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Numero d'incarto:
52.2001.279
Data decisione, Autorità:
05.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00279
Lugano
5 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 luglio 2001, no. 3357, del Consiglio
di Stato, che ha confermato la decisione 28 maggio 2001 della Sezione dei permessi
e immigrazione, con la quale ha negato l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività privata di sorveglianza;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 maggio
2001 la __________ ha richiesto l'autorizzazione per assumere __________ in
qualità di agente di vigilanza privato. Con decisione 7 maggio 2001, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, ha respinto detta
istanza in virtù dell'art. 8 della Legge sulle attività private di
investigazione e sorveglianza (Lapis), a causa dei precedenti penali di
__________. Dall'istruttoria svolta era infatti emerso che il ricorrente, in
data 18 marzo 1998, era stato condannato con DAP 310/1998 alla pena di 15
giorni di detenzione, sospesa condizionatamente per un periodo di prova di due
anni, siccome riconosciuto colpevole di tentata truffa e di sviamento della
giustizia.
B. Con
decisione 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di
__________ avverso la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
confermando il mancato rilascio dell'autorizzazione. Il Governo ha ritenuto che
i precedenti ascritti all'insorgente fossero tali da non consentire una valutazione
positiva, avuto riguardo alla particolarità della professione di agente privato.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la richiesta autorizzazione gli sia
rilasciata. Ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere le
argomentazioni del ricorrente. Il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- Prima di
entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, contro decisioni
di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60
cpv. 1 PAmm).
La
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il
provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi,
sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (Rep.
1968, pag. 204, cons. 3; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N.
465). Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, se
la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio
(art. 55 cpv. 3 PAmm).
- 2.1. La
decisione impugnata si fonda sulla Legge sulle attività private di investigazione
e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (RL 1.4.3.1). In concreto, nessuna norma di
legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione
con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Ufficio permessi, rifiuta l'autorizzazione per l'esercizio delle suddette
attività in applicazione dell'art. 8 Lapis (cfr. anche art. 23 Lapis). Di
conseguenza, il ricorso si palesa irricevibile per difetto di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente
avverso la risoluzione governativa, la quale risulta pertanto essere definitiva
(art. 55 cpv. 3 PAmm).
2.2. Alla detta conclusione non osta
evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia
indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la
competenza delle autorità è infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm).
L'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio
impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere sollevato dal pagamento
della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
- Il
presente ricorso andrebbe comunque respinto nel merito qualora questo Tribunale
fondasse la propria competenza sull'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti l'art. 8 cpv. 2
Lapis prescrive che l'autorizzazione sia negata a chi è stato condannato per
reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario
giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie
per un corretto adempimento delle sue attività. Pertanto non è insostenibile
ritenere, come fa il Consiglio di Stato nell'impugnata decisione, che colui il
quale si è reso colpevole di un reato come quello per cui è stato condannato il
ricorrente, non offra garanzie sufficienti - ad appena tre anni dalla suddetta
condanna - per il corretto svolgimento della professione di agente privato.
Visti gli art. 1 segg. Lapis; 2, 3, 28, 31, 55, 60
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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