AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.249
Data decisione, Autorità:
25.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00249
Lugano
25 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 luglio 2001 di
__________ patr. da: lic.jur. __________
contro
la risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2749) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione 14 aprile 2000 di __________
contro la chiave di ripartizione dei costi del consorzio obbligatorio per la
realizzazione delle opere di arginatura lungo il fiume __________;
viste le risposte:
-
13 luglio 2001 del
consorzio manutenzione opere di arginatura __________;
-
13 luglio 2001 del
consorzio manutenzione opere di arginatura __________;
-
20 agosto 2001 del
dipartimento del territorio, divisione delle costruzioni, Bellinzona;
-
30 ottobre 2001 del
comune di __________;
-
2 novembre 2001 del
comune di __________;
-
5 novembre 2001 del
consorzio depurazione acque __________;
-
5 novembre 2001 del
dipartimento del territorio, ufficio delle arginature e delle estra-
zioni;
-
6 novembre 2001 del
comune di __________;
-
7 novembre 2001 del
comune di __________;
-
7 novembre 2001 del
comune di __________;
-
9 novembre 2001 del
comune di __________;
-
9 novembre 2001 delle
__________;
-
12 novembre 2001 del
comune di __________;
-
23 novembre 2001 del
comune di __________;
-
27 novembre 2001 del
comune di __________;
-
7 dicembre 2001 del
comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
settembre 1987 la Confederazione svizzera, azienda PTT, insorse dinanzi al Tribunale
amministrativo contro la risoluzione 19 agosto 1987 con cui il Consiglio di
Stato aveva fissato la sua partecipazione alle spese del consorzio per la
correzione del __________ e dei suoi affluenti. Per evadere questo contenzioso
le parti intavolarono delle trattative, sfociate nella conclusione, il 14 novembre
1988, di una convenzione tra la Confederazione svizzera, azienda PTT, ed il
dipartimento del territorio, secondo cui la ricorrente avrebbe receduto
dall'impugnativa. Impegno cui questa diede seguito l'11 gennaio 1989. Questa
vertenza servì inoltre per definire i parametri determinanti per il calcolo
delle interessenze dell'azienda PTT nei consorzi di arginatura di futura
ristrutturazione o costituzione, che furono ancorati nel patto 2 della
menzionata convenzione e corrispondevano per gli edifici, a fr. 300.--/mc, dove
volume = 90% del volume SIA (lett. a), per i terreni al valore di stima (lett.
b), per le installazioni tecniche al 60% del valore a nuovo (lett. c). Nel
computo delle interessenze si sarebbe invece fatta astrazione delle linee aeree
e sotterranee (lett. d).
B. Dopo aver
fatto allestire dallo studio __________ un progetto definitivo di sistemazione
del fiume __________ in data giugno 1998/febbraio 2000 ed aver raccolto i
necessari preavvisi favorevoli, con decreto 1 marzo 2000, adottato in
applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons),
il Consiglio di Stato ha approvato le opere di arginatura contemplate dal
menzionato progetto e dichiarato la loro pubblica utilità in vista della
costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi della stessa legge, il
quale provvedesse alla loro realizzazione (cfr. dispositivi n. 1, 2, 3). Una
volta eseguite le opere, queste sarebbero state cedute agli esistenti consorzi
di manutenzione delle arginature dell'Alto e del Basso Vedeggio ed il costituendo
consorzio sarebbe stato sciolto (dispositivo n. 4). Nel contempo il Consiglio
di Stato ha ordinato il deposito degli atti, composti dalla relazione tecnica,
dal preventivo di costo e relativa chiave di riparto tra gli interessati, dai
piani e dal rapporto di impatto ambientale (cfr. dispositivo n. 5). La chiave
di riparto indicava una partecipazione di __________ nella misura dell'1,03%
delle spese; tale partecipazione era stata calcolata sulla scorta dei parametri
fissati nella convenzione 14 novembre 1988 illustrata sub A.
C. a) Contro
il menzionato decreto sono state inoltrate svariate opposizioni. Tra queste
figurava quella del 14 aprile 2000 di __________, insorta contro la
determinazione delle quote di partecipazione alle spese del costituendo
consorzio. La ricorrente ha ammesso di svolgere, in quanto fornitrice di
servizi di telecomunicazione, un'attività di interesse generale ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LCons. Essa ha tuttavia spiegato di non essere proprietaria di fondi,
bensì semplice locataria degli immobili di proprietà delle affiliate __________
e __________. In effetti dal 1. gennaio 1998 l'azienda PTT è stata suddivisa in
un ente di diritto pubblico, La Posta Svizzera, da un lato, e in una società
anonima di diritto speciale, __________, dall'altro, e gli immobili spettanti a
quest'ultima sono stati trasferiti a tali società affiliate, di cui essa
detiene il 100% del capitale. Nemmeno le installazioni tecniche colà ubicate
sono necessariamente di proprietà di __________. Invocando questi cambiamenti,
la ricorrente ha sostenuto di non essere legata alla convenzione conchiusa
dalla cessata azienda PTT. L'opponente ha altresì denunciato in quanto
arbitrario e discriminatorio il fatto di imporre __________ in funzione del
valore delle sue installazioni tecniche e di ignorare i nuovi operatori di
telecomunicazione. Essa ha infine ammesso di essere proprietaria delle linee di
telecomunicazione o radiocomunicazione, ma che queste non traevano beneficio
dalle opere effettuate dal consorzio. __________ ha pertanto chiesto di
constatare la nullità della convenzione 14 novembre 1988, di annullare il
decreto governativo 1 marzo 2000, di escluderla dal costituendo consorzio ed
inoltre da quelli esistenti di manutenzione delle arginature dell'Alto e del
Basso Vedeggio e, in subordine, di riconsiderare la sua partecipazione secondo
l'esito del suo ricorso sullo stesso oggetto già inoltrato dinanzi a questo
Tribunale relativo al consorzio di manutenzione delle opere di arginatura
Ticino Moesa. Per questo stesso motivo __________ ha postulato la sospensione
del procedimento sino all'emissione del giudizio in quest'ultima causa.
b)
L'opposizione di __________ è stata erroneamente indirizzata al Tribunale che,
con giudizio 25 aprile 2000, l'ha trasmessa per competenza al Governo.
c) __________ ha indi intavolato delle
trattative per dirimere la vertenza con il dipartimento del territorio; il 17
ottobre 2000 essa ha formulato, per il tramite del suo patrocinatore, una
proposta di accomodamento. Da quanto sembra di poter capire dalla stessa,
__________ acconsentiva a calcolare la sua partecipazione ai costi delle opere
da eseguire dal consorzio sulle sole installazioni tecniche ubicate nella
centrale di __________; inoltre si dichiarava disposta ad assumere il 50% delle
spese gravanti gli operatori di telecomunicazione; il rimanente 50% avrebbe
dovuto essere posto a carico degli altri concorrenti.
d) Frattanto, con sentenza 9 ottobre 2000,
questo Tribunale aveva dichiarato irricevibili i ricorsi inoltrati da
__________ e __________ contro la chiave di ripartizione dei costi del consorzio
di manutenzione delle opere di arginatura Ticino-Moesa.
e) Con
risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2743) resa dietro proposta del dipartimento del
territorio, il Consiglio di Stato, preso atto che la dichiarazione di pubblica
utilità delle opere era cresciuta in giudicato, ha disposto la costituzione del
consorzio obbligatorio per la realizzazione delle stesse e ne ha determinato i
membri e le relative interessenze. A quest'ultimo riguardo è stata confermata -
per quanto qui interessa - la chiave di riparto allestita dal progettista delle
opere. Tutte le opposizioni, nella misura in cui non erano divenute prive di
oggetto, sono state respinte: il dispositivo n. 2 specificava che queste
sarebbero state evase con decisioni separate, dichiarate parte integrante del
decreto. Con risoluzione di stessa data (n. 2749) il Consiglio di Stato ha respinto
l'opposizione di __________. In sintesi esso ha considerato che __________ era
vincolata al rispetto della convenzione 14 novembre 1988. Le installazioni dei
nuovi operatori di telecomunicazione erano inoltre limitati ad antenne di
telefonia mobile, la cui posa aveva oltretutto avuto inizio posteriormente alla
data di allestimento della chiave di riparto dei costi del consorzio.
__________ non era pertanto stata trattata in maniera discriminatoria nei loro
confronti; tanto più che rimaneva altresì riservata la possibilità di rivedere
le singole partecipazioni giusta l'art. 27 LCons.
D. a) Con
impugnativa 2 luglio 2001 __________ è insorta innanzi a questo Tribunale
avverso la risoluzione governativa n. 2749. L'insorgente ha ribadito i motivi
addotti nell'opposizione. Ha inoltre rilevato che il calcolo delle interessenze,
aggiornato al febbraio 2000, avrebbe dovuto tener conto delle installazioni
tecniche realizzate dai nuovi operatori di telefonia mobile. Ha pertanto
domandato al Tribunale di annullare la risoluzione impugnata e di fissare la
chiave di riparto conformemente a quanto essa aveva sollecitato nella proposta
di soluzione 17 ottobre 2000 indirizzata al dipartimento. La ricorrente non ha
invece più chiesto espressamente di constatare la nullità della convenzione 14
novembre 1988 conclusa tra l'azienda PTT ed il menzionato dipartimento.
b) Il
dipartimento del territorio ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, al pari
delle delegazioni degli esistenti consorzi di manutenzione delle opere di
arginatura dell'Alto e del Basso Vedeggio. Gli altri consorziati hanno espresso
identico avviso rispettivamente hanno rinunciato a formulare osservazioni. Solo
il comune di __________ ha postulato l'accoglimento parziale dell'impugnativa,
adducendo una carenza del rapporto di impatto ambientale.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale è data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio
all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv.
1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine. Dal momento che le decisioni, separate, con cui
il Consiglio di Stato ha evaso le opposizioni sono state dichiarate parte integrante
della risoluzione governativa di costituzione del consorzio 12 giugno 2001, n.
2743, l'impugnazione della risoluzione di stessa data, n. 2749, attraverso la
quale è stata respinta l'opposizione di __________, spiega effetti anche nei
confronti della determinazione della sua interessenze effettuata, insieme a
quella degli altri consorziati, in quella sede. La circostanza secondo cui
__________ non abbia impugnato anche la risoluzione n. 2743, peraltro nemmeno
intimata al suo patrocinatore e di cui non vi era menzione nella decisione n.
2749, non può invece pregiudicare la ricevibilità del gravame.
1.2. La domanda di accoglimento parziale del
gravame e di retrocessione degli atti al Governo per una completazione del rapporto
di impatto ambientale, formulata nelle osservazioni 23 novembre 2001 del comune
di __________, esula invece palesemente dall'oggetto della lite, concernente la
definizione della partecipazione di __________ nel consorzio in esame. Essa dev'essere
considerata d'acchito inammissibile già per questo motivo. Il contenzioso
amministrativo ticinese non conosce peraltro l'istituto del ricorso adesivo
(cfr. nello stesso senso Merkli / Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 69 N. 3).
1.3. Il gravame può infine essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 1 LCons i laghi, i fiumi, i torrenti e gli altri corsi d'acqua del
Cantone devono essere sistemati e corretti con opere adatte (cpv. 1); devono
pure essere eseguite le opere di premunizione, consolidamento, piantagione ed
imboschimento necessarie per prevenire od arrestare gli scoscendimenti, le
frane e le valanghe (cpv. 2). Qualora da queste opere derivi vantaggio a tutta
la collettività o a più di un interessato e sia inoltre riconosciuta la loro
pubblica utilità, esse dovranno essere eseguite e mantenute a mezzo ed a spese
dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons). Nel caso di opere di interesse generale
dovranno far parte del consorzio tutti i comuni, gli altri enti pubblici e le
aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private (rectius: privati) che
esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un
vantaggio (art. 4 cpv. 1 LCons). Nel caso invece di opere di prevalente
interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone
giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un
vantaggio particolare (art. 4 cpv. 2 LCons). Le spese saranno ripartite tra i
membri del consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1
LCons). Nel caso di consorzi costituiti secondo l'art. 4 cpv. 1 LCons, il
comune può prelevare contributi a carico dei proprietari o di titolari di
diritti reali o di altri diritti in applicazione della legge sui contributi di
miglioria (art. 5 cpv. 2 LCons).
-
3.1. Il
tema centrale della controversia verte sulla validità e, di conseguenza, sull'applicabilità
della convenzione conchiusa il 14 novembre 1988 tra la Confederazione svizzera,
__________, ed il dipartimento cantonale del territorio, attraverso la quale vennero
definiti i parametri determinanti per il calcolo delle interessenze
dell'azienda __________ nei consorzi di arginatura di futura ristrutturazione o
costituzione. Secondo il patto 2 della menzionata convenzione tali parametri
corrispondevano per gli edifici, a fr. 300.--/mc, dove volume = 90% del volume
SIA (lett. a), per i terreni al valore di stima (lett. b), per le installazioni
tecniche al 60% del valore a nuovo (lett. c). Nel computo delle interessenze si
sarebbe invece fatta astrazione delle linee aeree e sotterranee (lett. d). Tali
basi di calcolo sono stati adottate in concreto per determinare l'interessenza
della ricorrente __________ nel consorzio obbligatorio per la realizzazione
delle opere di arginatura lungo il fiume __________.
3.2. In
virtù dell'art. 23 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda
delle telecomunicazioni della Confederazione del 30 aprile 1997, con il 1.
gennaio 1998 __________ ha ripreso gli attivi ed i passivi delle parti
dell'azienda delle __________ che fornivano servizi di telecomunicazione e
radiodiffusione, di cui essa ha continuato la gestione giusta l'art. 21 cpv. 1
della stessa legge. L'impegno assunto convenzionalmente il 14 novembre 1988 non
è pertanto decaduto a seguito della scissione e trasformazione dell'azienda
delle __________. Non è del resto nemmeno lontanamente immaginabile che la
Confederazione svizzera abbia inteso sottrarsi agli impegni assunti per il
tramite della cessata azienda delle __________ mediante la costituzione di due nuovi
enti (__________e __________). In quanto successore dell'azienda delle
__________ per il settore delle telecomunicazioni la ricorrente è pertanto
tenuta al rispetto della testé menzionata convenzione.
3.3.
Nell'ambito della suddivisione dell'azienda delle __________ i fondi che spettavano
a __________ sono tuttavia stati trasferiti a due società anonime affiliate,
__________ e __________, con decreti del Consiglio federale 12 novembre 1997 e
13 maggio 1998 (FF 1997 IV 1191 segg.; 1998 III 2546 segg.). Trattandosi di persone
giuridiche distinte da __________, la partecipazione di quest'ultima società alle
spese del consorzio non poteva essere calcolata sulla base del valore degli immobili
di pertinenza delle sue società affiliate. L'effetto del menzionato
trasferimento di proprietà doveva peraltro essere ben noto all'autorità cantonale,
dal momento che era già stato messo in evidenza in sede di costituzione del
consorzio obbligatorio di manutenzione delle opere di arginatura nella zona di
confluenza dei fiumi Ticino e Moesa: in quel contesto, la distinzione,
imprescindibile, tra __________ e __________ aveva influenzato, in maniera decisiva,
il giudizio di irricevibilità dei gravami introdotti dalle predette società
dinanzi a questo Tribunale contro la chiave di ripartizione dei costi
effettuata in quella sede (cfr. STA 9 ottobre 2000 in re __________ e
__________). Poco importa accertare, a questo punto, se le società affiliate
__________ e __________ __________ siano anch'esse vincolate dalla testé menzionata
convenzione per il motivo che __________ detiene la totalità del loro capitale:
simile accertamento non sarebbe, del resto, nemmeno lecito in questa sede, dal
momento che le predette società sono estranee alla vertenza. Decisivo ma anche
sufficiente ai fini del presente giudizio è che la ricorrente, __________, non
può essere chiamata a partecipare alle spese del consorzio in funzione di edifici,
terreni e, se del caso, installazioni tecniche di cui non è proprietaria: lo
esige il rispetto della convenzione 14 novembre 1988, che pur è a tutt'oggi
valida e vincolante nei confronti dell'insorgente. L'interessenza di
quest'ultima dev'essere modificata di conseguenza. Il ricorso dev'essere
accolto già per questo motivo e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato
affinché ricalcoli l'interessenza della ricorrente - e se del caso di altri consorziati
o di terzi (cfr. consid. 1.1.) - sulla scorta delle considerazioni che precedono
(art. 65 cpv. 2 PAmm).
-
L'insorgente
denuncia inoltre una discriminazione rispetto ai nuovi operatori di telecomunicazione,
che non sono stati chiamati a contribuire ai costi delle opere. Nel giudizio
impugnato il Governo ha considerato che le installazioni dei nuovi operatori di
telecomunicazione erano limitate ad antenne di telefonia mobile, la cui posa aveva
oltretutto avuto inizio a partire dall'ottobre 1998, posteriormente quindi alla
data di allestimento della chiave di riparto dei costi del consorzio.
__________ non era pertanto stata trattata in maniera discriminatoria nei loro
confronti; tanto più che rimaneva altresì riservata la possibilità di rivedere
le singole partecipazioni giusta l'art. 27 LCons. Nel gravame l'insorgente
rileva che il calcolo delle interessenze, aggiornato al febbraio 2000, avrebbe
dovuto tener conto delle installazioni tecniche realizzate dai nuovi operatori
di telefonia mobile. A torto, tuttavia. In effetti, le interessenze di
__________ nel consorzio in esame sono state determinate sommando i valori assegnati
ad edifici, terreni ed installazioni dell'azienda delle __________, giusta la
nota convenzione 14 novembre 1988, ai fini della sua partecipazione negli
esistenti consorzi di manutenzione degli argini del Basso e dell'Alto Vedeggio.
Tali valori sono pertanto stati accertati oltre una decina di anni fa (cfr. gli
estratti delle perizie circa le interessenze nei menzionati consorzi di
arginatura, allegati n. 4 e 5 all'opposizione 14 aprile 2000); agli stessi non
è dunque stato sommato il valore delle installazioni frattanto realizzate dalla
ricorrente. Quest'ultima non può, di conseguenza, pretendere che i suoi
concorrenti, appena apparsi sul mercato, siano chiamati a contribuire su
installazioni che hanno iniziato a costruire solo a partire dalle fine del
1998, pena una loro netta discriminazione nei suoi confronti. Su questo punto
il gravame dev'essere respinto.
-
Il
Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Lo Stato è
invece tenuto a versare all'insorgente, assistita da un legale, delle adeguate
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 32 LCons, 208
LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. la
risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2749) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
l'opposizione 14 aprile 2000 di __________ contro la chiave di ripartizione dei
costi del consorzio obbligatorio per la realizzazione delle opere di arginatura
lungo il fiume __________ è annullata;
§§. gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché ricalcoli l'interessenza
della ricorrente secondo quanto indicato nel considerando
3 del presente giudizio.
- Non si
preleva una tassa di giudizio.
Lo Stato è
tenuto a versare alla ricorrente fr. 800.-- per ripetibili.
- Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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