AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.298
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00298
Lugano
23 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 agosto 2001 di
contro
la decisione 10 luglio 2001, no. 3362, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 31 maggio 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un
mese;
vista la risposta 4 settembre
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 luglio
1974, __________, 1955, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria B.
Il suo comportamento alla guida è stato
sanzionato in due occasioni con provvedimenti amministrativi, e segnatamente
con due ammonimenti per aver superato il limite di velocità, nel 1993 e nel
1997.
B. Il 9 marzo
2000 __________, alla guida dell'autovettura "Mercedes" targata TI
, ha circolato sull'autostrada in territorio di __________
() ad una velocità, accertata per il tramite di un veicolo inseguitore
di polizia munito di apposite apparecchiature omologate allo scopo, di 169 km/h
(dedotto il margine di tolleranza) nonostante il limite vigente di 120 km/h.
C. a) A
seguito della suddetta infrazione, la "Préfecture du district de
__________ " gli ha inflitto una multa di fr. 780.-- mediante decisione 11
luglio 2000, cresciuta in giudicato.
b) Inoltre, il 31 maggio 2001, la Sezione
della circolazione, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa,
ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la
durata di un mese, dal 2 luglio al 1° agosto 2001, autorizzando comunque in
tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 16 cpv. 3 lett. a, e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. a) Contro
la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa con l'inflizione di
un semplice ammonimento e, in via subordinata, di scontare la revoca dal 22
dicembre 2001 al 20 gennaio 2002.
Egli ha sostenuto di aver rinunciato ad
impugnare la decisione penale in considerazione dei costi, che sarebbero
risultati sproporzionati rispetto all'importo della multa inflittatagli. Ciò
nondimeno reputava non attendibili i risultati del controllo della velocità
effettuato dagli agenti della polizia cantonale vodese, affermando che la
propria velocità fosse invece "dell'ordine di 150 km/h e probabilmente
non li superava". Ha contestato che vi fosse stata una messa in
pericolo astratta e accresciuta della sicurezza stradale ed ha auspicato che
fossero prese in considerazione le circostanze concrete dell'infrazione, e
segnatamente il fatto che, secondo il rapporto di polizia, "personne n'a
été gêné".
Ha inoltre invocato la necessità di utilizzare
l'autovettura per ragioni professionali, per cui unicamente nel periodo da
dicembre a gennaio (per la chiusura dei cantieri) un ritiro della licenza potrebbe
evitare un pregiudizio economico sproporzionato. Ha infine sottolineato
l'ottima reputazione di cui godrebbe quale automobilista.
b) Con giudizio 10 luglio 2001, il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca.
Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha negato che vi
sia un diritto formale del conducente a veder realizzate le proprie richieste
circa la fissazione del periodo di revoca che meglio gli aggrada, ed ha
ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il
provvedimento di revoca che la sua durata.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ore davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le richieste e le
argomentazioni già sollevate dinnanzi all'istanza inferiore.
All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal
provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). In particolare, l'audizione dei testi invocata dal
ricorrente appare ininfluente, per i motivi che si diranno, ai fini della
decisione.
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere di cognizione.
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno
un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili
circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura.
3.2. Nel caso di specie, alla luce della
citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità
di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte
dell'autorità dipartimentale. Infatti, a seguito della comunicazione 31 marzo
2000 della Sezione della circolazione, il ricorrente era a conoscenza del fatto
che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura
amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso le istanze
superiori la decisione di multa inflittagli in sede penale. Per evidenti
ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di
condanna pronunciato dalla "Préfecture du district de __________ ".
-
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sulle autostrade il superamento del
limite di velocità di 35 o più km/h comporta, inevitabilmente, la revoca della
licenza, giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. In altri termini, oltre la
soglia indicata, tale provvedimento deve essere adottato senza alcun riguardo
alle concrete circostanze della fattispecie, ossia anche in caso di buona
reputazione del conducente e di condizioni favorevoli per la guida (cfr. DTF
124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c).
-
Nel caso
concreto il Consiglio di Stato ha constatato, nella decisione impugnata, che
l'insorgente ha superato di 49 km/h la velocità massima di 120 km/h consentita
sulle autostrade.
In applicazione dei principi richiamati
sopra (punto 5.), si è in presenza di un caso di revoca obbligatoria ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr (cfr. DTF 124 II 475 cons. 2b; 124 II 97
cons. 2b; 123 II 106 cons. 2c).
Nella misura in cui il ricorrente contesta
l'entità del superamento della velocità massima, il giudizio impugnato non
presta il fianco a critiche. In effetti, la determinazione della sua velocità
discende dall'accertamento dei fatti in sede penale.
È privo di rilevanza il fatto che le
condizioni della circolazione fossero favorevoli e che la reputazione
dell'insorgente in quanto conducente fosse eccellente (il che, peraltro, non è
del tutto esatto), poiché i limiti fissati dalla giurisprudenza sono stati per
l'appunto stabiliti partendo da tale ipotesi.
Quanto alle circostanze personali invocate
dal ricorrente, esse non potrebbero influire che sulla durata della revoca
della licenza, ma perdono ogni pertinenza dal momento che la durata della
misura corrisponde al minimo legale (art. 17 cpv. 1 let. a LCStr).
Dal momento che l'insorgente ha superato la
velocità massima autorizzata sulle autostrade di 49 km/h, la licenza di
condurre gli deve essere revocata in applicazione dell'art. 16 cpv 3 lett. a
LCStr. La durata del provvedimento, pari al minimo previsto dalla legge, è senz'altro
proporzionata.
-
Deve
essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo
di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato
non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe
porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. a
LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster