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Numero d'incarto:
52.2001.328
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00328
Lugano
21 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________ (in precedenza dall'avv.
__________),
contro
la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 16 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia
di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
preso atto della sentenza 30 agosto 2001 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con decisione 29 agosto 1997, il
Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
del cittadino italiano __________ (1964) e ha decretato il rimpatrio dell'interessato
per motivi di indigenza e per il comportamento globale tenuto durante il suo
soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e
16 ODDS);
che con giudizio 25 ottobre 2000, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, negando pure
a quest'ultimo l'assistenza giudiziaria;
che il 27 aprile 2001 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il gravame di __________, confermando la risoluzione
suddetta;
che con sentenza 30 agosto 2001 il Tribunale
federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da
__________, ritenendo che non fossero più adempiuti i requisiti per rimpatriare
l'insorgente e rilevando che spetta all'autorità di prima istanza valutare se
possa entrare in linea di conto, segnatamente, un provvedimento di espulsione
di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, sempre che tale misura sia
proporzionata alle circostanze del caso giusta gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16
ODDS;
che l'alta Corte federale ha quindi
annullato la sentenza 27 aprile 2001 di questo Tribunale;
che facendo proprie le motivazioni espresse
dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi ad
accogliere il ricorso 17 novembre 2000 ed annullare le decisioni del Consiglio
di Stato e del Dipartimento delle istituzioni di rimpatriare __________;
che spetterà a quest'ultima autorità trarre
le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;
che gli atti vanno inoltre formalmente
retrocessi, in primo luogo, all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a
fissare l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito
patrocinio cui ha diritto l'insorgente dinnanzi allo stesso;
che, visto l'esito del gravame, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che le domande di assistenza giudiziaria e
di assegnazione di ripetibili per questa sede sono già state decise dal
Tribunale federale (consid. 5b e dispositivo n. 3 della sentenza 30 agosto
2001; v. anche art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett.
a/b/d; 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18,
28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 29
agosto 1997 (n. 3) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri
(ora: dei permessi e dell'immigrazione).
§§. Gli
atti vengono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare
l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito
patrocinio.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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