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Numero d'incarto:
52.2001.259
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00259
Lugano
20 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 della
rappr. da __________
contro
la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3051) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua, in materia di ordine di revisione di
un impianto per l'olio combustibile;
viste le risposte:
-
16 luglio 2001 della
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,
-
22 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la ricorrente è proprietaria di uno
stabile d'appartamenti situato a __________ in località __________ (part. n.
__________ RF);
che nel 1980 è stato posato sul fondo
dell'insorgente il serbatoio n. 623 00429 11, della capacità di 20'000 litri,
adibito al deposito dell'olio combustibile per il riscaldamento di una piscina;
che l'ultima revisione della cisterna risale
al 23 maggio 1985;
che, nonostante diversi richiami e
l'ottenimento di diverse proroghe, la ricorrente non ha ancora proceduto alla
revisione decennale dell'impianto;
che il 7 maggio 2001 la Sezione della
protezione dell'aria e dell'acqua (in seguito: SPAA) del Dipartimento del
territorio ha quindi ordinato alla ricorrente di procedere, entro 20 giorni
dall'intimazione, alla revisione del serbatoio tramite una ditta autorizzata
(n. 1) o di metterlo fuori uso tramite una ditta competente in materia (n. 3);
l'ordine è stato impartito, tra l'altro, con la comminatoria dell'esecuzione
effettiva e dell'art. 292 CP (n. 4 e 5);
che la decisione è stata confermata dalla
medesima autorità, su reclamo, il 15 maggio 2001 sulla base degli art. 22 LPAc,
16 e 17 Oliq;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso interposta dalla __________;
che, accertata la presenza di nafta nel
serbatoio, il Governo ha ritenuto l'impianto ancora in funzione, ciò che
obbligava i comproprietari a procedere a loro spese alla revisione periodica
dello stesso;
che, dopo aver stimato i costi di revisione
in fr. 2'000.– e averli ritenuti tutto sommato modesti, l'Esecutivo cantonale
ha considerato pretestuosa e dettata da puri interessi personali la richiesta
della ricorrente di attendere lo scioglimento della comproprietà in corso al
fine di ordinare al futuro proprietario l'esecuzione della revisione;
che contro il predetto giudizio governativo,
la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
di annullarla e postulando anche in questa sede di sospendere la vertenza fino
allo scioglimento della comproprietà;
che la ricorrente sostiene di non avere le
liquidità necessarie per far fronte alle spese della revisione dell'impianto;
che essa rileva in particolare come la PPP
sia composta da una settantina di proprietari, in parte residenti all'estero, i
quali hanno deciso di sospendere il versamento delle quote;
che per questo motivo, soggiunge la ricorrente,
non bisognerebbe fare altro che attendere la realizzazione dell'immobile e addebitare
le spese al futuro proprietario;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono sia il Consiglio di Stato sia la SPAA, che non formulano particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data (art.
124 lett. f LALIA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame è dunque ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm);
che i detentori di impianti contenenti
liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto
e al travaso di tali liquidi, installano le opere e le apparecchiature
necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente; essi
provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili
(art. 22 LPAc; RS 814.20);
che il detentore di un impianto di deposito
soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché un'impresa di revisione ai
sensi dell'art. 17 controlli almeno ogni dieci anni il funzionamento e la
tenuta stagna dell'impianto; fanno eccezione i recipienti per il deposito (art.
16 cpv. 1 Oliq; RS 814.202);
che ogni autorità competente ad ordinare
provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva,
imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la
comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP e dell'adempimento
sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato (art. 126 cpv. 1 LALIA;
RL 9.1.1.2);
che, in concreto, il fatto che l'impianto
debba essere revisionato dal 23 maggio 1995 non è giustamente contestato dalla
ricorrente;
che a partire da quella data, l'insorgente è
già stata richiamata 3 volte affinché procedesse alla revisione del serbatoio
(23 ottobre 1995, 4 marzo 1998 e 7 giugno 2000) e ha ottenuto già 4 proroghe
(14 marzo 1997, 10 aprile e 18 dicembre 1998, 16 giugno 2000);
che essa non può pretendere di procrastinare
ulteriormente l'ordine d'intervento invocando nuovamente la mancanza di mezzi
finanziari e l'imminente scioglimento della comproprietà; glielo impone
l'obbligo di mantenere l'impianto in modo ineccepibile al fine di evitare un
eventuale inquinamento delle acque;
che a torto, infine, la ricorrente sostiene
che le spese e tasse di giustizia debbano essere poste a carico del futuro
proprietario dell'immobile;
che, infatti, i costi delle misure prese
secondo la normativa in materia di protezione delle acque sono sostenuti da chi
ne è la causa (art. 3a LPAc; principio di causalità);
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso dev'essere pertanto respinto;
che tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3a, 22 LPAc, 15, 16 e 17 Oliq; 124
lett. f e 126 LALIA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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