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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.279
Data decisione, Autorità: 05.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00279
Lugano 5 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 luglio 2001, no. 3357, del Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione 28 maggio 2001 della Sezione dei permessi e immigrazione, con la quale ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività privata di sorveglianza;
viste le risposte:
13 agosto 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 maggio 2001 la __________ ha richiesto l'autorizzazione per assumere __________ in qualità di agente di vigilanza privato. Con decisione 7 maggio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, ha respinto detta istanza in virtù dell'art. 8 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis), a causa dei precedenti penali di __________. Dall'istruttoria svolta era infatti emerso che il ricorrente, in data 18 marzo 1998, era stato condannato con DAP 310/1998 alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionatamente per un periodo di prova di due anni, siccome riconosciuto colpevole di tentata truffa e di sviamento della giustizia.
B. Con decisione 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di __________ avverso la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, confermando il mancato rilascio dell'autorizzazione. Il Governo ha ritenuto che i precedenti ascritti all'insorgente fossero tali da non consentire una valutazione positiva, avuto riguardo alla particolarità della professione di agente privato.
C. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la richiesta autorizzazione gli sia rilasciata. Ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere le argomentazioni del ricorrente. Il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (Rep. 1968, pag. 204, cons. 3; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465). Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm).
2.2. Alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità è infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm). L'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Visti gli art. 1 segg. Lapis; 2, 3, 28, 31, 55, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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