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Numero d'incarto:
52.2001.386
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00386
Lugano
27 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4768) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni che sarebbero state adottate dall'assemblea generale dell'Ente
turistico __________ del 19 luglio 2001 in evasione della trattanda n. 6
dell'ordine del giorno;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
giugno 2001 il Consiglio di amministrazione dell'Ente turistico __________ ha
stipulato una convenzione con gli azionisti iniziali e potenziali della
__________, mediante la quale si è impegnato, fra l'altro, a sottoscrivere e
liberare 5'700 nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale della predetta
società da fr. 1'150'000.-- a fr. 4'000'000.--. Per finanziare l'operazione ha
assunto prestiti bancari.
Agli inizi di luglio il Consiglio di
amministrazione ha convocato per il 19 luglio 2001 l'assemblea generale
ordinaria dell'ente con il seguente ordine del giorno:
-
Nomina degli scrutatori
-
Approvazione verbale
assemblea generale del 20.12.2000
-
Relazione del Presidente
-
Consuntivo 2000 e rapporto
di revisione
-
Modifica degli statuti
-
Convenzione con gli azionisti iniziali
e potenzionali della __________ per l'aumento del capitale azionario
-
Eventuali
B. Aperti i
lavori assembleari, il presidente dell'__________ ha rilevato che alla trattanda
n. 6 sarebbero state "date delle informazioni ai soci, in virtù della
trasparenza sull'operazione contratta dall'__________ per l'aumento delle
azioni della __________ ".
Alla trattanda in questione il presidente
dell'ente ha fatto "un breve istoriato sull'aumento di capitale della
__________, onde informare tutti i soci". Nessuno dei soci presenti ha
posto domande e l'assemblea non ha preso alcuna decisione.
C. Con ricorso
31 luglio 2001, l'avv. , socio dell', è insorto davanti al
Consiglio di Stato
"contro la risoluzione dell'assemblea generale
ordinaria 19 luglio 2001 dell'__________, relativa alla ratifica della
convenzione con gli azionisti iniziali e potenziali della __________ per
l'aumento del capitale azionario",
chiedendogli di annullare
"le risoluzioni assembleari adottate dall'AG dell'__________
in evasione della trattanda n. 6",
rispettivamente,
"tutti gli impegni finanziari per fr.
2'850'000.-- presi dall'__________ per la sottoscrizione dell'aumento di capitale
della __________ ".
D. Con
giudizio 9 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso per difetto di decisione impugnabile.
Il Governo si è in sostanza limitato a
rilevare che l'assemblea generale dell'__________ non aveva adottato alcuna
decisione in merito all'aumento del capitale della __________.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della
causa al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa.
Il ricorrente ripropone in questa sede le
censure sollevate invano in prima istanza con riferimento alla (in)competenza
del Consiglio di amministrazione dell'__________ ad assumere i controversi impegni.
F. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione approda l'__________
con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2
LTur, che permette di dedurre davanti ad esso i giudizi resi dal Consiglio di
Stato su ricorsi proposti "contro le decisioni degli enti",
indipendentemente dall'organo che le ha adottate.
1.2. Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente a contestare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile l'impugnativa da questi inoltratagli contro decisioni che
sarebbero state adottate dall'assemblea generale dell'__________.
1.3. Da questo profilo ed entro questi
limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm il ricorso "deve contenere la menzione
della decisione querelata", che deve essere allegata all'atto
d'impugnazione (art. 46 cpv. 2 PAmm). Questa disposizione mira essenzialmente a
definire in modo chiaro e preciso l'oggetto dell'impugnativa ed i limiti del
sindacato di legittimità, che l'autorità di ricorso è chiamata ad esprimere.
2.2. Con il ricorso inoltrato al Consiglio
di Stato, l'insorgente ha dichiarato di impugnare
"la risoluzione dell'assemblea generale ordinaria
19 luglio 2001 dell'__________ relativa alla ratifica degli accordi con gli
azionisti iniziali e potenziali della __________ per l'aumento del capitale
azionario".
Al ricorso l'avv. __________ non ha allegato
la decisione querelata. Né avrebbe potuto allegarla. Non già perché non è stata
consegnata in un atto scritto, ma perché l'assemblea generale dell'__________
non ha adottato alcuna decisione in merito alla ratifica della convezione
stipulata dal Consiglio di amministrazione con la __________. L'assemblea si è
infatti limitata a prendere atto delle informazioni fornitele dal presidente
dell'ente, senza decidere alcunché. Nessuno dei presenti ha preso la parola. La
convenzione non è stata oggetto di alcuna discussione. Il Consiglio di
amministrazione non ha sollecitato alcuna deliberazione da parte dell'assemblea.
Nulla è quindi stato posto in votazione e nessuna decisione è stata adottata.
L'inesistenza della decisione impugnata era
evidente anche ad un profano. La circostanza non poteva di certo sfuggire al
ricorrente, avvocato esperto, di cui sono note la preparazione e le capacità.
In difetto di decisione impugnabile il
ricorso era quindi senza oggetto. Rettamente, pertanto, il Consiglio di Stato
l'ha dichiarato irricevibile (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pag.
334).
Diversa avrebbe potuto essere la conclusione
se il ricorrente avesse dichiarato di impugnare le decisioni rese dall'ente in
merito alla convenzione stipulata con la . In questo caso si sarebbe
potuto ritenere che l'impugnativa fosse rivolta contro le decisioni adottate
dal Consiglio di amministrazione dell' in funzione degli accordi
stipulati con gli azionisti iniziali e potenziali della __________ o dei
prestiti contratti con le banche per assicurare il finanziamento degli impegni
assunti. La situazione professionale del ricorrente e la precisa indicazione
dell'oggetto dell'impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato non permettono
tuttavia di accreditare questa tesi.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va quindi respinta.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 39 LTur; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 600.-- all'__________
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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