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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.38
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, TRAM
Incarto n.
52.2001.38
Lugano
2 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 del
RI1
contro
la decisione 9 gennaio 2001, n. 14, del CO3 che
annulla e riforma la decisione 21 ottobre 1999 del municipio di __________
concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno
1999;
rilevato che con scritto 5 luglio 2004 questo
tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle
stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di
silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori
formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
preso atto che con scritto 13 luglio 2004 il municipio
di __________ ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa, mentre
che le altre parti sono rimaste silenti;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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