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Numero d'incarto:
52.2001.389
Data decisione, Autorità:
14.12.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00389-396
Lugano
14 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 31 ottobre 2001 della
b) 8 novembre 2001 di
tutti patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 2001 del municipio di ______,
che respinge la candidatura presentata dagli insorgenti nel concorso indetto
per l'assegnazione del mandato di progettazione e di direzione lavori nell'ambito
della realizzazione di canalizzazioni e di condotte dell'acqua potabile;
viste le risposte:
-
5 novembre 2001 del
municipio di ______;
-
6 novembre 2001 della
__________;
-
16 novembre 2001 della
__________;
-
26 novembre 2001 della
__________;
al ricorso sub a)
-
12 novembre 2001 della __________;
-
16 novembre 2001 della __________;
-
19 novembre 2001 del comune di ______;
-
26 novembre 2001 della __________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU __________, pag. __________), il municipio di ______ ha indetto
un pubblico concorso secondo la procedura selettiva per assegnare i mandati di
progettazione e direzione lavori necessari alla realizzazione di canalizzazioni
e di condotte dell'acqua potabile. Al concorso è stato ritenuto applicabile il
concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).
Il bando ha fissato i seguenti criteri di
idoneità:
"a. referenze ed
esperienza nella progettazione e nella direzione lavori di opere comparabili;
(valore di ponderazione: 30%)
b. organizzazione e
responsabilità interne all'offerente, personale chiave (esperienza, competenze,
disponibilità, riserve); (valore di ponderazione: 30%)
c. relazione tecnica
comprendente breve descrittivo delle attività previste nell'ambito del mandato,
l'analisi dei rischi e contromisure previste, il sistema qualità nell'ambito
del mandato e altre informazioni rilevanti per la realizzazione dell'opera;
(valore ponderazione: 40%)
I criteri di
aggiudicazione del mandato saranno resi noti nella documentazione specifica
alla prossima fase di offerta".
Il bando precisava che alla fase di
presentazione delle offerte sarebbero stati ammessi quattro concorrenti. I
postulanti erano invitati a presentare la seguente documentazione:
"a. Documentazione
tecnica dell'offerente in modo da illustrarne l'idoneità secondo il pto. 4.
(max 15 fogli A4). La documentazione dovrà essere strutturata nei seguenti
capitoli:
-
presentazione candidato
-
referenze
-
organizzazione e personale
chiave
-
relazione tecnica
b. Autocertificazione
del rispetto degli art. lett. 5 c) e d) della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) del Cantone Ticino; nel caso di Consorzi l'autocertificazione deve
essere presentata per tutti i consorziati
Gli atti inoltrati con la
domanda di partecipazione saranno considerati parti integranti e vincolanti
dell'offerta".
B. Al concorso
hanno partecipato 12 studi d'ingegneria, fra cui i ricorrenti.
Valutata la documentazione prodotta dai
partecipanti, il 18 ottobre 2001 il municipio ha laconicamente comunicato ai
qui ricorrenti che "in base ai criteri di idoneità prefissati, il
vostro ufficio non è stato prequalificato per la fase dell'inoltro delle offerte",
aggiungendo che "una breve valutazione della vostra domanda di partecipazione"
avrebbe potuto "essere richiesta verbalmente alla cancelleria comunale".
Lo scritto non menzionava né mezzi né
termini di ricorso.
Su richiesta dei concorrenti respinti, il 25
ottobre 2001 l'autorità comunale ha notificato loro che "la
comunicazione di non prequalifica del 18.10.2001 (…) viene aggiornata con
allegata alla presente la scheda di valutazione che concerne il vostro studio
d'ingegneria", rilevando che venivano "pure aggiornati i
termini dei rimedi di diritto, con la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione".
C. Contro la
mancata qualificazione sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo
i ricorrenti citati in ingresso.
a. La __________ ha contestato
l’insufficiente motivazione del provvedimento, chiedendo al Tribunale cantonale
amministrativo di ingiungere al municipio di comunicare ai concorrenti "il
nome degli studi selezionati, la procedura di selezione impiegata ed i motivi
essenziali dell'esclusione".
b. Il consorzio formato dalla __________ e
dagli ingegneri __________ e __________ ha invece contestato la valutazione "buono",
rispettivamente "limitato", attribuitagli dal committente ai
criteri b (organizzazione e ripartizione delle responsabilità interne) e c
(relazione tecnica, analisi dei rischi e sistema di qualità) dei criteri di
qualificazione fissati dal bando. A mente dei ricorrenti l'autorità comunale sarebbe
incorsa in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
D. a. In
relazione al ricorso della __________, il municipio si è limitato a trasmettere
al Tribunale cantonale amministrativo gli atti del concorso, rilevando che "la
procedura seguita era volta a mantenere un certo riserbo sul nominativo dei
qualificati per non compromettere la concorrenzialità delle offerte".
I concorrenti qualificati non hanno
formulato particolari osservazioni.
b. In risposta al secondo ricorso,
l'autorità comunale sostiene di aver valutato correttamente la documentazione
inoltratagli dal consorzio ricorrente, negando di aver abusato del potere d'apprezzamento
conferitole a tal fine dalla legge.
I concorrenti qualificati hanno rinunciato a
prendere formalmente posizione sull'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP
e 4 DLACIAP, applicabile alla fattispecie in considerazione del valore della
commessa (art. cpv. 1 lett. b CIAP). Certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti, che hanno partecipato senza successo al concorso. Incontestabile è
l'impugnabilità del provvedimento censurato (§ 33 lett. c DirCIAP).
I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51
PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed
intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 34 cpv. 2 LCPubb dispone a
sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i
motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i
criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che
il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
Al pari delle decisioni di aggiudicazione,
anche le decisioni con cui il committente seleziona i concorrenti ammessi a
partecipare alla seconda fase di un concorso indetto secondo la procedura di
prequalifica devono essere adeguatamente motivate. L'obbligo di motivazione è
volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a
favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a
salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a
permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto
impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente seleziona i concorrenti ammessi a partecipare
alla fase d'inoltro delle offerte può essere considerata sufficiente, quando
fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla
base dei criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Per risultare
adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle
valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che
questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni.
La motivazione della decisione di selezione
può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i candidati respinti, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in
sede di osservazioni al ricorso.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la decisione con cui il municipio ha selezionato i concorrenti
ammessi a partecipare alla fase d'offerta della gara indetta per la progettazione
e la direzione lavori di opere d'approvvigionamento idrico non è stata minimamente
motivata. L'autorità si è limitata a comunicare ai concorrenti che la loro
candidatura era stata ammessa, rispettivamente esclusa. Da questa comunicazione
i concorrenti non potevano dedurre né chi era stato ammesso, né chi era stato escluso,
né i motivi che avevano indotto il committente ad operare quella scelta sulla base
dei criteri di idoneità fissati dal bando.
Analogamente interpellata, l'autorità
comunale ha poi notificato ai singoli concorrenti esclusi la valutazione della
candidatura che avevano inoltrato. Nemmeno questa comunicazione risponde
tuttavia alle esigenze minime poste dall'obbligo di motivazione, poiché il
singolo concorrente escluso non era posto in condizione di confrontare la
valutazione attribuita alla sua candidatura con quella assegnata alle offerte
inoltrate dagli altri concorrenti, in particolare da quelli selezionati. Non
essendo resa nota una graduatoria, persino i nominativi dei concorrenti ammessi
alla seconda fase continuavano in effetti a rimanere celati ai candidati
respinti.
3.2. Confrontato con il ricorso della
__________, che si doleva dell'insufficiente motivazione, il municipio si è
limitato a trasmettere al tribunale gli atti del concorso. Non ha speso una
parola per giustificare la scelta operata o almeno per rendere nota la
graduatoria dei concorrenti. In risposta alla richiesta della ricorrente, ha
unicamente rilevato che la procedura seguita "era volta a mantenere un
certo riserbo del nominativo dei qualificati per non compromettere la
concorrenzialità". Giustificazione del tutto inconferente, perché la
procedura di concorso è retta dal principio della trasparenza (art. 1 cpv. 2
lett. c CIAP).
Ora è vero che fra gli atti trasmessi
dall'autorità comunale figura anche il rapporto di valutazione delle offerte,
approvato dal municipio con risoluzione del 16 ottobre 2001. Non è tuttavia compito
specifico del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l'onere di porre
rimedio ai difetti di motivazione delle decisioni di prequalifica o di
aggiudicazione posti in essere dalle autorità decidenti, promuovendo un ulteriore
scambio di allegati al fine di sanare la violazione del diritto di essere
sentito. Di fronte a simili lacune procedurali, nulla gli impedisce invero di
avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, annullando la decisione
impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova
decisione adeguatamente motivata.
Soluzione, questa, che ben si giustifica nel
caso concreto in considerazione dell'inconcludente risposta presentata dal
committente, che nulla ha intrapreso per riparare, quantomeno in questa sede,
la palese violazione dell'obbligo sancito dall'art. 26 PAmm, in cui è incorso
con la decisione di selezione.
L'impugnativa della __________ va quindi
accolta, annullando il provvedimento censurato e rinviando gli atti
all'autorità comunale, affinché renda una nuova decisione debitamente motivata,
sulla base degli atti allegati alle candidature inoltrate dai partecipanti al
concorso. Atti, che, sia detto di transenna, devono essere messi a disposizione
dei concorrenti per consultazione già prima della scadenza del termine di ricorso.
3.3. Dell'accoglimento dell'impugnativa
inoltrata dalla __________ beneficia anche il consorzio formato dagli altri
ricorrenti. Anche se non se ne duole espressamente, è invero innegabile che
l'insufficiente motivazione della decisione impugnata ha impedito anche a
questo ricorrente di confrontare la valutazione attribuita alla sua candidatura
con le valutazioni assegnate agli altri partecipanti al concorso.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece a carico del comune resistente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; § 33 DirCIAP; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 2001 del municipio
di ______ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per
nuova decisione.
-
Il comune
di ______ rifonderà al consorzio __________, __________ fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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