AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.364
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00364
Lugano
5 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4384) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 30 maggio 2001, rilasciata dal municipio di __________ a
__________ e __________ per l'ampliamento della loro casa d'abitazione (part.
n. __________ RF __________ __________);
viste le risposte:
-
24 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
12 novembre 2001 del
municipio di __________;
-
13 novembre 2001 di
__________;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
febbraio 2001 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di ampliare la loro casa d'abitazione, situata a __________ (part.
n. __________ RF), su un terreno in pendio che confina verso valle con via
__________. L'ampliamento consiste nell'aggiunta sul lato W dell'edificio di
un'ala strutturata su quattro livelli. Il più basso (piano garage),
completamente interrato, verrebbe adibito ad autorimessa. Quello superiore (primo
piano), comprendente una piscina coperta con idromassaggio, un ampio salone
con nicchia per cucinare e due camere da letto con servizi, sarebbe invece
integrato nel terrapieno esistente su questo lato della casa, il cui muro di
sostegno verrebbe prolungato sul fondo contermine (part. n. 1547) sino a 4.00 m
dal confine W. Il terzo e quarto livello sarebbero infine costituiti da un
piccolo padiglione, adibito a "portico-grill" (secondo piano),
rispettivamente a "studio-biblioteca" (terzo piano), che
verrebbe realizzato sul terrazzo, in contiguità con l'edificio esistente,
arretrato di circa 7.00 m dal muro di sostegno.
Alla domanda si è opposto __________,
proprietario di una casa d'abitazione situata su un fondo contermine (part. n.
__________), contestando l'intervento dal profilo delle distanze, delle altezze
e degli indici.
B. Conseguito
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino.
C. Con
giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Riconosciuta la legittimazione attiva
dell'insorgente, il Governo ha anzitutto respinto le eccezioni riferite alla
distanza minima fra edifici, ritenendo che l'aggiunta fosse sufficientemente
collegata alla costruzione esistente in modo da risultare contigua.
Il Consiglio di Stato ha poi disatteso le
censure sollevate dall'insorgente in relazione all'altezza, ritenendo che
questo parametro non fosse da misurare a partire dalla strada sottostante, ma
dal livello del terreno sistemato a monte del muro di sostegno che corre lungo
via __________. Ha inoltre escluso che l'aggiunta fosse da configurare alla
stregua di una costruzione a gradoni.
In conclusione, l'Esecutivo cantonale ha
infine respinto anche le obiezioni mosse dall'insorgente con riferimento
all'indice di sfruttamento, negando in particolare che l'ampia autorimessa
sotterranea (mq 199.2) fosse da computare quale superficie utile lorda.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullare la controversa licenza edilizia.
In sostanza, l'insorgente ripropone e
sviluppa in questa sede le censure riferite all'altezza ed all'indice di
sfruttamento, sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato. A suo
avviso, l'aggiunta, strutturata su quattro livelli, supererebbe l'altezza massima
(m 8.00) prescritta dall'art. 28 NAPR per la zona di situazione (R 2). Il terrapieno
sorretto da un muro di sostegno realizzato anni orsono a monte della strada
sarebbe da computare nell'altezza della costruzione sovrastante, poiché ancor
oggi si configurerebbe alla stregua di una sistemazione artificiale del
terreno.
L'aggiunta, prosegue l'insorgente,
determinerebbe inoltre un superamento dell'indice di sfruttamento. Il calcolo
della SUL allegato alla domanda di costruzione non sarebbe attendibile, poiché
ometterebbe di computare diverse superfici della casa esistente, la piscina
coperta e l'enorme autorimessa sotterranea.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il
municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi del
ricorrente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
F. Delle risultanze
del sopralluogo esperito e delle conclusioni tratte dalle parti si dirà nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine
a quelli dedotti in edificazione e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti in sede di
sopralluogo.
- Altezza
2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda. Il terreno può essere sistemato mediante formazione
di terrapieni la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante
soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m
dal filo della facciata (art. 41 LE).
Per terreno naturale si intende in genere il
terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne
l'assetto originario mediante colmataggi od escavazioni.
Ripiene e sbancamenti possono comunque
perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale.
In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le
connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra
terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica
attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel contesto del terreno
circostante: sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno
adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni
che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nel quadro topologico
possono essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di tempo
relativamente breve (RDAT 1996 I n. 38; STA 3.8.2001 in re __________ e __________).
2.2. Nell'evenienza concreta, la nuova
costruzione verrebbe a sorgere sul terreno sistemato a monte del muro di
sostegno eretto quasi quarant'anni orsono lungo il lato N di via __________.
Il municipio ha ritenuto che l'altezza della
costruzione fosse da misurare a partire dall'attuale livello del terreno,
prescindendo dalle precedenti sistemazioni. La deduzione dell'autorità comunale
merita di essere condivisa, poiché le sistemazioni in questione, peraltro
realizzate prima dell'entrata in vigore del PR sia sui fondi dedotti in
edificazione, sia sui terreni attigui verso E e verso W, hanno alterato la
configurazione del suolo in modo tale da potergli attribuire la qualifica di
terreno naturale.
Dalla sezione A-A si può del resto rilevare
che il piede della facciata S della nuova ala poggerebbe sull'attuale livello
del terreno; terreno, che, visto l'andamento del pendio, non sembra essere
stato oggetto di particolari interventi di sistemazione. A maggior ragione
appare quindi corretto misurare l'altezza a partire da questa quota,
prescindendo dall'altezza del terrapieno realizzato verso valle. È invero
evidente che quando la facciata a valle di un edificio costruito su un pendio
appoggia sul terreno naturale, l'altezza di un terrapieno che lambisce il piede
della facciata non va comunque aggiunta a quella dell'immobile sovrastante.
Irrilevante è il fatto che il ciglio del terrapieno si situi a meno di m 3.00
dalla facciata o a più di m 1.50 dal suolo.
H casa
D < 3.00 m
H terrapieno > 1.50 m
terreno naturale
Analoghe considerazioni valgono per quel che
concerne la sezione B-B. Invano pretende il ricorrente che in questo punto ci
si debba riferire al livello della strada o quanto meno al livello del filo
superiore del muro che sostiene il terreno in corrispondenza della piazzola
ricavata nel pendio a monte della strada. Considerato il presumibile andamento
del pendio esistente prima delle sistemazioni eseguite nella prima metà degli
anni '60, non appare fuori luogo ritenere che anche nella zona raffigurata
dalla sezione B-B la facciata S della nuova ala appoggi sul terreno naturale.
Il confronto delle due sezioni suffraga ampiamente questa deduzione. Anche in
corrispondenza della sezione B-B non si giustifica, di conseguenza, aggiungere
l'altezza del terrazzo a valle a quella dell'edificio sovrastante.
2.3. Accertato che l'altezza della nuova ala
va misurata a partire dal piede della facciata a valle, ossia dal livello del
piano che ospita la piscina coperta, impropriamente denominato "primo piano",
l'altezza massima (m 8.00) fissata dall'art. 29 NAPR per la zona R2, risulta
ossequiata.
Anche applicando il criterio di misurazione
dell'altezza sancito dall'art. 41 cpv. 2 LE per le costruzioni a gradoni
articolati sul pendio con rientranze inferiori a 12 m, il filo superiore del
cornicione di gronda del padiglione mansardato, che sovrasta in posizione
arretrata il corpo terrazzato contenente la piscina, si situa infatti ad una
quota di 8.00 m superiore al livello del terreno determinante (piede della
facciata a valle).
La presenza di una mansarda, munita di tre
abbaini, al piano superiore di questo padiglione non permette di giungere a
diversa conclusione. A torto pretende il ricorrente di misurare l'altezza della
costruzione sino al colmo del tetto a volta che ricopre gli abbaini. Nella
misura in cui siano contenuti entro dimensioni ragionevoli per rapporto alle
dimensioni del tetto, come è il caso in concreto (30% dello sviluppo orizzontale
della gronda), gli abbaini non sono infatti computati nell'altezza degli
edifici (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1235).
Le censure volte a contestare l'altezza
della costruzione vanno quindi respinte.
- Indice di
sfruttamento
3.1. Giusta l'art. 38 LE, "quale
superficie utile lorda si considera la somma delle superfici dei piani sopra e
sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella
loro sezione orizzontale.
Non vengono computate: tutte le superfici
non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o per il lavoro come le
cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie
delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i
serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della
climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari;
i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio
anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc….; i corridoi, le scale e gli
ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella
superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma
non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono
come ballatoi".
Decisiva, ai fini dell'esclusione dal
computo della superficie utile lorda (SUL), è l'inidoneità oggettiva di una
determinata superficie ad essere concretamente utilizzata per l'abitazione od
il lavoro (Scolari, op. cit., ad art. 38 LE n. 1126 e rimandi).
In quest'ottica, l'art. 40 cpv. 1 RLE ha
esteso l'esemplificazione dell'art. 38 cpv. 1 LE, disponendo che "non
vengono" inoltre "computati i rifugi di protezione civile, le
piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei non accessibili al
pubblico e che non servono per il lavoro".
3.2. Nell'evenienza concreta, la superficie
edificabile dei fondi dei resistenti ammonta a 1441 mq. In base all’indice di
sfruttamento previsto per la zona R2 (0.4) aumentato del bonus previsto
per le costruzioni ad uso abitativo (10%) può quindi essere realizzata una SUL
di 634.04 mq. L’indice di occupazione (30%) permette invece di edificare una
superficie di 432.30 mq.
La domanda di costruzione prevede di
realizzare una SUL di 636.87 mq ed una superficie edificata di 436.70 mq. Le
verifiche effettuate dall’Ufficio tecnico comunale su sollecitazione di questo
tribunale hanno stabilito che - fatta astrazione della piscina, di cui si dirà
più avanti - l'ampliamento comporta la realizzazione di una SUL di 632.70 mq.
Sulla base degli accertamenti esperiti da questo tribunale, ben si può di
conseguenza concludere che il controverso ampliamento determini soltanto un superamento
di 4 mq della superficie edificata, realizzabile in base alle norme di zona
(cfr. scritto 22.2.2002 dell'UT).
Non sussistono validi motivi per tollerare
il difetto. Esso non comporta tuttavia l'annullamento della licenza edilizia,
poiché può essere facilmente corretto, riducendo di m 0.11 la larghezza
dell'aggiunta, in modo da ridurre di 4 mq la SE (0.11 x 36.29).
A giusta ragione, con le conclusioni, il
ricorrente ha rinunciato a pretendere che fosse computata come SUL anche la
superficie dell'ampia autorimessa interrata e le superfici contrassegnate dalle
lettere C - F dei documenti prodotti con il ricorso.
Per quel che riguarda l'autorimessa, questo
tribunale si limita a condividere le pertinenti considerazioni sviluppate dal
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, mentre per quel che concerne le
superfici suindicate, alle quali vanno aggiunte quelle dei locali
contrassegnati dalle lettere A ("ripostiglio") e B ("deposito
cantina"), è sufficiente rilevare che si tratta di superfici non computabili,
in quanto inidonee ad essere utilizzate a scopi abitativi.
3.3. Delle eccezioni sollevate con il
ricorso in relazione all'i.s., in sede di conclusioni, l'insorgente ha in
sostanza mantenuto soltanto quella riferita all'esclusione della superficie
della piscina coperta dal computo della SUL.
A torto, tuttavia, poiché l'art. 40 cpv, 1
RLE stabilisce che le "piscine familiari" non vengono prese in
considerazione ai fini del computo della SUL. Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, la nozione di "piscina familiare" non è riferita alle
piscine aperte, che non determinano comunque alcuna SUL, ma a quelle coperte,
al servizio di una casa d'abitazione. Oggetto dell'esenzione sono in sostanza
quegli impianti ad uso domestico, che sono realizzati all'interno di una
costruzione per l’esercizio di attività natatorie. Ipotesi, questa, che si
verifica nel caso in esame. Il fatto che alla piscina sia annesso un vano per
l'idromassaggio non sovverte questa conclusione, poiché quest'installazione può
senz'altro essere considerata alla stregua di un'infrastruttura accessoria
dell'impianto balneare.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza edilizia
nei limiti indicati al precedente considerando.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in
cui non sono compensate, le ripetibili, commisurate tenendo conto della relativa
insufficienza della domanda di costruzione, sono invece poste a carico del
ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 40 RLE; 29 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto:
1.1. la decisione 16 settembre 2001 del
Consiglio di Stato (n. 4384) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 30 maggio 2001
rilasciata dal municipio di __________ __________ e __________ è riformata alla
condizione che la larghezza dell'ala aggiunta sia ridotta di m 0.11.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'200.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-
e dei resistenti in solido per la differenza.
-
Il
ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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