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Numero d'incarto:
52.2001.317
Data decisione, Autorità:
08.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00317
Lugano
8 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 luglio 2001 della ditta
contro
la decisione 16 luglio 2001 con cui il municipio di
Personico ha deliberato alla ditta __________ le opere da idraulico
dell'acquedotto comunale in zona __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 giugno
2001 il municipio di Personico ha invitato quattro ditte specializzate, fra cui
la ricorrente __________ e la resistente __________, ad inoltrare entro il 2 luglio
seguente un'offerta per le opere da idraulico relative all'acquedotto comunale
in zona __________.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
contemplava, fra le altre, la seguente posizione:
- Fornitura e posa di COMBI - III/3 con
manicotti a vite PN tipo HAWLE fig.
421
completo di:
8.1. DN 100 mm
Entro il termine assegnato sono pervenute le
offerte delle quattro ditte interpellate. Quella della ditta __________
ammontava a fr. 29'758.40 ed era corredata da uno scritto in cui la concorrente
rilevava che "alla posizione 8 per la fornitura e la posa del COMBI
III/3 tipo HAWLE fig. 447 completo di 3 aste fig. 9630 e un chiusino fig. 455
il prezzo ammonta a fr. 3'200.00" anziché a fr. 900.00 come esposto
alla posizione suddetta.
Il verbale d'apertura delle offerte fa stato
della seguente graduatoria:
-
__________ fr. 29'758.40
-
__________ fr. 31'410.60
-
__________ fr. 32'966.50
-
__________ fr. 35'636.00
Il 5 luglio 2001 lo studio d'ingegneria
__________, progettista e direttore dei lavori, ha segnalato al municipio di
aver erroneamente indicato la figura menzionata alla posizione 8 del capitolato
e di avere pertanto corretto le offerte come segue:
-
__________ fr. 32'233.20
-
__________ fr. 32'966.50
-
__________ fr. 33'318.25
-
__________ fr. 35'636.00
In sostanza, lo studio in questione ha
aggiunto all'importo dell'offerta inoltrata dalla resistente la differenza tra
il prezzo esposto alla posizione 8 ( fr. 900.00) e quello figurante nello
scritto d'accompagnamento (fr. 3'200.00), maggiorato dell'IVA (calcolo: fr.
3'200.00 - 900.00 = 2'300.00 + IVA 7.6% = fr. 2'474.80).
Con decisione 12 luglio 2001 il municipio ha
deliberato i lavori alla ditta __________ sulla base dell'offerta corretta (fr.
32'233.20) dal progettista e direttore dei lavori.
B. Contro
questa decisione la ditta __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato,
contestando succintamente l'ammissibilità della correzione apportata dalla
ditta __________ all'offerta inoltrata, che il municipio ha fatto propria
mediante la delibera.
Con decisione 4 settembre 2001 il Governo ha
trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarandola
irricevibile per difetto di competenza.
C. All'accoglimento
si è opposto il municipio di Personico, rilevando, fra l'altro, che l'offerta
della ditta __________ non era corredata dalle dichiarazioni attestanti il pagamento
dei contributi AVS/AI e SUVA, richieste dal capitolato.
Ad identica conclusione è pervenuta
l'aggiudicataria dei lavori, con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
Alla ditta ricorrente, che ha partecipato
senza successo al concorso, va riconosciuta la legittimazione attiva. In sede
di risposta al ricorso il committente eccepisce invero l'irregolarità
dell'offerta inoltrata dall'insorgente, priva delle dichiarazioni comprovanti
il pagamento dei contributi AVS/AI e SUVA, richieste dal capitolato d'appalto.
Anche se fosse fondata, l'eccezione non sarebbe atta a precludere alla
ricorrente la facoltà di contestare l'esito della gara, poiché il municipio non
ha deciso di estrometterne l'offerta con decisione impugnabile, resa in
applicazione dell'art. 25 lett. c LCPubb.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Di regola,
dopo la scadenza del termine fissato per il loro inoltro, le offerte non possono
più essere modificate. Lo escludono la natura stessa del pubblico concorso ed
il principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Se ed eventualmente
in che misura siano ammesse correzioni di errori è questione che non deve
comunque essere affrontata, poiché nel caso in esame all'offerta prescelta non
è stata apportata alcuna correzione.
-
Nell'evenienza
concreta, lo scritto allegato dalla resistente alla sua offerta si limitava, in
effetti, a segnalare un'incongruenza della posizione 8 del capitolato.
Incongruenza, peraltro, rilevata anche dalla concorrente __________ e
riconosciuta successivamente dai progettisti, che hanno adeguato due delle
offerte inoltrate dalle concorrenti alla prestazione che avrebbe dovuto
correttamente figurare alla posizione 8 del capitolato. Oggetto di correzione,
in questo senso, non è quindi stata l'offerta inoltrata dalla resistente, ma il
capitolato stesso.
Orbene, siffatto modo di procedere non può
essere condiviso, poiché tra il capitolato e l'offerta vincente deve sussistere
una corrispondenza biunivoca. Lo stabilisce chiaramente l'art. 29 LCPubb, che
ammette offerte deroganti dai moduli e dai progetti oppure varianti nei metodi
e nei programmi di esecuzione unicamente nei casi contemplati nell'avviso di
gara. Condizione, questa, che, in concreto, non è soddisfatta.
- In tali
circostanze, avendo il municipio aggiudicato la commessa sulla base di un'offerta
divergente da quanto, erroneamente, richiedeva il capitolato alla posizione 8,
il ricorso va accolto e la delibera annullata.
Gli atti vanno rinviati al municipio,
affinché renda una nuova decisione, scegliendo tra l'offerta della ditta
resistente, così com'è stata presentata, e l'offerta, apparentemente difettosa
e quindi passibile di esclusione (art. 25 lett. c LCPubb), inoltrata dalla ricorrente,
oppure indica un nuovo concorso (art. 34 LCPubb).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 29, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 luglio 2001, con cui il
municipio di Personico ha deliberato alla ditta __________ le opere da
idraulico relative all'acquedotto comunale, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché proceda in conformità del considerando 4.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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