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Numero d'incarto:
52.2001.356
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00356
Lugano
20 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2001 di
contro
la decisione 18 settembre 2001 (n. 4389) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato il 5 luglio 2001 dagli
insorgenti contro l'approvazione del conto consuntivo del comune relativo all'anno
2000 decisa dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 25 giugno
2001;
viste le risposte:
-
8 ottobre 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
-
10 ottobre 2001 del
Presidente del consiglio comunale di __________, __________;
-
16 ottobre 2001 del
municipio di __________;
-
16 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
consiglio comunale di __________ è stato convocato lunedì 25 giugno 2001 per
deliberare, tra l'altro, sulle approvazioni del conto consuntivo del comune
relativo all'anno 2000 (trattanda n. 4), del conto preventivo del comune
relativo all'esercizio 2001 (trattanda n. 5) e dell'adesione del comune alla
proposta di risanamento finanziario delle __________ (trattanda n. 8). Il
legislativo ha accolto tutti gli oggetti con la necessaria maggioranza.
B. Con ricorso
5 luglio 2001 i consiglieri comunali __________ e __________ sono insorti
contro l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2000 dinanzi
al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Essi hanno
contestato, in quanto eccessivo, il valore assegnato a bilancio alle azioni
della società __________ detenute dal comune, di fr. 1'470'001.--. Questa
società versa difatti in difficoltà economiche, per la cui soluzione è in atto
un piano di risanamento. Sulla scorta dell'ipotesi più recente sottoposta al
comune da parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima società, a
giudizio dei ricorrenti le azioni possedevano un valore non superiore a fr.
875'000.--.
C. Con
risoluzione 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella
misura in cui esso appariva ricevibile.
D. Con
impugnativa 3 ottobre 2001 __________ e __________ insorgono dinanzi a questo
Tribunale contro il giudicato governativo, ribadendo motivi e domande già
sottoposti al giudizio dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato, il presidente del
legislativo e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione
dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni, così come dei
motivi alla base del giudizio governativo si dirà, per quanto necessario, in
diritto.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione degli insorgenti, cittadini attivi di
__________, è di principio, data (art. 209 lett. a LOC). Il Consiglio di Stato
ha tuttavia voluto lasciare irrisolto tale quesito, dal momento che non è stato
possibile accertare il comportamento dei ricorrenti, in quanto consiglieri
comunali, durante la seduta del legislativo, e segnatamente se questi si erano
opposti, in sede di votazione, all'adozione della deliberazione impugnata. Dal
momento che il gravame dev'essere respinto, anche il Tribunale rinuncia a
determinarsi circa la sussistenza di questo presupposto processuale. Il gravame
può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 151 cpv. 2 LOC la contabilità del comune deve permettere una visione
chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei
debiti del comune. In concreto è in discussione la valutazione delle azioni
della __________, classificate tra i beni amministrativi del comune, nel conto
consuntivo relativo all'esercizio 2000. Com'è già stato accennato in fatto,
questa società versa in difficoltà economiche, per la cui soluzione è in atto
un piano di risanamento. Per questo motivo nella seduta del 25 giugno 2001 il
qui ricorrente __________, richiamandosi al rapporto di minoranza della
commissione della gestione, dallo stesso sottoscritto, aveva proposto al
consiglio comunale di ridurre il loro valore di esposizione a bilancio da fr.
1'470'000.-- a fr. 875'000.--; la proposta è tuttavia stata respinta. Il Consiglio
di Stato ha tutelato tale decisione. Nella trattanda successiva, concernente
l'approvazione del conto preventivo del comune per l'anno 2001, aderendo al
rapporto dei commissari della gestione __________ e __________, il consiglio
comunale aveva difatti disposto, per tener conto di questa situazione, un
ammortamento straordinario di fr. 945'000.--. Quest'ultimo importo era stato
estrapolato dalla proposta di risanamento finanziario delle __________,
accettata dal consiglio comunale di Airolo nella stessa seduta, ad una
trattanda successiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il
differimento, all'esercizio successivo, della perdita, dal momento che essa ha
potuto essere determinata, con precisione, solo a quel momento. In effetti,
giusta l'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC) gli ammortamenti su prestiti e
partecipazioni sono calcolati secondo principi commerciali. Normalmente le
perdite relative ai prestiti ed alle partecipazioni sono ammortizzate nello
stesso anno di gestione in cui si verificano (Dipartimento dell'interno,
Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, capitolo 12.2, pag. 2). In
concreto, da quanto risulta dal messaggio n. 11 del 5 marzo 2001, con cui è
stata sollecitata l'adesione del comune alla proposta di risanamento
finanziario delle __________, le difficoltà di questa società sono insorte
negli ultimi due esercizi, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.
Tuttavia, come ha addotto il municipio di __________ in sede di risposta nella
precedente sede e ribadito in questa, tesi condivisa dal Governo, la perdita di
valore delle azioni di quella società detenute dal comune, seppure già in atto,
ha potuto essere definita, per la prima volta, nella sua consistenza solo
quando il legislativo di __________ ha accettato la proposta di risanamento
finanziario che il Consiglio di amministrazione della società ha sottoposto ai
vari interessati e che, peraltro, dovrà ancora essere approvata da parte di
Stato, banche ed altri azionisti per poter essere attuata. Come hanno
ulteriormente osservato le menzionate istanze, in precedenza l'abbattimento di
valore della partecipazione appariva ancora incerto e di difficile estimo,
ancorché - sia soggiunto per completezza - avrebbe potuto essere determinato,
se del caso, mediante perizia, conformemente a quanto avviene, in simili casi,
in materia di contabilità commerciale. E' peraltro necessario rilevare che,
come si può desumere dagli atti prodotti dagli stessi ricorrenti, il
legislativo era stato messo a conoscenza della delicata situazione della
società __________ anche in sede di approvazione del conto consuntivo relativo
all'esercizio 1999; anche a quel momento, con piena cognizione del problema,
esso aveva deciso di soprassedere al controverso ammortamento. Alla luce della
rapidità con cui si sono verificati gli eventi ed inoltre dello spazio
temporale ristretto entro cui ha avuto luogo il differimento dell'ammortamento,
che ha oltretutto potuto essere deciso nella stessa seduta dal legislativo, la
decisione di procedere a tale operazione solo nell'esercizio 2001, anziché in
quello precedente, risulta ancora sufficientemente tempestiva e dev'essere protetta.
Al di là dei motivi, opinabili ancorché non censurabili, addotti dalle istanze
inferiori, decisivo appare piuttosto il fatto che la registrazione della
svalutazione della partecipazione già in sede di consuntivo 2000, come chiedono
gli insorgenti, non avrebbe comportato, in concreto, uno stravolgimento della
situazione patrimoniale e reddituale del comune, tale quella che dev'essere
illustrata dalla contabilità giusta l'art. 151 cpv. 2 LOC, al punto da rendere
imprescindibilmente indifferibile tale operazione.
-
Sulla
scorta di quanto precede, per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere
respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in
solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 151, 208, 209 LOC, 13 RGFCC, 3, 18, 28,
46, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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