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Numero d'incarto:
52.2001.292
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00292
Lugano
27 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 agosto 2001 del
contro
la decisione 4 luglio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3203) che annulla i dispositivi 2 e 3 della risoluzione 25 settembre 2000
del consiglio comunale;
vista la risposta 28 agosto
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che su proposta del municipio di __________
(MM. n. 15/2000) , il 25 settembre 2000 il consiglio comunale ha adottato a larga
maggioranza una risoluzione con cui:
-
ha approvato la convenzione di
cooperazione fra la __________, la __________ e il Comune di __________, avente
per scopo l'apertura e la gestione a __________ di un casinò fondato su una
concessione federale di tipo "A";
-
ha autorizzato la commutazione d'uso
dei mappali no. __________, __________ e __________ RFD __________ da beni
amministrativi in beni patrimoniali;
-
ha approvato la costituzione di un
diritto di compera in favore della __________ sui mappali __________,
__________ e __________ RFD __________ di proprietà del Comune di __________;
-
ha autorizzato l'acquisto di 30 azioni
nominative della __________ al valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna, per cui
il finanziamento è stato concesso un credito di fr. 30'000.-;
-
ha designato un rappresentante delle
azioni del Comune di __________ in seno all'Assemblea generale degli azionisti
della società __________ nelle persone del Segretario comunale e del direttore
dei Servizi finanziari pro tempore, la cui partecipazione verrà decisa a
dipendenza delle trattande.
che con giudizio 4 luglio 2001 il Consiglio
di Stato ha annullato i dispositivi 2 e 3 della predetta risoluzione,
accogliendo i ricorsi contro di essa inoltrati da __________, per motivi che
non occorre qui evocare;
che contro il predetto giudizio governativo
il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando il ripristino delle deliberazioni annullate;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il Consiglio di Stato e __________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che al
municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è
soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si
identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in
giudizio è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece
capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non
conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; DTF 5
marzo 1999 in re municipio di Iragna; STA 15 giugno 2001 in re municipio di
Tenero Contra; ZBl 1995, 474);
che vero è che, in passato, il Tribunale
cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i
ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti
dal comune; questa prassi tollerante, ma contraria alla legge, aveva tuttavia
per oggetto impugnative presentate da municipi privi dell'assistenza di un
legale; se possa essere ulteriormente applicata o meno in questi casi è
questione che per il momento può rimanere indecisa, poiché, ai fini del presente
giudizio, basta rilevare che, dopo la sentenza del Tribunale federale sopra indicata,
non può comunque essere confermata nel caso di gravami interposti da municipi
patrocinati da un avvocato o dotati di un proprio servizio giuridico; da un
legale si può in effetti pretendere che conosca la distinzione tra parte
processuale e rappresentante;
che già per questo motivo, il ricorso va
quindi respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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