spese e tassa di giudizio; al ricorrente è accordata un'indennità
per ripetibili ragguagliata all'esito a lui parzialmente favorevole della
vertenza;
ritenuto pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli in seguito alla transazione di cui sopra.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di
fr. 600.–
quale indennità per ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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